CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026
Cassazione n. 22697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato MaurizioSinatra, con domicilio [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale incalce al ricorso per cassazionericorrentecontroGraziano [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come daprocura in calce al controricorso contenente contestuale ricorso incidentalecondizionatocontroricorrente e ricorrente incidentalePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 11171/2023Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 22697/2026Data pubblicazione 05/07/2026Androsiglio Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorsocontroricorrentee nei confronti diintimatiavverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 478/2023depositata il 07/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di Camillocensura avverso la sentenza n. 478/2023 della Corte d’appello di Palermo.Resistono con controricorso i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], che haproposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a un unicomotivo di gravame, e [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Le parti hanno depositato memoria.Risulta dagli atti che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. CamilloGraziano, proponendo domanda di riscatto del fondo rustico sito aCastellammare del Golfo (TP), nella C.da Balata di Baida, in catasto al fg.16, p.lle 306, 307, 580, 581, 584, con annesso fondo rustico individuatodalla p.lla 854, venduto con atto pubblico del 15.9.2015 dal sig. SalvatorePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 11171/2023Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 22697/2026Data pubblicazione 05/07/2026Androsiglio, per il prezzo di € 60.000,00, in violazione della disciplina sullaprelazione agraria, non avendo potuto esercitare, quale proprietario ecoltivatore diretto di fondo rustico confinante, il diritto potestativo inquestione che gli spettava in forza dell’art. 7 l. n. 817/1971 e dell’art. 8 l.n. 590/1965.A seguito di chiamata in causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], tentativodi mediazione con esito negativo e istruzione sommaria, il Tribunale diTrapani ha rigettato la domanda, ritenendo che l’attore non avessedimostrato i presupposti di legge relativi alla mancata alienazione di fondirustici nel biennio precedente la domanda e del possesso di adeguataforza lavoro familiare in relazione al fondo sul quale intendeva esercitarela prelazione.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la pronuncia diprimo grado, producendo documentazione ipo-catastale attestante lamancanza di alienazioni nel biennio antecedente la domanda giudiziale edaltra documentazione asseritamente comprovante, oltre che la personaleveste di coltivatore diretto, la partecipazione dei propri familiari al lavoroagricolo e la sufficienza di tale apporto alla conduzione dell’azienda,sollecitando inoltre l’ammissione di CTU comprovante il requisitodell’adeguatezza della capacità lavorativa familiare nei termini previstidalla normativa in materia di diritto di prelazione e riscatto agrario.La Corte d’appello di Palermo, ammessa la produzione dei documentiprodotti in quanto astrattamente indispensabili ai fini del decidere, haconfermato la sentenza di primo grado in punto di omessa dimostrazionedel requisito soggettivo relativo alla possesso di una forza lavoro familiareidonea alla lavorazione anche del terreno sul quale intendeva esercitare laprelazione (in conformità all’art. 8 della legge n. 590 del 1965, cherichiede che il fondo sul quale si intende esercitare la prelazione, inaggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, nonPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 11171/2023Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 22697/2026Data pubblicazione 05/07/2026superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa delprelazionario e della sua famiglia).Avverso detta pronuncia d’appello [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi di gravame.RAGIONI DELLA DECISIONEIn disparte l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dilegittimazione attiva della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proposta dalcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancanza diprova del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e della qualità di erede dellaricorrente, il ricorso deve essere dichiarato nel suo complessoinammissibile in base ai rilievi che seguono.Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 167 e 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte d’appello avrebbeerroneamente gravato l’attore dell’onere della prova “del requisito delmancato superamento, da parte del fondo oggetto della azione e dei fondiposseduti dall’appellante in proprietà o enfiteusi, del triplo della superficiecorrispondente alla capacità lavorativa del Finazzo e della sua famiglia”, inassenza di specifica e chiara contestazione ad opera delle controparti,laddove per costante giurisprudenza i fatti costitutivi del diritto di riscattoagrario, se non contestati, devono aversi per ammessi e provati.Il motivo, sotto la veste della violazione di legge in materia di oneredella prova, pone in realtà una quaestio facti: se, cioè, le contestazionimosse alle allegazioni del retraente siano munite dei caratteri di specificitàe chiarezza. La formulazione del motivo, peraltro, è fallace, in quantoimpone a questa Corte di aderire preventivamente ad una valutazionedelle contestazioni che compete esclusivamente al giudice del merito, ilquale nell’ambito delle sue prerogative ha considerato dette contestazionichiare e specifiche.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11171/2023Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 22697/2026Data pubblicazione 05/07/2026Ne consegue l’inammissibilità della censura.Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3 e n. 5)”, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiaritenuto non provate la capacità lavorativa della famiglia in rapportoall’estensione dei terreni, sebbene essa fosse stata confermata daentrambi i testi escussi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la composizione delnucleo familiare, sebbene attestata dalla documentazione anagrafica, daifascicoli aziendali AGEA e dalla relazione tecnica versata in atti(comprovanti l’estensione di 12,99 Ha dei terreni complessivamentecondotti), essendo invece non necessaria ai fini della prova del requisito inquestione – come invece ritenuto dal giudice d’appello – la produzione deititoli di proprietà dei terreni.Il motivo è inammissibile, in quanto, formulato in termini dicontestazione della congruità dell’apprezzamento delle prove proposte dalretraente e dell’erroneo convincimento che il giudice di merito si è formatosulla base delle medesime, si traduce negli effetti in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio e di riformulazione del giudizio diprevalenza degli elementi di fatto, non consentiti alla Corte di legittimità(cf., tra le tante pronunce, Cass., Sez. 3, n. 15276 del01/06/2021, Rv. 661628-01).Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 174 e 175 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3), in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato larichiesta di CTU diretta ad accertare la capacità lavorativa della famiglia eil mancato superamento del limite del triplo rispetto alla superficiecomplessiva dei terreni, in considerazione della completezzadell’istruttoria, della natura squisitamente tecnica delle questioni delgiudizio e del divieto, per il giudice, di fare ricorso alla scienza privata aifini del decidere.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11171/2023Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 22697/2026Data pubblicazione 05/07/2026Il motivo è inammissibile, in quanto chiede al giudice di legittimità diassumere le prerogative del giudice di merito, ed a questi riservate, inordine all’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.È consolidato orientamento di questa Corte, difatti, quello secondo cui“la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera epropria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudenteapprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo poterediscrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario”(Cass., Sez. 6, n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801-01; Cass., Sez. L, n.18299 del 04/07/2024, Rv. 671862-01; Cass., Sez. L, n. 9461 del21/04/2010, Rv. 613513-01; Cass., Sez. 1, n. 15219 del 05/07/2007,Rv. 598312-01), sicché tale valutazione non è sindacabile da parte delgiudice di legittimità.La statuizione di inammissibilità del ricorso principale esime tanto dalladelibazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dilegittimazione ad agire della ricorrente quanto dall’esame dell’unicomotivo di ricorso incidentale condizionato proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] PioGraziano, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quaterc.p.c. (applicabile ratione temporis) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,che deve essere dichiarato assorbito.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto. P.Q.MPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 11171/2023Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 22697/2026Data pubblicazione 05/07/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi incomplessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 28 maggio 2026.La PresidenteLina RubinoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA]