CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 14531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 19 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari presentata da [OSCURATO:PERSONA], richiesto di consegna estradizionale dagli [OSCURATO:PERSONA] di America e sottoposto per tale causa alla misura cautelare. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi cumulativi di violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 714, comma 2, 715, comma 2, lett. c) e 274, lett. b), cod. proc. pen., nonché l'apparenza della motivazione in relazione al ritenuto pericolo di fuga, desunto dalla Corte territoriale sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo fondato sulla comunicazione pervenuta dallo Stato del Kentucky e, in particolare, sull'ordine di cattura internazionale emesso nel 2018, e in difetto di alcun elemento di concretezza ed attualità. Peraltro, la presenza in Italia del ricorrente è giustificata dal fatto che la sorella, [OSCURATO:PERSONA], è cittadina italiana e risiede da più di vent'anni in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge. Il ricorrente, infatti, a dispetto della rubricazione del motivo, deduce un vizio di motivazione del provvedimento impugnato volto a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga. Va, tuttavia, rilevato che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dalla Corte di appello in tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive strumentali all'estradizione è consentito solo per violazione di legge (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282256). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022