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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 27837/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 7059/23 Avagliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell'imputato in udienza - è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che l'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per il 15 settembre 2022 avendo ritirato la raccomandata r/r in data 24 giugno 2022; che lo stesso è stato successivamente arrestato per altra causa in data 26 agosto 2022; che all'udienza del 15 settembre 2022, tenutasi in presenza, il difensore nulla ha eccepito sulla costituzione del rapporto processuale; Ritenuto che costituiva onere dell'imputato - a conoscenza della celebrazione del processo - informare i giudici dello status detentions e chiedere di partecipare al processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 7059/23 Avagliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell'imputato in udienza - è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che l'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per il 15 settembre 2022 avendo ritirato la raccomandata r/r in data 24 giugno 2022; che lo stesso è stato successivamente arrestato per altra causa in data 26 agosto 2022; che all'udienza del 15 settembre 2022, tenutasi in presenza, il difensore nulla ha eccepito sulla costituzione del rapporto processuale; Ritenuto che costituiva onere dell'imputato - a conoscenza della celebrazione del processo - informare i giudici dello status detentions e chiedere di partecipare al processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 27837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris