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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22459/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,, I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 21 febbraio 2021 del Tribunale di Tivoli resa in esito a giudizio abbreviato, ha tra l'altro rideterminato in anni due mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati siccome riqualificati a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatta eccezione per il capo A) quanto alla detenzione di hashish.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in complessiva relazione al capo A). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

La censura, infatti, trascura del tutto che la stessa ipotesi lieve - sempre per il capo A) - è stata riconosciuta con riguardo alla detenzione di cocaina.

Quanto alla detenzione di hashish, invece, la diversa conclusione è stata motivata con argomento del tutto congruo e solido, con il quale il ricorso non si confronta affatto, evidenziandosi che dal quantitativo di sostanza in sequestro potevano essere ricavate 1139 dosi medie singole.

A riprova, dunque, di una elevata e collaudata capacità di rifornimento e di cessione, con conseguente capacità di penetrazione nelle attività di spaccio e, dunque, di collegamento di entrambi gli imputati con ambienti criminali.

4. L'impugnazione, in definitiva, non si confronta appieno con la ratio decisoria, la quale ha congruamente illustrato il differente percorso argomentativo già ricordato.

4.1. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,, I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 21 febbraio 2021 del Tribunale di Tivoli resa in esito a giudizio abbreviato, ha tra l'altro rideterminato in anni due mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati siccome riqualificati a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatta eccezione per il capo A) quanto alla detenzione di hashish. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in complessiva relazione al capo A). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. La censura, infatti, trascura del tutto che la stessa ipotesi lieve - sempre per il capo A) - è stata riconosciuta con riguardo alla detenzione di cocaina. Quanto alla detenzione di hashish, invece, la diversa conclusione è stata motivata con argomento del tutto congruo e solido, con il quale il ricorso non si confronta affatto, evidenziandosi che dal quantitativo di sostanza in sequestro potevano essere ricavate 1139 dosi medie singole. A riprova, dunque, di una elevata e collaudata capacità di rifornimento e di cessione, con conseguente capacità di penetrazione nelle attività di spaccio e, dunque, di collegamento di entrambi gli imputati con ambienti criminali. 4. L'impugnazione, in definitiva, non si confronta appieno con la ratio decisoria, la quale ha congruamente illustrato il differente percorso argomentativo già ricordato. 4.1. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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