CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36507/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria dell'imputato e le conclusioni della parte civile (condanna per i reati previsti dagli artt. 392 - 393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al comportamento della persona offesa, alla valutazione delle prove, alla ipotizzata scrinninante, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo in concreto offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 m