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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 31780/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Cercola avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 29/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento di sequestro del 07/05/2021, il Gip di Napoli disponeva nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo, in vista della confisca diretta o per equivalente, dei beni costituenti profitto del reato di cui all'art. 2, d.lgs. 10 marzo del 2000, n. 74, di cui al capo N) di imputazione.

Il provvedimento veniva disposto all'esito di un'indagine di vasto respiro che aveva rivelato l'esistenza di un sodalizio attivo nel settore del contrabbando di prodotti petroliferi d'importazione tramite il quale, attraverso la creazione di fittizie società con sedi in Italia e all'estero, si introducevano nel territorio nazionale, ingenti quantitativi di idrocarburi fabbricati in Paesi extra UE ai fini della successiva commercializzazione, sottraendoli fraudolentemente al pagamento delle imposte sui consumi (accise) e sulle operazioni commerciali (IVA).

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugnava il suddetto provvedimento cautelare contestandone la legittimità sotto il profilo del fumus commissi delitti.

Il tribunale del riesame, con provvedimento n. 797 del 2021, emesso a seguito dell'udienza del 29 settembre 2021, confermava il provvedimento del Gip richiamando l'ordinanza emessa dal medesimo tribunale, in composizione diversa, in data 01/07/2001 che aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti dei reati-presupposto dell'odierna contestazione. 2.Avverso il provvedimento n. 797 del 2021, il ricorrente, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione lamentando, in un unico motivo l'assenza di motivazione posta sostegno del provvedimento adottato e, comunque, l'incoerenza l'incompletezza e la irragionevolezza della stessa tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito.

Nello specifico si osserva, in primo luogo, che il riesame, pur facendo riferimento alla ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si evidenziano gli elementi in base ai quali il Paparo è stato reputato sistematicamente coinvolto nei traffici illeciti dei prodotti petroliferi, non ha rispettato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, non meditando sulle ragioni del provvedimento di riferimento ed omettendo qualsiasi autonoma valutazione.

Si censura che l'ordinanza del tribunale del riesame, pur in presenza di una contestazione di mancato pagamento dell'iva, non ha attribuito alcun valore alla documentazione contabile prodotta allo scopo di dimostrare l'assolvimento della stessa.

Sul punto, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che "non può revocarsi in dubbio che i costi per operazioni inesistenti, quand'anche solo sul piano soggettivo, non siano mai deducibili" omettendo di considerare, ad avviso del ricorrente, che l'attività delle cartiere mediante l'utilizzo di false lettere di intento era un'attività incontrollabile da parte della PAGI carburante s.r.l. ed irrilevante per essa, gravando sui fornitori delle cartiere solo l'obbligo di effettuare controlli sui clienti e non sul se quest'ultime acquistassero ìn esenzione.

La difesa considera, pertanto, priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico nonché di coerenza e ragionevolezza l'argomentazione del tribunale del riesame con la quale si desume la ffiresu . . i • • • • • - - - La difesa, inoltre, a sostegno della inesistenza della motivazione, deduce che il tribunale, recependo la costruzione fornita dalla Guardia dì finanza e dal pubblico ministero, si limita ad analizzare la genesi dell'immissione in commercio del carburante ad opera di diversi depositi fiscali ma omette di motivare sul coinvolgimento dei depositi commerciali che hanno acquistato il medesimo carburante nei successivi passaggi; ammesso e non concesso, sostiene la difesa, che un'evasione dell'iva fosse stata effettivamente realizzata tanto da potersi ritenere, per alcuni dei soggetti coinvolti, sussistente il fumus commissi delicti, manca qualsivoglia elemento utile ad ancorare tale sussistenza anche in capo alla condotta del Paparo «essendo insufficiente, a tal fine, il generico riferimento alle intercettazioni e ai servizi di informazione alle informazioni testimoniali quali elementi dai quali desumere la necessaria gravità indiziaria ai fini dell'applicazione del sequestro» giacché tali elementi che non hanno ad oggetto la posizione del Paparo bensì le condotte degli altri coindagati considerati al vertice del presunto traffico illecito dì gasolio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va infatti ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc., vizio che ricomprende secondo l'insegnamento delle sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in giudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posta a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza ragionevolezza e quindi a non rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. n. 239692), in particolare in tema di sequestro preventivo si è chiarito che il ricorso per Cassazione pur consentito solo per violazione di legge è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e ('iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato.

Ciò non è riscontrabile nel caso di specie.

Il provvedimento impugnato, dopo aver fatto ampio riferimento al precedente del 1 luglio 2021, il quale sulla specifica posizione del ricorrente ha specificato che lo stesso gestiva un deposito commerciale che acquistava ripetutamente prodotti petroliferi stoccati presso il deposito napoletano Garolla, apparentemente attraverso il fittizio trasporto per i deposito Italpetrol e con l'intermediazione di una società cartiera su cui far gravare gli obblighi fiscali, significativo sul punto sono i dati emersi dalla chat del telefono di [OSCURATO:PERSONA] e dalla corrispondenza mail estratta dai p.c. di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA], che dimostrano come i coindagati fossero a conoscenza del destinatario finale reale della merce (nel caso di specie si fa riferimento alla fornitura del carburante stoccato presso il deposito fiscale Garolla in favore del deposito commerciale PA.GI. attraverso la ditta [OSCURATO:PERSONA], società cartiera che aveva presentato false dichiarazioni d'intento, con passaggio fittizio presso il deposito di Locri). 2.Nel provvedimento impugnato i giudici procedono altresì ad evidenziare che gli accertamenti successivi operati dalla G.d.F., compendiati nell'informativa n. 357917 del 1/8/2020 hanno consentito di ritenere sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente.

Si è, infatti, accertata l'esistenza di documenti fiscali inattendibili, la creazione di società fittizie con sede in Italia all'estero e sono state individuate le operazioni delle stesse.

Inoltre, tramite i servizi di osservazione della polizia giudiziaria si è avuto modo di ricostruire le modalità di prelievo del carburante e le attività compiute presso i depositi fiscali.

I giudici del riesame, pertanto, hanno assolto all'obbligo di motivazione, illustrando anche lo specifico ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella filiera di distribuzione illecita dei prodotti petroliferi: si evidenzia sul punto che il ricorrente, in qualità di gestore di un deposito commerciale, acquistava ripetutamente prodotti petroliferi stoccati presso il deposito napoletano apparentemente attraverso il fittizio trasporto per il deposito del petrolio e con l'intermediazione della società cartiera su cui far gravare gli obblighi fiscali. 3.Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Cercola avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 29/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento di sequestro del 07/05/2021, il Gip di Napoli disponeva nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo, in vista della confisca diretta o per equivalente, dei beni costituenti profitto del reato di cui all'art. 2, d.lgs. 10 marzo del 2000, n. 74, di cui al capo N) di imputazione. Il provvedimento veniva disposto all'esito di un'indagine di vasto respiro che aveva rivelato l'esistenza di un sodalizio attivo nel settore del contrabbando di prodotti petroliferi d'importazione tramite il quale, attraverso la creazione di fittizie società con sedi in Italia e all'estero, si introducevano nel territorio nazionale, ingenti quantitativi di idrocarburi fabbricati in Paesi extra UE ai fini della successiva commercializzazione, sottraendoli fraudolentemente al pagamento delle imposte sui consumi (accise) e sulle operazioni commerciali (IVA). La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugnava il suddetto provvedimento cautelare contestandone la legittimità sotto il profilo del fumus commissi delitti. Il tribunale del riesame, con provvedimento n. 797 del 2021, emesso a seguito dell'udienza del 29 settembre 2021, confermava il provvedimento del Gip richiamando l'ordinanza emessa dal medesimo tribunale, in composizione diversa, in data 01/07/2001 che aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti dei reati-presupposto dell'odierna contestazione. 2.Avverso il provvedimento n. 797 del 2021, il ricorrente, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione lamentando, in un unico motivo l'assenza di motivazione posta sostegno del provvedimento adottato e, comunque, l'incoerenza l'incompletezza e la irragionevolezza della stessa tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito. Nello specifico si osserva, in primo luogo, che il riesame, pur facendo riferimento alla ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si evidenziano gli elementi in base ai quali il Paparo è stato reputato sistematicamente coinvolto nei traffici illeciti dei prodotti petroliferi, non ha rispettato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, non meditando sulle ragioni del provvedimento di riferimento ed omettendo qualsiasi autonoma valutazione. Si censura che l'ordinanza del tribunale del riesame, pur in presenza di una contestazione di mancato pagamento dell'iva, non ha attribuito alcun valore alla documentazione contabile prodotta allo scopo di dimostrare l'assolvimento della stessa. Sul punto, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che "non può revocarsi in dubbio che i costi per operazioni inesistenti, quand'anche solo sul piano soggettivo, non siano mai deducibili" omettendo di considerare, ad avviso del ricorrente, che l'attività delle cartiere mediante l'utilizzo di false lettere di intento era un'attività incontrollabile da parte della PAGI carburante s.r.l. ed irrilevante per essa, gravando sui fornitori delle cartiere solo l'obbligo di effettuare controlli sui clienti e non sul se quest'ultime acquistassero ìn esenzione. La difesa considera, pertanto, priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico nonché di coerenza e ragionevolezza l'argomentazione del tribunale del riesame con la quale si desume la ffiresu . . i • • • • • - - - La difesa, inoltre, a sostegno della inesistenza della motivazione, deduce che il tribunale, recependo la costruzione fornita dalla Guardia dì finanza e dal pubblico ministero, si limita ad analizzare la genesi dell'immissione in commercio del carburante ad opera di diversi depositi fiscali ma omette di motivare sul coinvolgimento dei depositi commerciali che hanno acquistato il medesimo carburante nei successivi passaggi; ammesso e non concesso, sostiene la difesa, che un'evasione dell'iva fosse stata effettivamente realizzata tanto da potersi ritenere, per alcuni dei soggetti coinvolti, sussistente il fumus commissi delicti, manca qualsivoglia elemento utile ad ancorare tale sussistenza anche in capo alla condotta del Paparo «essendo insufficiente, a tal fine, il generico riferimento alle intercettazioni e ai servizi di informazione alle informazioni testimoniali quali elementi dai quali desumere la necessaria gravità indiziaria ai fini dell'applicazione del sequestro» giacché tali elementi che non hanno ad oggetto la posizione del Paparo bensì le condotte degli altri coindagati considerati al vertice del presunto traffico illecito dì gasolio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va infatti ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc., vizio che ricomprende secondo l'insegnamento delle sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in giudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posta a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza ragionevolezza e quindi a non rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. n. 239692), in particolare in tema di sequestro preventivo si è chiarito che il ricorso per Cassazione pur consentito solo per violazione di legge è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e ('iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Ciò non è riscontrabile nel caso di specie. Il provvedimento impugnato, dopo aver fatto ampio riferimento al precedente del 1 luglio 2021, il quale sulla specifica posizione del ricorrente ha specificato che lo stesso gestiva un deposito commerciale che acquistava ripetutamente prodotti petroliferi stoccati presso il deposito napoletano Garolla, apparentemente attraverso il fittizio trasporto per i deposito Italpetrol e con l'intermediazione di una società cartiera su cui far gravare gli obblighi fiscali, significativo sul punto sono i dati emersi dalla chat del telefono di [OSCURATO:PERSONA] e dalla corrispondenza mail estratta dai p.c. di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA], che dimostrano come i coindagati fossero a conoscenza del destinatario finale reale della merce (nel caso di specie si fa riferimento alla fornitura del carburante stoccato presso il deposito fiscale Garolla in favore del deposito commerciale PA.GI. attraverso la ditta [OSCURATO:PERSONA], società cartiera che aveva presentato false dichiarazioni d'intento, con passaggio fittizio presso il deposito di Locri). 2.Nel provvedimento impugnato i giudici procedono altresì ad evidenziare che gli accertamenti successivi operati dalla G.d.F., compendiati nell'informativa n. 357917 del 1/8/2020 hanno consentito di ritenere sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente. Si è, infatti, accertata l'esistenza di documenti fiscali inattendibili, la creazione di società fittizie con sede in Italia all'estero e sono state individuate le operazioni delle stesse. Inoltre, tramite i servizi di osservazione della polizia giudiziaria si è avuto modo di ricostruire le modalità di prelievo del carburante e le attività compiute presso i depositi fiscali. I giudici del riesame, pertanto, hanno assolto all'obbligo di motivazione, illustrando anche lo specifico ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella filiera di distribuzione illecita dei prodotti petroliferi: si evidenzia sul punto che il ricorrente, in qualità di gestore di un deposito commerciale, acquistava ripetutamente prodotti petroliferi stoccati presso il deposito napoletano apparentemente attraverso il fittizio trasporto per il deposito del petrolio e con l'intermediazione della società cartiera su cui far gravare gli obblighi fiscali. 3.Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp