CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale in relazione alla condanna per lesioni emaltrattamenti e, con l’unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modocontraddittorio, ritenuto non rilevante acquisire la relazione Uepe e negato l’accesso albeneficio, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa ilpericolo di reiterazione di reati, sulla sola base del reato e di inesistenti precedenti penali;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordato che nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha valorizzato il fatto che il condannato stesse già fruendo della misura delladetenzione domiciliare e che neppure nel ricorso ha allegato alcun progetto ovvero altroelemento suscettibile di positiva valutazione;considerato che, in tale valutazione, non ha ancorato il diniego alla mancata prova delravvedimento, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto,come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentale delcondannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11630/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3252/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36785/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale in relazione alla condanna per lesioni emaltrattamenti e, con l’unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modocontraddittorio, ritenuto non rilevante acquisire la relazione Uepe e negato l’accesso albeneficio, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa ilpericolo di reiterazione di reati, sulla sola base del reato e di inesistenti precedenti penali;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordato che nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senzaessere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha valorizzato il fatto che il condannato stesse già fruendo della misura delladetenzione domiciliare e che neppure nel ricorso ha allegato alcun progetto ovvero altroelemento suscettibile di positiva valutazione;considerato che, in tale valutazione, non ha ancorato il diniego alla mancata prova delravvedimento, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto,come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentale delcondannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.