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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41967/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. è generico e manifestamente infondato nella parte in cffl non confuta la parte della decisione che ha portato la Corte di appello a riqualificare la condotta in quella di uso dell'atto falso spiegando le ragioni che portavano & ritenere che il ricorrente fosse consapevole della falsità in quanto titolare dell'auto su cui era stato applicato sul parabrezza il contrassegno per disabili; rilevato che il secondo motivo prospetta una nivalutazione ed alternativa lettura delle risultanze correttamente valutate dalla decisione impugnata nella parte in cui ha apprezzato la frase con chiaro contenuto intimidatorio da intendersi quale minaccia di morte nei confronti del pubblico ufficiale e finalizzata ad impedirgli di portare a termine l'atto dell'ufficio; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di doglianza già confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, analizzando l'integrale condotta contestata, ha escluso che í reati commessi presentassero la scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. è generico e manifestamente infondato nella parte in cffl non confuta la parte della decisione che ha portato la Corte di appello a riqualificare la condotta in quella di uso dell'atto falso spiegando le ragioni che portavano & ritenere che il ricorrente fosse consapevole della falsità in quanto titolare dell'auto su cui era stato applicato sul parabrezza il contrassegno per disabili; rilevato che il secondo motivo prospetta una nivalutazione ed alternativa lettura delle risultanze correttamente valutate dalla decisione impugnata nella parte in cui ha apprezzato la frase con chiaro contenuto intimidatorio da intendersi quale minaccia di morte nei confronti del pubblico ufficiale e finalizzata ad impedirgli di portare a termine l'atto dell'ufficio; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di doglianza già confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, analizzando l'integrale condotta contestata, ha escluso che í reati commessi presentassero la scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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