CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 22 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., e per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose e dall'aver approfittato della minorata difesa e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato — che evidenzia che il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza alle cose è attualmente divenuto procedibile a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e si duole dell'ingiustificato rigetto, da parte del giudice di appello, di un'istanza di rinvio che avrebbe consentito all'imputato di usufruire, a seguito dell'entrata in vigore del citato d.lgs., del più favorevole regime di procedibilità a querela e sostiene che quest'ultimo dovrebbe comunque operare retroattivamente ai sensi dell'art. 2 cod. pen. e che una diversa interpretazione confliggerebbe con l'art. 3 Cost. e l'art. 7 CEDU e che anche l'art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022, che ha posticipato l'entrata in vigore del citato d.lgs. al 30 dicembre 2022 è affetto da illegittimità costituzionale — è manifestamente infondato, atteso che la persona offesa dal predetto delitto si è costituita parte civile, con la conseguenza che è applicabile il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in relazione al mutato regime di procedibilità introdotto per alcuni reati dal d.lgs. n. 36 del 2018, per cui il reato resta procedibile senza che occorra una nuova manifestazione della volontà di sporgere querela laddove la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432); - che il secondo e il quarto motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione e travisamento delle prove, rispettivamente in relazione ai capi b) e a) dell'imputazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; - che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento della scriminante putativa ex art. 47 cod. pen., è manifestamente infondato poiché a sua volta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella sentenza impugnata, che peraltro è connotata da un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione (si vedano pagg. 4 e 5); - che il quinto motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico perché meramente reiterativo di doglianza già proposta con i motivi di gravame e disattesa nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa