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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 21666/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza emessa in data 17 novembre 2022, applicava ai predetti ricorrenti le pene concordate ritenute di giustizia in relazione al delitto di furto tentato in concorso in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dall'aver commesso il fatto in tre persone.

2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse dei predetti consta di complessivi otto motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo e il secondo motivo deducono violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione conseguente.

4. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. quanto alla motivazione della congruità della pena applicata.

5. Per i soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bokuchava il quarto e quinto motivo lamentano violazione dell'art. 163 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

6. Il sesto motivo, nell'interesse del solo Antonakos, lamenta il mancato riconoscimento della continuazione 'esterna' con reati inerenti altre sentenze.

7. Il settimo e l'ottavo motivo, sempre nel solo interesse di Antonakos, lamentano violazione dell'art. 163 e 168, comma 1, n. 1 cod. pen. per l'intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena in ordine a precedente condanna, sia perché la sentenza di patteggiamento non ha l'attitudine a consentire la revoca della precedente sospensione condizionale della pena, sia anche perché la revoca si sarebbe evitata con il riconoscimento della continuazione esterna di cui al motivo che precede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata ai ricorrenti la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA].

2. Le censure risultano assolutamente generiche e solo formali, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E' di tutta evidenza che i motivi di ricorso esorbitino dalle categorie di vizi legittimanti il ricorso.

Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal a capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame.

Per altro nel caso in esame vi è un chiaro richiamo — a seguito di una argomentata ricostruzione dei fatti — all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (primo e secondo motivo di ricorso), non si verte in tema di pena illegale (terzo motivo), l'accordo non era subordinato al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, cosicchè non vi è difetto di correlazione fra richiesta e sentenza (motivi quarto e quinto), né tantomeno (motivo sesto) l'accordo comprendeva anche la continuazione 'esterna' sempre suscettibile di applicazione in sede esecutiva se non negata in sede di cognizione (art. 671 cod. proc. pen.); infine, quanto al settimo e ottavo motivo, va premesso che la continuazione esterna non essendo oggetto dell'accordo nessuna incidenza sulla valutazione del giudice poteva avere ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, come invece prospetta il ricorrente; inoltre la revoca menzionata risulta assolutamente legittima in quanto il ricorrente fa riferimento a un orientamento ormai superato avendo la Corte di Cassazione, nella sua espressione più autorevole, successivamente affermato che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (cfr.Cass., Sez.

U., 29.11.2005, n. 17781, rv. 233518; in motivazione, Sez. 5, n. 4679 del 02/10/2017, dep. 2018, Centanni, Rv. 272436 - 01).

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Quanto al tema della procedibilità sopravvenuta a querela per il delitto in esame, questa Corte rileva come alcuna indagine a riguardo è necessaria, in ossequio al principio fissato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non LÀ prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di 3 • "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza emessa in data 17 novembre 2022, applicava ai predetti ricorrenti le pene concordate ritenute di giustizia in relazione al delitto di furto tentato in concorso in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dall'aver commesso il fatto in tre persone. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse dei predetti consta di complessivi otto motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo e il secondo motivo deducono violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione conseguente. 4. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. quanto alla motivazione della congruità della pena applicata. 5. Per i soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bokuchava il quarto e quinto motivo lamentano violazione dell'art. 163 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 6. Il sesto motivo, nell'interesse del solo Antonakos, lamenta il mancato riconoscimento della continuazione 'esterna' con reati inerenti altre sentenze. 7. Il settimo e l'ottavo motivo, sempre nel solo interesse di Antonakos, lamentano violazione dell'art. 163 e 168, comma 1, n. 1 cod. pen. per l'intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena in ordine a precedente condanna, sia perché la sentenza di patteggiamento non ha l'attitudine a consentire la revoca della precedente sospensione condizionale della pena, sia anche perché la revoca si sarebbe evitata con il riconoscimento della continuazione esterna di cui al motivo che precede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata ai ricorrenti la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le censure risultano assolutamente generiche e solo formali, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' di tutta evidenza che i motivi di ricorso esorbitino dalle categorie di vizi legittimanti il ricorso. Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal a capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Per altro nel caso in esame vi è un chiaro richiamo — a seguito di una argomentata ricostruzione dei fatti — all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (primo e secondo motivo di ricorso), non si verte in tema di pena illegale (terzo motivo), l'accordo non era subordinato al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, cosicchè non vi è difetto di correlazione fra richiesta e sentenza (motivi quarto e quinto), né tantomeno (motivo sesto) l'accordo comprendeva anche la continuazione 'esterna' sempre suscettibile di applicazione in sede esecutiva se non negata in sede di cognizione (art. 671 cod. proc. pen.); infine, quanto al settimo e ottavo motivo, va premesso che la continuazione esterna non essendo oggetto dell'accordo nessuna incidenza sulla valutazione del giudice poteva avere ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, come invece prospetta il ricorrente; inoltre la revoca menzionata risulta assolutamente legittima in quanto il ricorrente fa riferimento a un orientamento ormai superato avendo la Corte di Cassazione, nella sua espressione più autorevole, successivamente affermato che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (cfr.Cass., Sez. U., 29.11.2005, n. 17781, rv. 233518; in motivazione, Sez. 5, n. 4679 del 02/10/2017, dep. 2018, Centanni, Rv. 272436 - 01). Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Quanto al tema della procedibilità sopravvenuta a querela per il delitto in esame, questa Corte rileva come alcuna indagine a riguardo è necessaria, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non LÀ prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di 3 • "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
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