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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 1979

Cassazione n. 04288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetsgrifil"«<!le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d242 deiC/{() r' tìcì,tcz í' - (gt C)(- --- 0_11tOjil difensore t'l i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna in funzione di riesame ha rigettato l'appello, proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte d'appello in sede, con la quale era respinta l'istanza di revoca della confisca disposta, ex art. 240-bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale intestataria formale dell'immobile oggetto di confisca, nel procedimento carico di [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente, imputato dei delitti di cui agli artt. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen. (capo 1) e 12-quinquies Legge n. 396 del 1992 (capo 2).

1.1. Il predetto, nel giudizio di cognizione, è stato condannato per il reato di cui al capo 1, con assoluzione da quello sub 2 e confisca dei beni mobili ed immobili, intestati alla Sarcone, ritenuti nella sua disponibilità da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna e, su appello della parte pubblica, accolto dalla Corte territoriale, anche per il reato sub 2.

2. Avverso l'ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Sarcone, quale terza interessata, intestataria dell'immobile oggetto di confisca sito in Bibbiano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34, sottoposto a sequestro ex art. 324 cod. proc. pen. (assieme ad altri beni mobili registrati, tutti intestati alla predetta ed oggetto della confisca disposta dal Giudice per l'udienza preliminare nel procedimento a carico del fratello, poi restituiti alla avente diritto, con provvedimento della Corte d'appello di Bologna che, in tale parte, ha accolto la richiesta di revoca proposta dalla difesa, rigettandola limitatamente all'immobile in questione). 2.1.0sserva il difensore che questo bene, nel parallelo procedimento di prevenzione, era stato reputato nella disponibilità del fratello [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte d'appello afferma che questo era risultato, all'esito del procedimento di cognizione, nella disponibilità di tutti e quattro i fratelli Sarcone.

Dunque, anche di [OSCURATO:PERSONA], di qui la legittimità della disposta confisca.

Per il Tribunale, poi, l'immobile andrebbe confiscato, a prescindere dalla prova della sua disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA], perché le somme impiegate per pagarlo erano ragionevolmente provenienti da quest'ultimo.Si denuncia, con riferimento alle illustrate motivazioni, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992 n. 356, oggi art. 240-bis cod. pen.

La confisca in parola, infatti, può riguardare solo il condannato per determinati reati (e così non è ancora l'imputato perché la sentenza di condanna, anche se confermata in sede di appello, non è definitiva) che ha la disponibilità del bene diretta o indiretta, in valore sproporzionato al reddito.

Nella specie, non vi sarebbe prova o, comunque, non ne renderebbe conto la motivazione del Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all'acquisto dell'immobile con provvista illecita e che questo sia nella sua disponibilità.

La riconducibilità dell'acquisto del bene agli altri fratelli Sarcone non può rilevare in quanto soggetti estranei al procedimento, peraltro riferendosi il bene anche ad altri soggetti che subirebbero la misura di sicurezza patrimoniale della confisca senza essere condannati per i reati per i quali è prevista.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria della parte pubblica, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti di seguito illustrati. 2.E' consolidato principio — richiamato anche nel provvedimento impugnato — cui questo Collegio intende dare continuità, in quanto condivisibile (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 1, del 15/07/2010, n. 27556, Rv. 247722; Sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998, Rv. 211832) quello secondo il quale la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nell'effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.

In tal caso, questa Corte di legittimità ha affermato che incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino, concretamente, l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi, con certezza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente, al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

A ciò si accompagna, secondo il descritto, condivisibile, indirizzo di legittimità, un onere da parte del giudice, quanto alla motivazione del provvedimento adottato che spieghi, a sua volta, le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma veri e propri elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Rv. 226053).

2.1. Va, poi, rilevato, con riferimento alla sussistenza del requisito della disponibilità del bene, formalmente intestato a terzi, in capo al responsabile del reato presupposto, in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, che è necessario che questo sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo che si accerta essere stato dal predetto fornito (Sez. 1, n. 35762 del 04/06/2019, Bisaglia, Rv. 276811).

Si tratta di principio di diritto che, in mancanza di prova della provenienza totale delle risorse del soggetto portatore di pericolosità, prevede la confisca parziale, mutuando detto indirizzo da quello affermatosi in tema di confisca di prevenzione (per tutte: Sez. 1, n. 33479 del 4/07/2007, Rv. 237448), da reputarsi applicabile, a tutela del terzo, anche in sede di confisca estesa. 3.Tali essendo i margini interpretativi entro i quali deve essere valutato l'onere motivazionale del Tribunale del riesame, quanto alla fittizietà della intestazione del bene immobile in questione, si osserva che l'ordinanza sottolinea che l'acquisto avvenne, da parte della ricorrente, nel 2007, quando conviveva con i fratelli, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una "operazione immobiliare unitaria", riguardante anche altri cespiti e che coinvolse tutti gli indicati fratelli, utilizzando provvista non proveniente da redditi dichiarati o attività economiche lecite alla stessa e al suo coniuge riferibili (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

Anche le rate di mutuo, corrisposte nel tempo dalla Sarcone, secondo il provvedimento censurato, non provenivano da redditi leciti della predetta e del suo nucleo familiare convivente (coniuge e altri familiari), così rilevando la sussistenza di un interesse ad allontanare, attraverso l'intestazione fittizia, la formale riconducibilità del cespite dagli effettivi finanziatori che il Tribunale individua in tutti i fratelli della Sarcone.

3.1. Ciò posto, si osserva che non si comprende, sulla scorta della motivazione fornita, posto peraltro che i fratelli Sarcone (Gianluigi e Nicolino) diversi dal condannato nel procedimento cui il sequestro e la successiva confisca del bene immobile si riferiscono, restano estranei a quel procedimento, in che margini la disponibilità in capo al condannato medesimo, possa condurre alla confisca dell'intero cespite (e non pro quota ) quando l'iniziativa economica di tale soggetto è descritta come non esclusiva, ma riferibile anche ad altri soggetti (cioè anche agli altri fratelli dell'interessata).

E ciò anche se tali soggetti vengono descritti come inseriti, in altro procedimento cui fa accenno il provvedimento censurato, nel medesimo sodalizio criminoso per la cui appartenenza [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che neppure la motivazione del provvedimento impugnato recupera, a fronte della riportata condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 12-quinquies, legge n. 356 del 1992, in grado di appello, rispetto alla descritta sproporzione quanto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo l'onere probatorio di giustificarne la provenienza, su chi ha la titolarità o la disponibilità del bene. 4.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, per nuovo esame nel corso del quale, fermi restando gli ordinari poteri valutativi in fatto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi di diritto qui richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetsgrifil"«<!le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d242 deiC/{() r' tìcì,tcz í' - (gt C)(- --- 0_11tOjil difensore t'l i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna in funzione di riesame ha rigettato l'appello, proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte d'appello in sede, con la quale era respinta l'istanza di revoca della confisca disposta, ex art. 240-bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale intestataria formale dell'immobile oggetto di confisca, nel procedimento carico di [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente, imputato dei delitti di cui agli artt. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen. (capo 1) e 12-quinquies Legge n. 396 del 1992 (capo 2). 1.1. Il predetto, nel giudizio di cognizione, è stato condannato per il reato di cui al capo 1, con assoluzione da quello sub 2 e confisca dei beni mobili ed immobili, intestati alla Sarcone, ritenuti nella sua disponibilità da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna e, su appello della parte pubblica, accolto dalla Corte territoriale, anche per il reato sub 2. 2. Avverso l'ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Sarcone, quale terza interessata, intestataria dell'immobile oggetto di confisca sito in Bibbiano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34, sottoposto a sequestro ex art. 324 cod. proc. pen. (assieme ad altri beni mobili registrati, tutti intestati alla predetta ed oggetto della confisca disposta dal Giudice per l'udienza preliminare nel procedimento a carico del fratello, poi restituiti alla avente diritto, con provvedimento della Corte d'appello di Bologna che, in tale parte, ha accolto la richiesta di revoca proposta dalla difesa, rigettandola limitatamente all'immobile in questione). 2.1.0sserva il difensore che questo bene, nel parallelo procedimento di prevenzione, era stato reputato nella disponibilità del fratello [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte d'appello afferma che questo era risultato, all'esito del procedimento di cognizione, nella disponibilità di tutti e quattro i fratelli Sarcone. Dunque, anche di [OSCURATO:PERSONA], di qui la legittimità della disposta confisca. Per il Tribunale, poi, l'immobile andrebbe confiscato, a prescindere dalla prova della sua disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA], perché le somme impiegate per pagarlo erano ragionevolmente provenienti da quest'ultimo.Si denuncia, con riferimento alle illustrate motivazioni, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992 n. 356, oggi art. 240-bis cod. pen. La confisca in parola, infatti, può riguardare solo il condannato per determinati reati (e così non è ancora l'imputato perché la sentenza di condanna, anche se confermata in sede di appello, non è definitiva) che ha la disponibilità del bene diretta o indiretta, in valore sproporzionato al reddito. Nella specie, non vi sarebbe prova o, comunque, non ne renderebbe conto la motivazione del Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all'acquisto dell'immobile con provvista illecita e che questo sia nella sua disponibilità. La riconducibilità dell'acquisto del bene agli altri fratelli Sarcone non può rilevare in quanto soggetti estranei al procedimento, peraltro riferendosi il bene anche ad altri soggetti che subirebbero la misura di sicurezza patrimoniale della confisca senza essere condannati per i reati per i quali è prevista. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria della parte pubblica, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti di seguito illustrati. 2.E' consolidato principio — richiamato anche nel provvedimento impugnato — cui questo Collegio intende dare continuità, in quanto condivisibile (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 1, del 15/07/2010, n. 27556, Rv. 247722; Sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998, Rv. 211832) quello secondo il quale la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nell'effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso, questa Corte di legittimità ha affermato che incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino, concretamente, l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi, con certezza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente, al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. A ciò si accompagna, secondo il descritto, condivisibile, indirizzo di legittimità, un onere da parte del giudice, quanto alla motivazione del provvedimento adottato che spieghi, a sua volta, le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma veri e propri elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Rv. 226053). 2.1. Va, poi, rilevato, con riferimento alla sussistenza del requisito della disponibilità del bene, formalmente intestato a terzi, in capo al responsabile del reato presupposto, in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, che è necessario che questo sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo che si accerta essere stato dal predetto fornito (Sez. 1, n. 35762 del 04/06/2019, Bisaglia, Rv. 276811). Si tratta di principio di diritto che, in mancanza di prova della provenienza totale delle risorse del soggetto portatore di pericolosità, prevede la confisca parziale, mutuando detto indirizzo da quello affermatosi in tema di confisca di prevenzione (per tutte: Sez. 1, n. 33479 del 4/07/2007, Rv. 237448), da reputarsi applicabile, a tutela del terzo, anche in sede di confisca estesa. 3.Tali essendo i margini interpretativi entro i quali deve essere valutato l'onere motivazionale del Tribunale del riesame, quanto alla fittizietà della intestazione del bene immobile in questione, si osserva che l'ordinanza sottolinea che l'acquisto avvenne, da parte della ricorrente, nel 2007, quando conviveva con i fratelli, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una "operazione immobiliare unitaria", riguardante anche altri cespiti e che coinvolse tutti gli indicati fratelli, utilizzando provvista non proveniente da redditi dichiarati o attività economiche lecite alla stessa e al suo coniuge riferibili (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Anche le rate di mutuo, corrisposte nel tempo dalla Sarcone, secondo il provvedimento censurato, non provenivano da redditi leciti della predetta e del suo nucleo familiare convivente (coniuge e altri familiari), così rilevando la sussistenza di un interesse ad allontanare, attraverso l'intestazione fittizia, la formale riconducibilità del cespite dagli effettivi finanziatori che il Tribunale individua in tutti i fratelli della Sarcone. 3.1. Ciò posto, si osserva che non si comprende, sulla scorta della motivazione fornita, posto peraltro che i fratelli Sarcone (Gianluigi e Nicolino) diversi dal condannato nel procedimento cui il sequestro e la successiva confisca del bene immobile si riferiscono, restano estranei a quel procedimento, in che margini la disponibilità in capo al condannato medesimo, possa condurre alla confisca dell'intero cespite (e non pro quota ) quando l'iniziativa economica di tale soggetto è descritta come non esclusiva, ma riferibile anche ad altri soggetti (cioè anche agli altri fratelli dell'interessata). E ciò anche se tali soggetti vengono descritti come inseriti, in altro procedimento cui fa accenno il provvedimento censurato, nel medesimo sodalizio criminoso per la cui appartenenza [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna. Da ultimo, è appena il caso di osservare che neppure la motivazione del provvedimento impugnato recupera, a fronte della riportata condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 12-quinquies, legge n. 356 del 1992, in grado di appello, rispetto alla descritta sproporzione quanto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo l'onere probatorio di giustificarne la provenienza, su chi ha la titolarità o la disponibilità del bene. 4.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, per nuovo esame nel corso del quale, fermi restando gli ordinari poteri valutativi in fatto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi di diritto qui richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame a
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