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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46224/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene irrogategli per i reati (già unificati fra loro per continuazione) di lesioni personali e in materia di armi aggravati ex art. 7 d.l. n. 203 del 1991, giudicati con sentenze irrevocabili il 23 luglio 2020 e il 16 settembre 2020, e per i reati di associazione mafiosa e altri reati, aggravati anch'essi ex art. 7 d.l. n. 203 del 1991, giudicati con sentenza divenuta irrevocabile in data W giugno 2020).

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Un primo atto di impugnazione, sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando che la richiesta è stata rigettata sulla base dell'erroneo presupposto che i fatti di sangue, consistenti in "gambizzazioni" mediante l'uso di armi, sarebbero stati specificatamente individuati fra quelli riconducibili all'originario programma dell'associazione mafiosa della quale il ricorrente era stato ritenuto partecipe.

In forza del travisamento al riguardo, secondo le censure, si è erroneamente escluso che detti fatti di sangue potessero ritenersi avvinti dalla continuazione al reato associativo, al pari degli altri già giudicati, commessi nello stesso periodo e relativi anche a minacce a mano armata per finalità di tipo camorristico. 2.2.

Altro atto di impugnazione, sottoscritto invece dall'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi.

2.2.1. Il primo motivo denunzia vizi della motivazione, deducendo che si è omesso di considerare che la continuazione fra i reati era stata riconosciuta nelle diverse sedi in forza delle medesime considerazioni circa la riconducibilità di tutti i fatti all'esecuzione del programma criminoso dell'associazione mafiosa, sicché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto smentire tali considerazioni, trascurando specifici percorsi motivazionali in sede di cognizione e leggendo erroneamente il contenuto descrittivo dell'imputazione del reato associativo.

2.2.1. Il secondo motivo lamenta anch'esso vizi della motivazione, sul rilievo che, escludendosi la continuazione con riguardo ai fatti di lesioni personali e così non considerando che si trattava di spedizioni punitive rivolte ad attuare il programma associativo, si è giunti a conclusioni divergenti da quelle intervenute per gli altri reati fine collocati nello stesso periodo e già ritenuti in continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. Il percorso motivazionale rappresentato nel provvedimento impugnato, nel disattendere le allegazioni dedotte tramite l'istanza di applicazione della continuazione, a un certo punto mostra di considerare decisivo il rilievo secondo cui i fatti giudicati, con il reato associativo, con la sentenza della Corte di appello del 2 dicembre 2019, riguardavano solo i delitti di usura e di estorsione, sicché i ragionamenti svolti in quel giudizio ai fini del riconoscimento dello stesso disegno criminoso non potevano estendersi a fatti di lesioni personali separatamente giudicati, secondo i propositi che ne contraddistinguevano la matrice mafiosa.

Il dato posto alla base di tali affermazioni, come dimostrato dalla difesa attraverso precise deduzioni e l'allegazione delle sentenze di cui trattasi, non può ritenersi frutto di una corretta lettura delle informazioni acquisite, posto che ai capi 37) e 38) delle imputazioni, per cui Vitucci riportava condanna con il riconoscimento in cognizione della continuazione comprendente anche il reato associativo, risultavano descritte condotte che non si riferivano soltanto ai reati di usura ed estorsione, ma riguardavano anche un attentato di tipo ritorsivo al fine di agevolare l'attività del clan, commesso mediante l'esplosione di colpi di pistola in data 5 ottobre 2006 ai danni di una persona rimasta non identificata.

Fatti, questi, aventi connotazioni che potrebbero supportare, secondo l'iter ideativo, la tesi dell'assimilabilità alle lesioni personali giudicate separatamente.

Da ciò deriva che la motivazione adottata non risulta conforme al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione già operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, potendo in tal caso escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 37941 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944; Sez. 5, n. 39837 del 19/05/2014, Aprile, Rv. 262203; Sez. 1, n. 11240de1 06/12/2000, dep. 2001, Bersani, Rv. 218523).

3. Per tali assorbenti considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà provvederà in diversa composizione (sentenza Corte cost. n. 183 del 03/07/2013) ,/".` P.Q.M.

Annulla l'ordina impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 2 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene irrogategli per i reati (già unificati fra loro per continuazione) di lesioni personali e in materia di armi aggravati ex art. 7 d.l. n. 203 del 1991, giudicati con sentenze irrevocabili il 23 luglio 2020 e il 16 settembre 2020, e per i reati di associazione mafiosa e altri reati, aggravati anch'essi ex art. 7 d.l. n. 203 del 1991, giudicati con sentenza divenuta irrevocabile in data W giugno 2020). 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Un primo atto di impugnazione, sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando che la richiesta è stata rigettata sulla base dell'erroneo presupposto che i fatti di sangue, consistenti in "gambizzazioni" mediante l'uso di armi, sarebbero stati specificatamente individuati fra quelli riconducibili all'originario programma dell'associazione mafiosa della quale il ricorrente era stato ritenuto partecipe. In forza del travisamento al riguardo, secondo le censure, si è erroneamente escluso che detti fatti di sangue potessero ritenersi avvinti dalla continuazione al reato associativo, al pari degli altri già giudicati, commessi nello stesso periodo e relativi anche a minacce a mano armata per finalità di tipo camorristico. 2.2. Altro atto di impugnazione, sottoscritto invece dall'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi. 2.2.1. Il primo motivo denunzia vizi della motivazione, deducendo che si è omesso di considerare che la continuazione fra i reati era stata riconosciuta nelle diverse sedi in forza delle medesime considerazioni circa la riconducibilità di tutti i fatti all'esecuzione del programma criminoso dell'associazione mafiosa, sicché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto smentire tali considerazioni, trascurando specifici percorsi motivazionali in sede di cognizione e leggendo erroneamente il contenuto descrittivo dell'imputazione del reato associativo. 2.2.1. Il secondo motivo lamenta anch'esso vizi della motivazione, sul rilievo che, escludendosi la continuazione con riguardo ai fatti di lesioni personali e così non considerando che si trattava di spedizioni punitive rivolte ad attuare il programma associativo, si è giunti a conclusioni divergenti da quelle intervenute per gli altri reati fine collocati nello stesso periodo e già ritenuti in continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati. 2. Il percorso motivazionale rappresentato nel provvedimento impugnato, nel disattendere le allegazioni dedotte tramite l'istanza di applicazione della continuazione, a un certo punto mostra di considerare decisivo il rilievo secondo cui i fatti giudicati, con il reato associativo, con la sentenza della Corte di appello del 2 dicembre 2019, riguardavano solo i delitti di usura e di estorsione, sicché i ragionamenti svolti in quel giudizio ai fini del riconoscimento dello stesso disegno criminoso non potevano estendersi a fatti di lesioni personali separatamente giudicati, secondo i propositi che ne contraddistinguevano la matrice mafiosa. Il dato posto alla base di tali affermazioni, come dimostrato dalla difesa attraverso precise deduzioni e l'allegazione delle sentenze di cui trattasi, non può ritenersi frutto di una corretta lettura delle informazioni acquisite, posto che ai capi 37) e 38) delle imputazioni, per cui Vitucci riportava condanna con il riconoscimento in cognizione della continuazione comprendente anche il reato associativo, risultavano descritte condotte che non si riferivano soltanto ai reati di usura ed estorsione, ma riguardavano anche un attentato di tipo ritorsivo al fine di agevolare l'attività del clan, commesso mediante l'esplosione di colpi di pistola in data 5 ottobre 2006 ai danni di una persona rimasta non identificata. Fatti, questi, aventi connotazioni che potrebbero supportare, secondo l'iter ideativo, la tesi dell'assimilabilità alle lesioni personali giudicate separatamente. Da ciò deriva che la motivazione adottata non risulta conforme al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione già operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, potendo in tal caso escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 37941 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944; Sez. 5, n. 39837 del 19/05/2014, Aprile, Rv. 262203; Sez. 1, n. 11240de1 06/12/2000, dep. 2001, Bersani, Rv. 218523). 3. Per tali assorbenti considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà provvederà in diversa composizione (sentenza Corte cost. n. 183 del 03/07/2013) ,/".` P.Q.M. Annulla l'ordina impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 2 n
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