CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 34446/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25311/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1508/2023 depositata il 11/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso depositato l’11 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Lucera il sequestro conservativo di tutti i beni di proprietà del figlio adottivo, [OSCURATO:PERSONA] (nonché di quelli oggetto della donazione disposta dallo stesso in favore della moglie, [OSCURATO:PERSONA], con atto pubblico a ministero notaio Cassano del 9 aprile/8 maggio 2008), fino alla concorrenza dell’importo di € 5.000.000,00, il tutto a tutela del credito vantato nei confronti del figlio adottivo. Con decreto emesso inaudita altera parte del 27 ottobre 2010, il Tribunale autorizzava il richiesto sequestro conservativo e, instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza in data 3/13 gennaio 2011, confermava «il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza di € 2.200.000,00» nonché «dei beni immobili donati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con atto per notaio Cassano del 9.4.2008». La misura cautelare era confermata all’esito del reclamo interposto dai resistenti, con ordinanza collegiale in data 15/30 giugno 2011. Con atto di citazione datato 24 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il figlio e la moglie di questi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere: (i) la restituzione delle somme che «le si appartenevano» e di cui suo figlio si sarebbe «illecitamente appropriato in violazione ed abuso del mandato conferitogli per la loro gestione», per un importo complessivo di € 4.520.003,14; (ii) la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 ss. cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di donazione per notar [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2008, trascritto l’8 maggio 2008, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] a favore della consorte [OSCURATO:PERSONA]; (iii) la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del comportamento e degli atti posti in essere dall’Occhicone, indicati nell’importo forfettario di € 200.000,00. Deduceva, allo scopo: -che il figlio adottivo si era occupato della gestione dei propri conti bancari, tra cui anche quelli cointestati con il marito [OSCURATO:PERSONA]; - che approfittando dello stato d'infermità del [OSCURATO:PERSONA] e dell'incolpevole affidamento di una persona anziana come la Longo, l'Occhicone dipendente di banca BPM filiale di [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del [OSCURATO:PERSONA], aveva aperto presso altri istituti di credito, conti cointestati a sé e alla stessa Longo, con sole provviste di quest'ultima, appropriandosi di fatto del denaro senza rendere il conto; tant'è che le somme nella disponibilità dei coniugi Longo-[OSCURATO:PERSONA] ammontanti a circa 7 milioni di euro al 2002, agli inizi dell'anno 2010 erano ridotte a circa 200.000 euro; -che inoltre l'Occhicone nel 2008 aveva donato un'abitazione a sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottrarsi al pagamento del debito risarcitorio. Sulla base di tali elementi la Longo citava in giudizio anche la predetta Bonanno. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva accertarsi l'abuso del mandato gestorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la sua condanna alla restituzione di quanto illecitamente fatto proprio per l'importo di € 4.530.000, calcolato al netto di quanto già restituito; chiedeva inoltre la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di donazione anzidetto e la dichiarazione della difformità tra quanto da risultante in alcune scritture private firmate in bianco ed abusivamente riempite dall'Occhicone e la sua reale volontà; chiedeva inoltre il risarcimento del danno morale derivante dal patema d'animo accusato per il fatto che l'Occhicone, alla morte del [OSCURATO:PERSONA], aveva trasferito tutta la liquidità bancaria dei coniugi su alcuni conti intestati alla sola Longo, ad insaputa della figlia adottiva del [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva perciò intentato una causa poi definita con una transazione in cui la Longo aveva dovuto riconoscere alla prima la somma di 1.125.000 euro. Costituitosi, Occhicone contestava l'esistenza del rapporto di mandato per il periodo 2002 - dicembre 2006; allegava che le operazioni erano state consapevolmente volute dalla Longo ed elencava una serie di operazioni giustificate da causali varie, che escludevano la segnalata appropriazione ed eccepiva, infine, la nullità della domanda revocatoria. Con ordinanza in data 23 marzo 2012, il Tribunale accoglieva l’istanza di ammissione del giuramento decisorio avanzata dal convenuto e disponeva C.T.U. contabile per ricostruire i movimenti in uscita ed in entrata dai conti della Longo, in particolare di quelli a favore del solo Occhicone. Il Tribunale di Foggia con sentenza del 13 maggio 2020 accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.926,979,00 oltre interessi legali dalla domanda e rigetta le altre domande. Avverso la sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA]. Affidava l’appello a quattro motivi. Con comparsa di costituzione e appello incidentale fondato su due motivi si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che deduceva la difformità tra quanto risultante dalle presunte dichiarazioni di quietanza prodotte dall’Occhicone e quanto la Longo intendeva dichiarare, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 2.205.979,00 maggiorata dell’importo di euro 279.000,00 risultante dalle presunte dichiarazioni di quietanza. Insisteva per l’accoglimento dell’azione revocatoria per l’inefficacia, ex artt. 2901 ss. c.c., nei confronti dell’appellante incidentale dell’atto di donazione per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con comparsa di costituzione si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del secondo motivo di appello incidentale. La Corte d’appello di Bari con sentenza dell’11 ottobre 2023 respingeva il terzo e quarto motivo di appello principale e dichiarato assorbito il primo, in accoglimento del secondo motivo, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione favore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di euro 1.745.496,60 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nello specifico riteneva nulla la integrazione della ctu contabile nella parte in cui il consulente era stato autorizzato ad acquisire documentazione bancaria che non era nella disponibilità delle parti. Quanto all’appello incidentale della Longo respingeva il primo motivo ed in accoglimento del secondo, dichiarava inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’atto di donazione di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e confermava nel resto la sentenza del Tribunale. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Propone separato, successivo ricors o, che va pertanto qualificato come incidentale, l’Occhicone, cui resiste con controricorso la Longo. La ricorrente principale Bonanno e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositanorispettiva memoria ex art. 380 bis - 1 c.p.c. ; il ricorrente incidentale Occhicone deposita atto che non può qualificarsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto integrato l’animus nocendi sulla base del mero dolo generico. Il primo motivo riguarda l’identificazione dell’elemento soggettivo nell’atto dispositivo anteriore all’insorgenza del credito. Ad avviso del Giudice d’appello, in tal caso sarebbe sufficiente il mero dolo generico, e cioè la sola previsione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] (nella specie rappresentato dalla mera «variazione patrimoniale»), non occorrendo il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni creditorie. Al contrario, secondo la ricorrente, tra le condizioni che devono concorrere per l’esercizio dell’azione revocatoria, si richiede, quale elemento soggettivo nel caso di «atto anteriore al sorgere del credito», che «l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento». La Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente equiparato l’ipotesi dell’atto dispositivo posteriore al sorgere del credito a quella dell’atto anteriore al credito. Secondo la ricorrente, al momento dell’atto dispositivo il credito non era ancora sorto e le movimentazioni non potevano ritenersi illegittime, siccome operate sulla base di regolari procure notarili revocate solo in data 20 gennaio 2010. Il motivo è inammissibile sotto due aspetti. In primo luogo, parte ricorrente non ha documentato che la questione della presunta anteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito sia stata sottoposta al giudice di appello. Conseguentemente il motivo è nuovo ed in quanto tale inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto -ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017, Rv. 646645 -01). In secondo luogo, il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. avendo parte ricorrente omesso di specificare gli elementi fattuali sulla base dei quali fonda la posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo oggetto di revocazione. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 -01) Di questi tre oneri, la ricorrente non ne ha compiutamente assolto nessuno. Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d'appello. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte d’appello, anche nel caso di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della dolosa preordinazione in capo al debitore, avrebbe erroneamente sussunto sotto i tre criteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) gli indizi che non sono rispondenti a tali criteri. Il motivo è inammissibile. La ricorrente intende dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto gravi precisi e concordanti in realtà non lo sono (e non il caso opposto in cui ha ritenuto insussistente la prova, che invece per il ricorrente esisterebbe e sarebbe fondata su presunzioni gravi precise e concordanti). Per la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., la ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione. Quando, invece, come nel caso di specie parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727- 2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate. Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare. In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones factiripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denunciadi un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per aver la Corte territoriale adottato una motivazione “per relationem” ai provvedimenti cautelari emessi nel corso del giudizio, senza alcun vaglio critico delle argomentazioni ivi contenute. La motivazione della sentenza sarebbe, altresì, apparente accogliendo la tesi secondo cui «è la condotta dell’Occhicone a rendere evidente la sua intenzione di sottrarre alla creditrice Longo la garanzia del credito». La Corte d’appello richiama le considerazioni svolte dal giudice designato, nel corso di un procedimento cautelare ante causam e con istruzione sommaria, senza alcun esame critico dei fatti esaminati in sede cautelare. In sostanza, difetterebbe il percorso argomentativo autonomo in ordine all’asserita correlazione tra la non meglio precisata «condotta dell’Occhicone» e la «sua intenzione di sottrarre alla creditrice Longo la garanzia del credito». Il motivo è inammissibile poiché la argomentazione su cui si basa la decisione della Corte territoriale si fonda su altre valutazioni autonome rispetto alle quali il riferimento alle motivazioni espresse dal giudice del cautelare e del reclamo servono soloa corroborare la tesi sostenuta dalla Corte. In primo luogo, il giudice di appello condivide i rilievi posti a sostegno dell’appello incidentale della Longo secondo cui integra l’animus nocendi il mero dolo generico e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto di disposizione può arrecare ai creditori (Cass., n. 21338/2010; Cass., n. 24757/2008). Nel caso di specie, tale consapevolezza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5812 del 27/02/2023, Rv. 667023 – 01), peraltro specifica, si rinviene nel fatto, evidenziato dalla Longo e condiviso dal giudice di appello, della peculiarità della condotta dell’Occhicone, atteso il dato pacifico che i beni residuati a seguito dell’atto dispositivo non erano sufficienti a ripagare gli ammanchi con la conseguenza che quell’atto sottraeva le poche garanzie al credito dell’attrice Longo. L’intento fraudolento “o, meglio, la inferibile (dalla condotta) previsione del pregiudizio” che l’atto dispositivo, si rinviene nel cambio dell’intestatario, idoneo ad arrecare pregiudizio alla creditrice (c.d. animus nocendi, che può essere provato anche per presunzioni). La Corte rileva che sin dall’atto di citazione è la condotta dell’Occhicone a rendere evidente la sua intenzione di sottrarre alla creditrice Longo la garanzia del credito, avendo posto in essere, già nel 2004, una donazione in favore della moglie (di alcuni terreni e fabbricato rurale) e nel 2008 un’altra donazione in favore della moglie, ed oggetto di revocatoria. Tali considerazioni sono idonee a supportare la decisione a prescindere dal corretto rinvio alle argomentazioni del giudice monocratico e collegiale della fase cautelare. Il successivo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che -come detto- va qualificato comeincidentale, si fonda su due motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 233 c.p.c., nonché 2736, 2738 e 2739 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello deciso l’intera causa sulla base di giuramento non determinante, né univoco I capitoli di giuramento avrebbero dovuto essere formulati in maniera tale da prospettare una sola scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice avrebbe dovuto soltanto “verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto”. Sarebbe inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga. Secondo parte ricorrente, i quattro capitoli rivolti a [OSCURATO:PERSONA] vertevano su circostanze non decisive (quali la consapevolezza o meno: della cointestazione dei vari rapporti bancari; dell’acquisto di una barca; dell’acquisto di un fondo agricolo; dell’acquisto di un’autovettura) in ordine al thema decidendum, vale a dire l’asserita «violazione ed abuso del mandato conferito [dalla madre al figlio adottivo] per la gestione» di un patrimonio finanziario.Il giuramento è stato in effetti deferito per decidere punti particolari della controversia, punti disancorati dall’oggetto del giudizio e sotto altro profilo avrebbe potuto essere revocato anche dopo essere stato prestato trattandosi di un mezzo istruttorio. Il motivo è infondato. I capitoli oggetto di giuramento sono i seguenti: «giuro e giurando affermo di aver liberamente e consapevolmente disposto e accettato l’utilizzo del mio patrimonio finanziario da parte sig. [OSCURATO:PERSONA], rendendolo per mia volontà cointestatario dei vari rapporti inerenti a detto patrimonio e consentendogli di scegliere gli investimenti e gli impieghi più opportuni, come pure di disporre dei conti bancari»; (ii) «giuro e giurando affermo di aver autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di una barca avvenuto nel febbraio 2008 impiegando somme provenienti dai conti correnti cointestati allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]»; (iii) «giuro e giurando affermo di aver autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di un fondo agricolo avvenuto nell’anno 2009 impiegando somme provenienti dai conti correnti cointestati allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]»; (iv) «giuro e giurando affermo di aver autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di un autovettura avvenuto nel novembre 2009 impiegando somme provenienti dai conti correnti cointestati allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è ripetitivo delle argomentazioni già sottoposte alla Corte territoriale e adeguatamente confutate dal giudice di appello. All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attrice Longo ha prestato il giuramento decisorio deferitole ed ha così affermato: «in ordine al capitolo 1: “Giuro e giurando affermo di non aver liberamente e consapevolmente disposto né accettato l’utilizzo del mio patrimonio finanziario da parte di [OSCURATO:PERSONA] né di averlo reso per mia volontà cointestatario dei vari rapporti inerenti a detto patrimonioe di non avergli consentito di scegliere gli investimenti e gli impieghi più opportuni, come pure di disporre dei conti bancari”. In ordine al capitolo 2 così risponde: “Giuro e giurando affermo di non aver autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di una barca né l’ho autorizzato ad impiegare somme provenienti dai conti correnti cointestati con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; non ero neanche a conoscenza che avesse acquistato una barca”. In ordine al capitolo 3 così risponde: “Giuro e giurando affermo di non aver autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di un fondo agricolo avvenuto nell’anno 2009 né di aver autorizzato l’impiego di somme provenienti dai conti correnti cointestati con il sig. [OSCURATO:PERSONA]”. In ordine al capitolo 4 così risponde: “Giuro e giurando affermo di non aver autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di un’autovettura nel novembre 2009 impiegando somme provenienti dai conti correnti cointestati allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]”» Come correttamente argomentato dalla Corte territoriale il giuramento decisorio ha avuto ad oggetto proprio l’utilizzo e la gestione delle risorse finanziarie della Longo da parte dell’Occhicone e, dunque, il mandato conferitogli. Era stato deferito proprio da Occhicone alla Longo in ordine a circostanze relative all’essenza della causa, perché riguardanti la volontà dell’attrice di consentire o meno la gestione del proprio patrimonio da parte del convenuto Occhicone, al fine di renderlo cointestatario dei vari rapporti inerenti a tale patrimonio, oltre che per l’utilizzazione di somme dell’attrice per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati (barca, fondo agricolo, macchina, ecc). Di conseguenza, assume rilievo decisivo il fatto che la Longo, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia prestato il giuramento decisorio deferitole affermando: «Giuro e giurando affermo di non aver liberamente e consapevolmente disposto né accettato l’utilizzo del mio patrimonio finanziario da parte di [OSCURATO:PERSONA] né di averlo reso per mia volontà cointestatario dei vari rapporti inerenti a detto patrimonio e di non avergli consentito di scegliere gli investimenti e gli impieghi più opportuni, come pure di disporre dei conti bancari”. Analogo rilievo, secondo la Corte, assume il secondo capitolo sul quale così risponde: “Giuro e giurando affermo di non aver autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di una barca né l’ho autorizzato ad impiegare somme provenienti dai conti correnti cointestati con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; non ero neanche a conoscenza che avesse acquistato una barca”. In ordine al terzo capitolo così risponde: “Giuro e giurando affermo di non aver autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di un fondo agricolo avvenuto nell’anno 2009 né di aver autorizzato l’impiego di somme provenienti dai conti correnti cointestati con il sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Analogo è il tenore della risposta al quarto: “Giuro e giurando affermo di non aver autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di un’autovettura nel novembre 2009 impiegando somme rivenienti dai conti correnti cointestati allo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]”». Va condivisa la valutazione espressa dalla Corte territoriale secondo cui si tratta di un giuramento decisorio di contenuto pertinente al thema decidendum e non limitato a ‘punti disancorati dall’oggetto del giudizio’ inidonei a consentire l’accoglimento o il rigetto della domanda principale. In sostanza, la Longo ha giurato di non aver consapevolmente disposto ed accettato l’utilizzo del suo patrimonio finanziario da parte del convenuto Occhicone per renderlo cointestatario dei vari rapporti inerenti a tale patrimonio e per consentirgli di disporre liberamente dei conti bancari della Longo e di non averlo autorizzato ad utilizzare le somme di titolarità dell’attrice per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati (barca, fondo agricolo, macchina ecc.). Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 244 c.p.c., nonché 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Giudice del merito rigettato la richiesta di prova orale e ritenuto irrilevante il materiale probatorio acquisito in atti contrastante con il contenuto dei fatti deferiti con il giuramento. La Corte territoriale avrebbe erroneamente negato l’ammissione della prova testimoniale richiesta al fine di provare la reale natura del rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Martino e comunque avrebbe pretermesso le altre risultanze probatorie che smentirebbero il contenuto dei fatti deferiti con il giuramento. Il motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente non censura ( quantomeno idoneamente ) la motivazione dell’impugnata sentenza, avendo la corte di merito posto in rilievo che l’odierno ricorrente incidentale ha deferito il giuramento decisorio all’attrice in ordine all’intero an del giudizio, ossia circa la volontà dell’attrice di aver consapevolmente disposto ed accettato l’utilizzo del suo patrimonio finanziario da parte dell’Occhicone per renderlo cointestatario dei vari rapporti inerenti a tale patrimonio oltre che di averlo autorizzato ad utilizzare le somme di titolarità dell’attrice per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati. L’art. 2738, 1° co., c.c. attribuisce piena efficacia al giuramento decisorio, prevedendo che, dopo che esso è stato prestato, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario e che neppure l’accertamento giudiziale – in sede penale – della sua falsità p uò consentire una modificazione della decisione che sul giuramento si è fondata. La corte di merito, a seguito del prestato giuramento,correttamente ha dato atto della sopravvenuta “superfluità delle prove orali già ammesse”, dal momento che, quand’anche i testi addotti dall’Occhicone avessero riferito il contrario rispetto a quanto giurato dalla Longo, la causa non avrebbe avuto differente esito. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e a carico de l ricorrente incidentaleOcchicone, seguono la soccombenza. Il ricorrente incidentale Occhicone va altresì condannat o al pagamento di somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti di legge. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente principale Bonanno e in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest’ultima resistito al ricorso proposto dalla medesima. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della Bonanno ; rigetta il ricorso incidentaledell’Occhicone. Compensa tra i ricorrent i, principale e incidentale , le spese del giudizio di cassazione . Condanna il ricorrente incidentale Occhicone alpagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00 ( di cui euro 15.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di