CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2023
Cassazione n. 08124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, nel riportarsi al ricorso e alla memoria pervenuta in data 2 gennaio 2023 ha concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 dicembre 2021, la Corte di appello cli Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara del 28 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice di cui al capo C), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, rideterminando la pena principale in anni tre e mesi due di reclusione e le pene accessorie per un periodo pari alla pena principale, confermando nel resto.Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre pene accessorie per il reato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] non ricorrente) di bancarotta distrattiva di una serie di beni informatici e attrezzature di proprietà del Banco di [OSCURATO:PERSONA] posseduti in virtù di contratti di locazione finanziaria per un valore storico di euro 371.213,00 (capo A); per il reato di bancarotta documentale generica (Capo B) della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Novara del 29 marzo 2010, quale legale rappresentante dal 22 aprile all'il luglio 2008 e quale amministratore di fatto dal luglio 2008 sino al fallimento. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Penzolo, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione nonché travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta distrattiva. Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata erroneamente ha ravvisato l'elemento della distrazione dei beni intesa come destinazione del bene a finalità estranee alla impresa dal momento che i beni informatici ricevuti in locazione finanziaria dal Banco di [OSCURATO:PERSONA] sono stati sub-locati in coerenza con l'oggetto sociale e le finalità di impresa indicate nella visura camerale della società. Inoltre, la prova della effettiva destinazione del bene è stata correttamente fornita dalla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], direttore della filiale di Novara del Banco di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che i canoni di locazione erano corrisposti dalle società sub-locatarie, con la conseguenza che la destinazione dei beni era nota e tracciabile anche con le relative fatture, essendo dunque stata travisata la prova testimoniale ([OSCURATO:PERSONA]) e documentale (visura camerale). 2.2 Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente. La sentenza impugnata trae il proprio convincimento sullo specifico punto dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], del curatore fallimentare nonché dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo assolto). In realtà la sentenza impugnata ha travisato la narrazione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che Penzolo accompagnò in banca il nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA] solo in fase di passaggio di consegne e che a seguito della nomina di [OSCURATO:PERSONA] era divenuto difficile avere rapporti con il precedente amministratore. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata, che richiede, per configurare il profilo dell'amministratore di fatto, alcuni specifici indicatori, indici sintomatici della diretta partecipazione alla vita della società, la valorizzazione della travisata narrazione del teste [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato un apporto gestorio del ricorrente che in realtà si è dissolto con la cessazione della sua carica formale. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità dei coimputati. Sullo specifico punto, le dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rese al curatore fallimentare secondo le quali la società costituita dal Penzolo sarebbe stata sempre da lui amministrata coinvolgendo i due coimputati, non sono state oggetto di motivazione in punto di attendibilità. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art.526 comma- ibis cod. proc. pen. Se è vero che le dichiarazioni rese dai coimputati al curatore fallimentare sono utilizzabili, tuttavia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la loro assenza si sono volontariamente sottratti all'esame dibattimentale con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese. 2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza di primo grado ha operato un riferimento alla condotta di soppressione delle scritture contabili laddove la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del dolo generico della irregolare tenuta della contabilità tenuta in modo da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio sociale. 2.6 Con il sesto e il settimo motivo è stato dedotto vizic di motivazione in relazione alla recidiva. Dalla lettura dei precedenti del casellario giudiziale emerge che la sentenza di patteggiamento relativa ai precedenti contestati è divenuta irrevocabile nel marzo 2008 laddove la costituzione della società fallita è avvenuta nel gennaio 2008, mancando così lo iato temporale tra il passaggio in giudicato del precedente e la commissione del nuovo reato. Le argomentazioni sono state ulteriormente sviluppate nella memoria successivamente depositata. Inoltre, la sentenza impugnata a fronte di uno specifico motivo di appello, ha omesso la motivazione sui rapporti tra i precedenti penali e il fatto in esame e sulla accentuata pericolosità sociale derivatane. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.1.1. In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e utilità nella disponibilità del fallito è circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in assenza di una giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenze della impresa. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499). 1.2.Nel caso di specie la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati in quanto ha fornito esaustiva motivazione sul punto (p.9 richiamando la sentenza di primo grado e p.12), evidenziando le risultanze istruttorie e specificando, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, che i crediti del Banco di [OSCURATO:PERSONA] erano in parte relativi ai beni locati che la fallita avrebbe dovuto restituire alla banca e che invece risultavano dispersi o occultati. Né era stata fornita alcuna documentazione che permettesse di rintracciare i suindicati beni o di individuare i soggetti ai quali fossero stati noleggiati dalla società fallita. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'anno 2008 aveva sottoscritto otto contratti di locazione finanziaria di beni che poi aveva ceduto in noleggio a terzi, conseguendo un finanziamento dall'Istituto di credito pari a 416.000,00 euro. Sette contratti erano risolti nel giugno 2009 per mancato pagamento dei canoni con contestuale richiesta di restituzione da parte del Banco di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a cinque degli otto contratti, fornitrice dei beni era una società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era amministratore unico e poi liquidatore lo stesso Penzolo.Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che nella fase iniziale i contratti di leasing stipulati con il ricorrente erano regolarmente onorati con accrediti a mezzo RID della clientela destinati alla costituzione dei fondi per la copertura dei canoni, con la precisazione che in alcuni casi interveniva la stessa società, qualora i RID non fossero sufficienti alla copertura integrale del canone. Successivamente, tuttavia, la situazione era mutata: il Penzolo, che era stato sempre il riferimento della banca anche a seguito del mutamento dell'amministratore della società, non era in alcun modo rintracciabile e i pagamenti non erano onorati. Quanto al lamentato travisamento della prova va chiarito che: "In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Il ricorrente dunque non lamenta una travisamento della prova nei termini chiariti da questa Corte, ma propone una rilettura ed una reinterpretazione dell'elemento di prova rispetto alla valutazione offertane dalla sentenza impugnata. 2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. La sentenza ha correttamente tenuto in conto i principi affermati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto secondo i quali in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 (2022) Rv. 282775). La sentenza impugnata ha correttamente applicato siffatti principi dal momento che, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha evidenziato quelle condotte univocamente rivelatrici del ruolo svolto dal ricorrente: i contratti con il Banco di [OSCURATO:PERSONA] erano promossi dal Penzolo anche se formalmente sottoscritti dalla Lovato, approfittando anche dei problemi di salute di quest'ultima. Allorquando l'amministratore di diritto era divenuto [OSCURATO:PERSONA] e successivamente il [OSCURATO:PERSONA], era sempre il Penzolo a costituire il punto di riferimento della banca e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'attività di gestione societaria era sempre riconducibile. Le prove dichiarative risultano riscontrate dalla circostanza che la sede della società, la sede della [OSCURATO:PERSONA] e la residenza del Penzolo, coincidevano. Anche in tal caso le doglianze relative al travisamento della prova risultano manifestamente infondate dal momento che una diversa interpretazione delle risultanze processuali non dà luogo a travisamento della prova nel senso chiarito dalla giurisprudenza in precedenza citata. 3. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interdipendenza delle doglianze avanzate: anche in tal caso si tratta di motivi manifestamente infondati. 3.1. In tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare la giurisprudenza di questa Corte ha fissato principi consolidati. 3.1.1. In primo luogo, ha chiarito che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, (2018 ), Rv. 272664). 3.1.2. Questa Corte ha poi fornito le coordinate ermeneutiche in relazione alle ipotesi in cui le dichiarazioni rese al curatore rappresentino delle chiamate in correità degli imputati, affermando che nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Rv. 270599) A contrario "È inutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., quando l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, è utilizzabile detta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poichè in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste). (Sez. 5, Sentenza n. 13060 del 08/02/2017, Rv. 270596). Qualora l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato, non sussiste la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., in quanto, in tal caso il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all'esame. Invero, la regola dettata dall'art. 526 cod. proc. pen., preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio, non ha carattere assoluto, ma è rimessa alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste (Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014 - dep. 27/01/2015, Tusa, Rv. 2622300e. Dall'esame del verbale dell'udienza delle richieste istruttorie non risulta che la difesa del ricorrente abbia espressamente richiesto l'esame dei coimputati, con la conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese al curatore fallimentare. Quanto alla valutazione di attendibilità di cui all'art.192 cod. proc. pen. la sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione, logica e non contraddittoria evidenziando la convergenza delle dichiarazioni, individuando plurimi riscontri esterni al narrato. , 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con contenuto della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ad avviso del collegio, non è ravvisabile alcuna contraddizione nelle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado in relazione all'elemento soggettivo. Al riguardo anche la sentenza di primo grado (pp.16/17) motiva ravvisando una ipotesi di bancarotta documentale cd. generica: "[..] in ordine all'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale deve ritenersi sufficiente il dolo generico inteso quale coscienza e volontà delle irregolare tenuta della contabilità siccome omessa ovvero confusa e caotica, con conseguente impossibilità o estrema difficoltà di costruire il patrimonio aziendale (..) le accertate illecite modalità di soppressione e/o omissione della documentazione in concomitanza con la ingravescente evoluzione economica della vicende societarie appare in sé sintomatica della strumentalità soggettiva a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari[..]." Non appare dunque che la sentenza di primo grado abbia motivato in modo contraddittorio rispetto alla sentenza impugnata che ne ha anzi condiviso le argomentazioni in relazione alla qualifica della bancarotta in contestazione e alla sussistenza del dolo generico.5. Il sesto e il settimo motivo di ricorso, ripresi anche nell' ulteriore memoria depositata risultano inammissibili in quanto, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, risultano inediti e dedotti per la prima volta con il ricorso in cassazione. Dalla lettura dei motivi di appello (p.14) risulta che in quella sede il Penzolo, nel censurare la eccessività del trattamento sanzionatorio, nell'ultimo capoverso si è limitato a non condividere la motivazione dell'aumento per la recidiva contestata avendo la sentenza di primo grado definito grave una sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa. Del tutto nuova e, come tale, inammissibile è invece la doglianza proposta per la prima volta con il ricorso in cassazione in quanto relativa alla mancanza di "iato temporale" tra il reato per cui è intervenuta sentenza irrevocabile e la data di commissione dei fatti. 6. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità de