CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 04977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2094/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16/D. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1033/2020, pubblicata in data 13.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato la tardività del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2094/2021 Numero sezionale 984/2022 Numero di raccolta generale 4977/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 il tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1201/2008, ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi professionali. La sentenza ha compensato le spese processuali, rilevando che, ai sensi dell’art. 16, comma primo, D.L. 132/2014, la durata della sospensione feriale dei termini processuali era stata ridotta a gg. 31 e che l’appello sarebbe stato tempestivo qualora fosse stata applicabile la disciplina anteriore, sicché, stante il sopravvenuto mutamento normativo, sussistevano i giusti motivi richiesti dall’art. 92, comma secondo c.p.c.. Avverso la sentenza propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la compensazione poteva esser disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni giustificative, secondo la previsione introdotta dal D.L. 134/2014, non potendo darsi rilievo all’entrata in vigore del nuovo regime della sospensione feriale dei termini. Il motivo è inammissibile. La causa di primo grado è stata introdotta prima dell’entrata in vigore della L. 69/2009 (4.7.2009), sicché il regime delle spese processuali era disciplinato dall’art. 92, comma secondo, c.p.c.. La norma – nella formulazione applicabile ratione temporis – consentiva la compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in presenza di giusti motivi. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2094/2021 Numero sezionale 984/2022 Numero di raccolta generale 4977/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 E’ perciò infondata la tesi del ricorrente circa la necessità che la compensazione fosse adottata solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi della formulazione dell’art. 92 introdotta dal D.L. 132/2014: tale ultima disposizione si applica ai soli procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, per tali intendendosi i giudizi di primo grado, non quelli di appello. La sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali appare – nello specifico - correttamente giustificata a causa dell’incertezza interpretativa riguardante l’immediata applicabilità ai procedimenti pendenti della norma che aveva ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini, questione risultata – in concreto - decisiva ai fini della declaratoria di tardività del gravame. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2094/2021 Numero sezionale 984/2022 Numero di raccolta generale 4977/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 27.1.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N