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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28180/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionidel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1759/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nell’ambito del procedimento penale n. 1093/2016, divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di questa Corten. 38396/2022.

Talegiudizio aveva condotto all’affermazione della penale responsabilità d i [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen. (capo A) e per plurimi reati fine.

Con riferimento alla condotta associativa, la pronuncia irrevocabile ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia rappresentato l’anello di congiunzione tra il clan dei Casalesi (famiglie Schiavone e [OSCURATO:PERSONA]) ed ireferenti di alcuni mercati ortofrutticoli siciliani, nonché abbia organizzato e gestito una fitta rete di autotrasportatori, tramite la societàLa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – nel ruolo di amministratore delegato -, al fine di assicurare alla suddetta organizzazione camorristica il monopolio d el trasporto su gomma nei mercati ortofrutticoli di alcune località campane.

Con richiesta presentata in data 11 giugno 2024, il Paganoinvocava ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la revisione disuddetta condanna, allegandoprove da considerarsi nuove a suo favore , consistenti in atti relativi a procedimenti penali paralleli a quelli di condanna, file video e una consulenza di parte depositati ma non valutati dai giudici della cognizione, fatture e dati contabili sullo stato economico della società.

La richiesta era , come evidenziato in precedenza,dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i due motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe operato un’erronea sovrapposizione tra le fasi rescindente e rescissoria del giudizio di revisione.

Invero, omettendo di operare la valutazione di idoneità dei nuovi elementi di prova dedotti a sostegno dell’impugnazione, avrebbe commesso un’impr opr ia confusione trail preliminare vaglio di ammissibilità ed i l successivo ed eventuale esame nel merito. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU. 2.2.1.In sede di revisione la difesa ha depositato numerosi allegati volti a dimostrare la insussistenza del monopolio della societàLa [OSCURATO:PERSONA] nel mercato ortofrutticolo,chiedendo l’assoluzione dall’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen.

L’ordinanza impugnata è sul punto illogica e contraddittoria dal momento che ha ritenuto che, anche se si dovesse escludere il monopolio attraverso la società [OSCURATO:PERSONA], siffatta circostanza non avrebbe alcuna influenza sul giudizio di condanna contenuto nella sentenza.

2.2.2. Inoltre, l’ordinanza impugnata si presenta illogica in relazione al capo G1) relativo al possesso di tre armi da sparo e ai capi B1), D1), F1), H1) relativi al traffico di armi.

La difesa aveva depositato -quanto al capo G1)– certificazione comprovante il regolare porto di armi; in relazione agli altri capi richiamati depositava consulenza e video comprovanti l’errore percettivo della sentenza di merito dal momento che il kalashnikov era uno zaino travisato; la cassa d’armi era una scatola di cartone con delle alette; la bomba a mano era un portachiavi travisato; non risultava alcuna traccia di revolvere pistola a tamburo invece contestate.

La risposta della Corte territoriale è secondo la difesa illogica,dal momento che ha ritenuto l’inesistenza del porto d’armi e argomentato che la sua eventuale sussistenza non potrebbe giustificare “l’arsenale” di armi.

In realtà anche in relazione all’arsenale è stata prodotta la consulenza “Milani”, che ha dimostrato il travisamento operato in sentenza quanto al contestato traffico di armi.

Siffatta consulenza non è stata considerata prova nuova dal momento che la Corte di appello di Napoli nel corso del giudizio di merito ne aveva dichiarato la inammissibilità.

Tuttavia, in tema di revisione,per prove nuove devono intendersi non solo quelle scoperte successivamente alla sentenza di condanna, ma anche quelle acquisite e non valutate neanche implicitamente.

2.2.3. Infine, la Corte territoriale non ha correttamente valutato l’ulteriore prova nuova prodotta e rappresentata dai dati contabili e finanziari della società [OSCURATO:PERSONA], dai quali era possibile evincere un fatturato medio basso , incompatibile con l’esercizio di un’attività di impresa in regime di monopolio.

Anche in tal caso la risposta fornita dalla Corte territoriale si presenta illogica e contraddittoria laddove considera del tutto privo di rilevanza il dato in quanto l’assenza di un regolare fatturato non esclude la fondatezza della ipotesi accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Le questioni sollevate richiedono un preliminare inquadramento sistematico dell’istituto della revisione.

Come affermato dalla Corte costituzionale, “[..] l'istituto della revisione si pone nelsistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato.

Esso risponde all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stataespiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generalegaranzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili dellapersonalità [..]” (Corte cost. sent. n. 28 del 1969). [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, precisato che: “[..]La revisione è necessariamente subordinata a condizioni,limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse,fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato[..]”(sent. n. 28 del 1969, cit.).

Nell'ambito del diritto convenzionale, la Corte EDU ha affermato che il principio della certezza del diritto è implicito in tutti gli articoli della Convenzione (cfr. tra le altre Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia § 56) e che esso si atteggia indiverse forme e contesti, tra i quali si annovera l'esigenza di non mettere più in discussione una sentenza definitiva (Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1999, Brumàrescu c.

Romania, § 61).

Ciò presuppone, in generale, il rispetto del principio della res iudicata, che serve a garantire la stabilità del sistema giudiziario e contribuisce alla fiducia dei cittadini nella giustizia (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] AstrAsson, c.

Islanda, [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 238; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c.

Polonia, § 222 e ss.).

Nello specifico, il divieto di ripetizione del procedimento penale è una delle garanzie specifiche derivanti dal principio generale di equità del processo in materia penale di cui all'articolo 6 della CEDU (Corte Edu, 9 marzo 2006, Bratyakin c.

Russia), derogabile in ragione dalla necessità di correggere difetti fondamentali della decisione o un errore giudiziario.

Nel medesimo senso si colloca anche la giurisprudenza di questa Corte laddove evidenzia che la disciplina della revisione mira a comporre il conflitto tra esigenze di giustizia formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che accompagna l'intero corso del processo e ne segna i passaggi salienti(cfr. per tutte Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi).

I casi di revisione, previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., rappresentano, dunque, la tipizzazione legale di precise situazioni alle quali l'ordinamento riconnette la probabilità di una condanna ingiusta vietando, al contempo, di dissolvere —in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi— l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile.

1.2. Quanto alla disciplina di diritto positivo, il codice di rito stabilisce la tipologia di condanne soggette a revisione (art. 629), i casi in cui il rimedio straordinario può essere attivato (art. 630), i limiti (art. 631), i soggetti legittimati alla richiesta (art. 632), la forma della richiesta e il giudice competente (art. 633), il modello procedimentale composto da una delibazione di ammissibilità (art. 634) e dall'eventuale successivo giudizio dibattimentale (art. 636) che si svolgono, entrambi, dinanzi allo stesso organo: la Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. 1.2.1.

Superando la precedente impostazione formalistica che soleva distinguere nel procedimento di revisione una fase rescindente ed una rescissoria, le Sezioni Unite “Pisano” hanno escluso la validità di tale ricostruzione per due ordini di ragione: anzitutto, il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta l’intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata ed, inoltre, la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e seguenti segnala l'esistenza di una progressione che -sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 -implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensuinteso, il segmento cruciale della procedura (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, in motivazione, paragrafo 9.1.; nel medesimo senso Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140 -01).

1.2.2. Pertanto, “[..]proprio la natura di impugnazione straordinaria giustifica l'adozione di un modello procedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore.

Quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio di revisione, l'indagine preliminare costituisce un momento interno al procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nei seguenti passaggi, enucleabili sulla scorta dell'art. 634 cod. proc. pen.: verifica dell'osservanza dell'oggetto dell'istanza, delle forme prescritte e della legittimazione del richiedente; riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod. proc. pen.; idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa; non manifesta infondatezza della richiesta[..]”(cfr. Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, in motivazione). 1.3 Deve essere, di conseguenza, rigettata la doglianza difensiva anche laddovesi lamenta la violazione del diritto al contraddittorio , in quanto la Corte di appello può rivalutare la richiesta di revisione e dichiararne l'inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (cfr. Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989 - 01; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 -01).

2. Il secondo motivo di ricorsoè manifestamente infondato .

2.1. L’ art 630, lett. c), cod. proc. pen.stabilisce che la revisione può essere richiesta“[..]se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631[.]”.

Il concetto di "prova nuova" va ricostruito avendo riguardo all'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto (fondato "eventualmente" sugli elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo) in grado di vincere, nel contesto tipico della procedura di ammissibilità, la resistenza del giudicato.

Dunque, per prove nuove —rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. aifini dell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superfluedal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 -01).

L'approdo della giurisprudenza interna si trova in piena armonia con l'interpretazione che la Corte Edu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, avendo laGrande camera stabilito che detta previsione non distingue tra noviter reperta aut producta, sicché, nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove già presenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione sebbene rilevanti ai fini del sindacato sulla colpevolezza (Corte Edu, Grande camera, 08/07/2019, Mihalache c.

Romania). 2.2Segnatamente, con riferimento alla documentazione allegata nel caso in esame, la difesaha depositato numerosi allegati volti a dimostrare l’insussistenza del monopolio della società “[OSCURATO:PERSONA]”, riconducibile all’odierno ricorrente, da cui sarebbe dovuta derivare una conseguente pronuncia assolutoria rispetto all’imputazione per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. , stante la posizione apicale da costui rivestita nell’azienda.

La Corte, con motivazione esente dai denunciati vizi, valorizzando la disorganicità di tali produzioni, ne ha dedotto l’assenza del carattere di novità richiesto dal codice di rito, essendo state richiamate nelle motivazioni del l e sentenze emesse nell’ambito del processo che aveva portato alla condanna del [OSCURATO:PERSONA], nonché la non idoneità delle stesse a sovvertire il giudicato.

Invero, dalla documentazione prodott a non appare possibile dedurre l’estraneità del ricorrenteall’associazione mafiosa ovvero la sua innocenza quanto ai singoli reati fine a lui contestati: il giudicato intervenutonel procedimento de quoha definitivamente ricostruito la vicenda fattuale in base alla quale plurime organizzazioni criminaliinteressate nel commercio ortofrutticolo si sono poste in violento contrasto tra loro e all’interno delle quali si inserisce anche la organizzazione camorristica di cui [OSCURATO:PERSONA] è partecipe.Pur volendosi ammettere l’assenza del monopolio in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], l’assunto accusatorio non sarebbe venutomeno.

2.3. Quanto alle ulteriori prove dedotte -quali la certificazione comprovante il regolare porto d’armi in possesso d e l ricorrente , in relazione agli episodi di detenzione illecita e traffico d’armi-la censura non si confronta con la pronunzia impugnata: gli atti depositati , secondo la Corte di merito, non risultano essere decisivi a ribaltare il giudicato di condanna,essendo lo stesso fondato non soltanto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma altresì su numerose intercettazioni, videoriprese, testimonianze, provvedimenti giudiziali e sequestri di armi.

In tema di revisione,difatti, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 -01).

La pronunzia impugnata ha altresì chiarito che in ogni caso l’eventuale possesso di un’autorizzazione al porto d’armi, peraltro parzialmente illeggibile, nulla avrebbe aggiun to alla ricostruzione emergente dalla sentenza d efinitiva a fronte dei numerosi elementi probatori che dimostravano l’esistenza di un arsenale di armi circolante presso i locali della ditta, contente armi da sparo con matricola abrasa, la cui detenzione o porto era conseguentemente vietata. 2.4 Con riferimento all a consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale sarebbe emerso il macroscopico errore percettivo in cui erano incorsi i Giudici dimerito, i quali avrebbero confuso oggetti di quotidiano utilizzo con armi -la ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che t ale documentazione era già stata acquisita e dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli.

Invero, secondo costante indirizzo di questa Corte, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068). 2.5 Infine, quanto all’asserito fatturato medio-basso della società,riscontrato dai dati contabili e finanziaridepositati, la Corte, in alcun punto ipotizzando la palese commissione di reati fiscali,ne ha logicamente statuito l ’irrilevanza e non pertinenza ai fini del giudizio di revisione,in quanto l’assenza del regolare fatturato non dimostrava in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse lo strumento attraverso cui venivano commessi i reaticontestati.

4. Ne discende che i l ricors o dev e essere rigettat o con la condanna de l ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionidel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1759/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nell’ambito del procedimento penale n. 1093/2016, divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di questa Corten. 38396/2022. Talegiudizio aveva condotto all’affermazione della penale responsabilità d i [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen. (capo A) e per plurimi reati fine. Con riferimento alla condotta associativa, la pronuncia irrevocabile ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia rappresentato l’anello di congiunzione tra il clan dei Casalesi (famiglie Schiavone e [OSCURATO:PERSONA]) ed ireferenti di alcuni mercati ortofrutticoli siciliani, nonché abbia organizzato e gestito una fitta rete di autotrasportatori, tramite la societàLa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – nel ruolo di amministratore delegato -, al fine di assicurare alla suddetta organizzazione camorristica il monopolio d el trasporto su gomma nei mercati ortofrutticoli di alcune località campane. Con richiesta presentata in data 11 giugno 2024, il Paganoinvocava ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la revisione disuddetta condanna, allegandoprove da considerarsi nuove a suo favore , consistenti in atti relativi a procedimenti penali paralleli a quelli di condanna, file video e una consulenza di parte depositati ma non valutati dai giudici della cognizione, fatture e dati contabili sullo stato economico della società. La richiesta era , come evidenziato in precedenza,dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i due motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe operato un’erronea sovrapposizione tra le fasi rescindente e rescissoria del giudizio di revisione. Invero, omettendo di operare la valutazione di idoneità dei nuovi elementi di prova dedotti a sostegno dell’impugnazione, avrebbe commesso un’impr opr ia confusione trail preliminare vaglio di ammissibilità ed i l successivo ed eventuale esame nel merito. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU. 2.2.1.In sede di revisione la difesa ha depositato numerosi allegati volti a dimostrare la insussistenza del monopolio della societàLa [OSCURATO:PERSONA] nel mercato ortofrutticolo,chiedendo l’assoluzione dall’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. L’ordinanza impugnata è sul punto illogica e contraddittoria dal momento che ha ritenuto che, anche se si dovesse escludere il monopolio attraverso la società [OSCURATO:PERSONA], siffatta circostanza non avrebbe alcuna influenza sul giudizio di condanna contenuto nella sentenza. 2.2.2. Inoltre, l’ordinanza impugnata si presenta illogica in relazione al capo G1) relativo al possesso di tre armi da sparo e ai capi B1), D1), F1), H1) relativi al traffico di armi. La difesa aveva depositato -quanto al capo G1)– certificazione comprovante il regolare porto di armi; in relazione agli altri capi richiamati depositava consulenza e video comprovanti l’errore percettivo della sentenza di merito dal momento che il kalashnikov era uno zaino travisato; la cassa d’armi era una scatola di cartone con delle alette; la bomba a mano era un portachiavi travisato; non risultava alcuna traccia di revolvere pistola a tamburo invece contestate. La risposta della Corte territoriale è secondo la difesa illogica,dal momento che ha ritenuto l’inesistenza del porto d’armi e argomentato che la sua eventuale sussistenza non potrebbe giustificare “l’arsenale” di armi. In realtà anche in relazione all’arsenale è stata prodotta la consulenza “Milani”, che ha dimostrato il travisamento operato in sentenza quanto al contestato traffico di armi. Siffatta consulenza non è stata considerata prova nuova dal momento che la Corte di appello di Napoli nel corso del giudizio di merito ne aveva dichiarato la inammissibilità. Tuttavia, in tema di revisione,per prove nuove devono intendersi non solo quelle scoperte successivamente alla sentenza di condanna, ma anche quelle acquisite e non valutate neanche implicitamente. 2.2.3. Infine, la Corte territoriale non ha correttamente valutato l’ulteriore prova nuova prodotta e rappresentata dai dati contabili e finanziari della società [OSCURATO:PERSONA], dai quali era possibile evincere un fatturato medio basso , incompatibile con l’esercizio di un’attività di impresa in regime di monopolio. Anche in tal caso la risposta fornita dalla Corte territoriale si presenta illogica e contraddittoria laddove considera del tutto privo di rilevanza il dato in quanto l’assenza di un regolare fatturato non esclude la fondatezza della ipotesi accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Le questioni sollevate richiedono un preliminare inquadramento sistematico dell’istituto della revisione. Come affermato dalla Corte costituzionale, “[..] l'istituto della revisione si pone nelsistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato. Esso risponde all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stataespiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generalegaranzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili dellapersonalità [..]” (Corte cost. sent. n. 28 del 1969). [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, precisato che: “[..]La revisione è necessariamente subordinata a condizioni,limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse,fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato[..]”(sent. n. 28 del 1969, cit.). Nell'ambito del diritto convenzionale, la Corte EDU ha affermato che il principio della certezza del diritto è implicito in tutti gli articoli della Convenzione (cfr. tra le altre Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia § 56) e che esso si atteggia indiverse forme e contesti, tra i quali si annovera l'esigenza di non mettere più in discussione una sentenza definitiva (Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1999, Brumàrescu c. Romania, § 61). Ciò presuppone, in generale, il rispetto del principio della res iudicata, che serve a garantire la stabilità del sistema giudiziario e contribuisce alla fiducia dei cittadini nella giustizia (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] AstrAsson, c. Islanda, [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 238; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia, § 222 e ss.). Nello specifico, il divieto di ripetizione del procedimento penale è una delle garanzie specifiche derivanti dal principio generale di equità del processo in materia penale di cui all'articolo 6 della CEDU (Corte Edu, 9 marzo 2006, Bratyakin c. Russia), derogabile in ragione dalla necessità di correggere difetti fondamentali della decisione o un errore giudiziario. Nel medesimo senso si colloca anche la giurisprudenza di questa Corte laddove evidenzia che la disciplina della revisione mira a comporre il conflitto tra esigenze di giustizia formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che accompagna l'intero corso del processo e ne segna i passaggi salienti(cfr. per tutte Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi). I casi di revisione, previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., rappresentano, dunque, la tipizzazione legale di precise situazioni alle quali l'ordinamento riconnette la probabilità di una condanna ingiusta vietando, al contempo, di dissolvere —in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi— l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile. 1.2. Quanto alla disciplina di diritto positivo, il codice di rito stabilisce la tipologia di condanne soggette a revisione (art. 629), i casi in cui il rimedio straordinario può essere attivato (art. 630), i limiti (art. 631), i soggetti legittimati alla richiesta (art. 632), la forma della richiesta e il giudice competente (art. 633), il modello procedimentale composto da una delibazione di ammissibilità (art. 634) e dall'eventuale successivo giudizio dibattimentale (art. 636) che si svolgono, entrambi, dinanzi allo stesso organo: la Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. 1.2.1. Superando la precedente impostazione formalistica che soleva distinguere nel procedimento di revisione una fase rescindente ed una rescissoria, le Sezioni Unite “Pisano” hanno escluso la validità di tale ricostruzione per due ordini di ragione: anzitutto, il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta l’intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata ed, inoltre, la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e seguenti segnala l'esistenza di una progressione che -sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 -implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensuinteso, il segmento cruciale della procedura (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, in motivazione, paragrafo 9.1.; nel medesimo senso Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140 -01). 1.2.2. Pertanto, “[..]proprio la natura di impugnazione straordinaria giustifica l'adozione di un modello procedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore. Quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio di revisione, l'indagine preliminare costituisce un momento interno al procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nei seguenti passaggi, enucleabili sulla scorta dell'art. 634 cod. proc. pen.: verifica dell'osservanza dell'oggetto dell'istanza, delle forme prescritte e della legittimazione del richiedente; riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod. proc. pen.; idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa; non manifesta infondatezza della richiesta[..]”(cfr. Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, in motivazione). 1.3 Deve essere, di conseguenza, rigettata la doglianza difensiva anche laddovesi lamenta la violazione del diritto al contraddittorio , in quanto la Corte di appello può rivalutare la richiesta di revisione e dichiararne l'inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (cfr. Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989 - 01; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 -01). 2. Il secondo motivo di ricorsoè manifestamente infondato . 2.1. L’ art 630, lett. c), cod. proc. pen.stabilisce che la revisione può essere richiesta“[..]se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631[.]”. Il concetto di "prova nuova" va ricostruito avendo riguardo all'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto (fondato "eventualmente" sugli elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo) in grado di vincere, nel contesto tipico della procedura di ammissibilità, la resistenza del giudicato. Dunque, per prove nuove —rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. aifini dell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superfluedal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 -01). L'approdo della giurisprudenza interna si trova in piena armonia con l'interpretazione che la Corte Edu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, avendo laGrande camera stabilito che detta previsione non distingue tra noviter reperta aut producta, sicché, nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove già presenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione sebbene rilevanti ai fini del sindacato sulla colpevolezza (Corte Edu, Grande camera, 08/07/2019, Mihalache c. Romania). 2.2Segnatamente, con riferimento alla documentazione allegata nel caso in esame, la difesaha depositato numerosi allegati volti a dimostrare l’insussistenza del monopolio della società “[OSCURATO:PERSONA]”, riconducibile all’odierno ricorrente, da cui sarebbe dovuta derivare una conseguente pronuncia assolutoria rispetto all’imputazione per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. , stante la posizione apicale da costui rivestita nell’azienda. La Corte, con motivazione esente dai denunciati vizi, valorizzando la disorganicità di tali produzioni, ne ha dedotto l’assenza del carattere di novità richiesto dal codice di rito, essendo state richiamate nelle motivazioni del l e sentenze emesse nell’ambito del processo che aveva portato alla condanna del [OSCURATO:PERSONA], nonché la non idoneità delle stesse a sovvertire il giudicato. Invero, dalla documentazione prodott a non appare possibile dedurre l’estraneità del ricorrenteall’associazione mafiosa ovvero la sua innocenza quanto ai singoli reati fine a lui contestati: il giudicato intervenutonel procedimento de quoha definitivamente ricostruito la vicenda fattuale in base alla quale plurime organizzazioni criminaliinteressate nel commercio ortofrutticolo si sono poste in violento contrasto tra loro e all’interno delle quali si inserisce anche la organizzazione camorristica di cui [OSCURATO:PERSONA] è partecipe.Pur volendosi ammettere l’assenza del monopolio in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], l’assunto accusatorio non sarebbe venutomeno. 2.3. Quanto alle ulteriori prove dedotte -quali la certificazione comprovante il regolare porto d’armi in possesso d e l ricorrente , in relazione agli episodi di detenzione illecita e traffico d’armi-la censura non si confronta con la pronunzia impugnata: gli atti depositati , secondo la Corte di merito, non risultano essere decisivi a ribaltare il giudicato di condanna,essendo lo stesso fondato non soltanto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma altresì su numerose intercettazioni, videoriprese, testimonianze, provvedimenti giudiziali e sequestri di armi. In tema di revisione,difatti, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 -01). La pronunzia impugnata ha altresì chiarito che in ogni caso l’eventuale possesso di un’autorizzazione al porto d’armi, peraltro parzialmente illeggibile, nulla avrebbe aggiun to alla ricostruzione emergente dalla sentenza d efinitiva a fronte dei numerosi elementi probatori che dimostravano l’esistenza di un arsenale di armi circolante presso i locali della ditta, contente armi da sparo con matricola abrasa, la cui detenzione o porto era conseguentemente vietata. 2.4 Con riferimento all a consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale sarebbe emerso il macroscopico errore percettivo in cui erano incorsi i Giudici dimerito, i quali avrebbero confuso oggetti di quotidiano utilizzo con armi -la ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che t ale documentazione era già stata acquisita e dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli. Invero, secondo costante indirizzo di questa Corte, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068). 2.5 Infine, quanto all’asserito fatturato medio-basso della società,riscontrato dai dati contabili e finanziaridepositati, la Corte, in alcun punto ipotizzando la palese commissione di reati fiscali,ne ha logicamente statuito l ’irrilevanza e non pertinenza ai fini del giudizio di revisione,in quanto l’assenza del regolare fatturato non dimostrava in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse lo strumento attraverso cui venivano commessi i reaticontestati. 4. Ne discende che i l ricors o dev e essere rigettat o con la condanna de l ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 28180/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris