CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40488/2025 Roberto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter, comma 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si sostiene la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, è del tutto generico e non si confronta realmente con le argomentazioni della Corte distrettuale, che ha motivato congruamente circa le ragioni poste alla base del rigetto dei motivi di appello (pagg. 4-7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.MIts1 12 lilierrzú 2