CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32222/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato inammissibile per intempestività l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado in ordine al reato di tentato furto mano aggravato in concorso; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione all'art. 548 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché l'atto di appello è stato depositato in data successiva allo spirare dei quarantacinque giorni previsti dalla legge (appello presentato in data 18/09/2018) da computarsi a partire dal trentesimo giorno (23 luglio 2018) successivo alla pronuncia della sentenza, in base al relativo termine che il Tribunale di Foggia si era assegnato per il deposito della motivazione della sentenza; a questo riguardo, non corrisponde a quanto rilevato negli atti processuali che l'imputato fosse contumace e, quindi, avesse diritto alla notifica dell'estratto contumaciale, trattandosi di processo celebrato in assenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente