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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43027/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta ridotta nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa - la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata offre motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto ed inoltre, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta ridotta nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa - la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata offre motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto ed inoltre, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ott
Sentenza Cassazione n. 43027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris