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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 27837/2023

Testo disponibile della fonte

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nio [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R.G.N.: 2 7 06 /201 9 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel.

Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere C.C.: 1 9 / 6 /202 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2706- 201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– p . i . v.a. 0 76 1 1110631 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, al corso d’Italia, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA]– in p e r s o na del procuratore dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procur e speciali per notar [OSCURATO:PERSONA] in data 6 . 6 .201 8 ed in data 12.5.2014 , rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 4653/2018 del la Corte d’Appello di Napoli , --udita la relazione nella camera di consiglio del19 giugno 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza,in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni profili involti dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (la ricorrente ha depositato nota, datata 8.2.2022, con cui ha comunicato che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 24.2.2020 ed ha chiesto dichiararsil’interruzione del giudizio); --rilevatoinvero, per un verso, che questa Corte spiega tradizionalmente che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione, non determina l’interruzione del processo exart. 299 e ss. cod.proc. c iv ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio; cosicché, una volta instauratosi il giudizio di Cassa, ione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art.302 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3660); --rilevato invero, per altro verso, che questa Corte ha assunto che per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell’ultrattività del mandato sol perché l’apertura del fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull’impulso d'ufficio che lo caratterizza (cfr. Cass. 24.2.2020, n. 4795); --ritenuto quindi che si delinea l’esigenza di adeguare l’assistenza e la difesa in giudizio della parte dicui sopravviene il difetto di legittimazione processuale alla natura (tralaticiamente)ascritta al giudizio di cassazione di processo ad impulso di ufficio; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2023.

Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nio [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R.G.N.: 2 7 06 /201 9 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere C.C.: 1 9 / 6 /202 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2706- 201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– p . i . v.a. 0 76 1 1110631 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, al corso d’Italia, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA]– in p e r s o na del procuratore dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procur e speciali per notar [OSCURATO:PERSONA] in data 6 . 6 .201 8 ed in data 12.5.2014 , rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 4653/2018 del la Corte d’Appello di Napoli , --udita la relazione nella camera di consiglio del19 giugno 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza,in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni profili involti dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (la ricorrente ha depositato nota, datata 8.2.2022, con cui ha comunicato che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 24.2.2020 ed ha chiesto dichiararsil’interruzione del giudizio); --rilevatoinvero, per un verso, che questa Corte spiega tradizionalmente che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione, non determina l’interruzione del processo exart. 299 e ss. cod.proc. c iv ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio; cosicché, una volta instauratosi il giudizio di Cassa, ione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art.302 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3660); --rilevato invero, per altro verso, che questa Corte ha assunto che per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell’ultrattività del mandato sol perché l’apertura del fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull’impulso d'ufficio che lo caratterizza (cfr. Cass. 24.2.2020, n. 4795); --ritenuto quindi che si delinea l’esigenza di adeguare l’assistenza e la difesa in giudizio della parte dicui sopravviene il difetto di legittimazione processuale alla natura (tralaticiamente)ascritta al giudizio di cassazione di processo ad impulso di ufficio; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2023. Il presidente
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