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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31018/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto, all'esito dell'udienza del 20 aprile 2023, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta, qualificata dal Tribunale di Ravenna ricorso per cassazione, proviene dall'interessato personalmente, senza l'assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto, all'esito dell'udienza del 20 aprile 2023, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta, qualificata dal Tribunale di Ravenna ricorso per cassazione, proviene dall'interessato personalmente, senza l'assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte. Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris