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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 46560/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi nuovi depositati dal difensore; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 11/10/2021, aveva disatteso la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere con riferimento al delitto di estorsione aggravata ascritto al capo F) della rubrica.ek,

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 110, 629,416bis.1 cod.pen., 310, 299, 273/2 cod.proc.pen.

La difesa sostiene che il Tribunale del Riesame attraverso il richiamo al giudicato cautelare ha, nella sostanza, eluso la questione relativa all'inaffidabilità della trascrizione dei contenuti dell'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 83 e [OSCURATO:PERSONA], che costituisce l'unico indizio a carico del ricorrente in relazione alla partecipazione all'estorsione Crucitti.

Tuttavia, poiché la consulenza [OSCURATO:PERSONA] è sopravvenuta al giudicato cautelare ed attesta l'inaffidabilità dei contenuti trascrittivi, la stessa -secondo il ricorrente- è idonea a travolgere il titolo cautelare, avendo il c.t. dimostrato che il progressivo indicato nell'ordinanza custodiale quale fondamento dell'ipotesi indiziante sub F) è errato in quanto non riporta le espressioni asseritamente profferite dal Libri.

La difesa contesta il giudizio di inattendibilità espresso dai giudici cautelari in ordine ai contenuti della consulenza, asserendo che il fatto che in altra parte del compendio intercettivo sia stato rinvenuto il testo incriminante avvalora la inaffidabilità degli elementi posti alla base del giudizio di gravità indiziaria. 2.1 In data 6 ottobre 2022 sono stati depositati motivi nuovi a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce: a) il superamento della gravità indiziaria per effetto della pronunzia della sentenza di primo grado a carico del ricorrente in data 22/7/2022; b) il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per la condotta estorsiva sub F); c) la violazione dell'art. 89 Disp. att. cod.proc.pen. in relazione al RIT 2110/2017 e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni; d) la nullità delle intercettazioni telematiche mediante captatore Trojan; e) l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel proc. c.d. [OSCURATO:PERSONA]; f) il travisamento della prova in relazione alle conversazioni di cui ai progressivi 20 e 23, non avendo la pubblica accusa fornito l'archivio contenente i files audio originali ed avendo il primo giudice omesso il controllo e l'ascolto dei medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dei motivi nuovi in quanto privi di collegamento funzionale con l'impugnazione principale.

Questa Corte ha chiarito che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295;pg-[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 46711 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 251412; Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv.272821).

Nella specie i difensori sviluppano diffusamente censure che esulano del tutto dal perimetro di sindacabilità disegnato dall'ordinanza impugnata, argomentando in ordine agli esiti del processo Epicentro con specifico riferimento all'addebito associativo; denunziando la genericità dell'incolpazione per il fatto estorsivo sub F); soffermandosi sulla disciplina d'impiego del captatore Trojan; denunziando plurimi profili di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e censurando il travisamento della fonte di prova di cui al capo F).

Trattasi di rilievi che attengono emergenze in parte sopravvenute e che appaiono nel complesso non solo del tutto avulsi dalla devoluzione effettuata con il ricorso ma estranei anche all'ambito della domanda cautelare formulata al Gip e all'appello coltivato dinanzi al Tribunale del Riesame. 2.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

L'ordinanza impugnata ha disatteso il gravame difensivo inteso ad escludere la gravità indiziaria in relazione alla fattispecie estorsiva sub F) argomentando che l'elemento di novità costituito dalla consulenza tecnica trascrittiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA] è inidonea a inficiare il quadro cautelare.

Ha, infatti, ritenuto che le conclusioni rassegnate dal consulente siano contraddittorie in quanto il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo rilevato che la trascrizione della P.g. di cui al progressivo n.20 corrisponde al file audio 120389296 piuttosto che a quello 120389476, ha tuttavia riferito il primo file al progressivo 23, effettuandone una trascrizione totalmente discordante rispetto a quella della P.g. 1.1 Osserva la Corte che come rilevato dal Gip nel provvedimento genetico, confermato dal collegio cautelare ed ammesso dalla stessa difesa ( pag. 3 ricorso) esiste nel compendio intercettivo esaminato dal consulente di parte la conversazione incriminante tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 83 e [OSCURATO:PERSONA] e la mancata corrispondenza tra il numero progressivo delle conversazioni trascritte dalla P.g. e file audio relativi è da addebitare attendibilmente ad un difettoso abbinamento nella fase di trasmissione dei files da trascrivere.

Non si è, dunque, in presenza di una prova inesistente o manipolata ma di un documento fonico materialmente identificato, i cui contenuti sono certi e la cui portata indiziante è coperta da giudicato cautelare, che non trova esatta corrispondenza nella numerazione progressiva delle trascrizioni effettuate dalla P.g.

Va qui ribadito il costante avviso della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche dal combinato disposto degli artt. 268, primo comma, cod. proc. pen., 89, primo e secondo comma, disp. att. emerge che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici, costituendo la trascrizione delle conversazioni captate una mera attività ricognitiva consistente nella trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati (Sez. 3, n. 4759 del 01/10/2020, dep.2021, Rv. 280374; n. 7392 del 19/12/2018,dep.2019, Rv. 275852; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv. 277139) sicché l'erroneo riferimento ad un file audio piuttosto che a un altro che non incida sui contenuti di carattere indiziante del colloquio captato è insuscettibile di scardinare l'apparato cautelare.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma lter,disp.att.cod.proc.pen.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi nuovi depositati dal difensore; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 11/10/2021, aveva disatteso la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere con riferimento al delitto di estorsione aggravata ascritto al capo F) della rubrica.ek, 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 110, 629,416bis.1 cod.pen., 310, 299, 273/2 cod.proc.pen. La difesa sostiene che il Tribunale del Riesame attraverso il richiamo al giudicato cautelare ha, nella sostanza, eluso la questione relativa all'inaffidabilità della trascrizione dei contenuti dell'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 83 e [OSCURATO:PERSONA], che costituisce l'unico indizio a carico del ricorrente in relazione alla partecipazione all'estorsione Crucitti. Tuttavia, poiché la consulenza [OSCURATO:PERSONA] è sopravvenuta al giudicato cautelare ed attesta l'inaffidabilità dei contenuti trascrittivi, la stessa -secondo il ricorrente- è idonea a travolgere il titolo cautelare, avendo il c.t. dimostrato che il progressivo indicato nell'ordinanza custodiale quale fondamento dell'ipotesi indiziante sub F) è errato in quanto non riporta le espressioni asseritamente profferite dal Libri. La difesa contesta il giudizio di inattendibilità espresso dai giudici cautelari in ordine ai contenuti della consulenza, asserendo che il fatto che in altra parte del compendio intercettivo sia stato rinvenuto il testo incriminante avvalora la inaffidabilità degli elementi posti alla base del giudizio di gravità indiziaria. 2.1 In data 6 ottobre 2022 sono stati depositati motivi nuovi a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce: a) il superamento della gravità indiziaria per effetto della pronunzia della sentenza di primo grado a carico del ricorrente in data 22/7/2022; b) il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per la condotta estorsiva sub F); c) la violazione dell'art. 89 Disp. att. cod.proc.pen. in relazione al RIT 2110/2017 e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni; d) la nullità delle intercettazioni telematiche mediante captatore Trojan; e) l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel proc. c.d. [OSCURATO:PERSONA]; f) il travisamento della prova in relazione alle conversazioni di cui ai progressivi 20 e 23, non avendo la pubblica accusa fornito l'archivio contenente i files audio originali ed avendo il primo giudice omesso il controllo e l'ascolto dei medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dei motivi nuovi in quanto privi di collegamento funzionale con l'impugnazione principale. Questa Corte ha chiarito che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295;pg-[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 46711 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 251412; Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv.272821). Nella specie i difensori sviluppano diffusamente censure che esulano del tutto dal perimetro di sindacabilità disegnato dall'ordinanza impugnata, argomentando in ordine agli esiti del processo Epicentro con specifico riferimento all'addebito associativo; denunziando la genericità dell'incolpazione per il fatto estorsivo sub F); soffermandosi sulla disciplina d'impiego del captatore Trojan; denunziando plurimi profili di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e censurando il travisamento della fonte di prova di cui al capo F). Trattasi di rilievi che attengono emergenze in parte sopravvenute e che appaiono nel complesso non solo del tutto avulsi dalla devoluzione effettuata con il ricorso ma estranei anche all'ambito della domanda cautelare formulata al Gip e all'appello coltivato dinanzi al Tribunale del Riesame. 2.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. L'ordinanza impugnata ha disatteso il gravame difensivo inteso ad escludere la gravità indiziaria in relazione alla fattispecie estorsiva sub F) argomentando che l'elemento di novità costituito dalla consulenza tecnica trascrittiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA] è inidonea a inficiare il quadro cautelare. Ha, infatti, ritenuto che le conclusioni rassegnate dal consulente siano contraddittorie in quanto il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo rilevato che la trascrizione della P.g. di cui al progressivo n.20 corrisponde al file audio 120389296 piuttosto che a quello 120389476, ha tuttavia riferito il primo file al progressivo 23, effettuandone una trascrizione totalmente discordante rispetto a quella della P.g. 1.1 Osserva la Corte che come rilevato dal Gip nel provvedimento genetico, confermato dal collegio cautelare ed ammesso dalla stessa difesa ( pag. 3 ricorso) esiste nel compendio intercettivo esaminato dal consulente di parte la conversazione incriminante tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 83 e [OSCURATO:PERSONA] e la mancata corrispondenza tra il numero progressivo delle conversazioni trascritte dalla P.g. e file audio relativi è da addebitare attendibilmente ad un difettoso abbinamento nella fase di trasmissione dei files da trascrivere. Non si è, dunque, in presenza di una prova inesistente o manipolata ma di un documento fonico materialmente identificato, i cui contenuti sono certi e la cui portata indiziante è coperta da giudicato cautelare, che non trova esatta corrispondenza nella numerazione progressiva delle trascrizioni effettuate dalla P.g. Va qui ribadito il costante avviso della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche dal combinato disposto degli artt. 268, primo comma, cod. proc. pen., 89, primo e secondo comma, disp. att. emerge che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici, costituendo la trascrizione delle conversazioni captate una mera attività ricognitiva consistente nella trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati (Sez. 3, n. 4759 del 01/10/2020, dep.2021, Rv. 280374; n. 7392 del 19/12/2018,dep.2019, Rv. 275852; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv. 277139) sicché l'erroneo riferimento ad un file audio piuttosto che a un altro che non incida sui contenuti di carattere indiziante del colloquio captato è insuscettibile di scardinare l'apparato cautelare. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma lter,disp.att.cod.proc.pen. C
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