Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33456/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine all'aggravante della violenza sulle cose - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha dato conto (richiamando le dichiarazioni in atti, segnatamente quelle della persona offesa) dell'effrazione della porta de qua e del danno ad essa cagionato (dato che una parte di essa è risultata «proprio rotta»); e il ricorso non muove puntuali censure al riguardo, limitandosi a compendiare talune delle risultanze in atti senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.Mr) EPCS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine all'aggravante della violenza sulle cose - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha dato conto (richiamando le dichiarazioni in atti, segnatamente quelle della persona offesa) dell'effrazione della porta de qua e del danno ad essa cagionato (dato che una parte di essa è risultata «proprio rotta»); e il ricorso non muove puntuali censure al riguardo, limitandosi a compendiare talune delle risultanze in atti senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.Mr) EPCS
Sentenza Cassazione n. 33456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris