CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Il primo motivo, sull'art. 131-bis cod. pen., contesta la valutazione di merito della gravità del reato, prospetta questioni in fatto. Anche il secondo motivo è inammissibile perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto. Il terzo motivo si limita a richiamare le prove; critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11