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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 08773/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33681/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 169/2018,depositata il 22/05/2018 , R.G.N. 3/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova con la sentenzan. 169/2018 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Tribunale di Savona aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Pizzorno, relativo alle differenze retributive rispetto alla retribuzione globale di fatto maturata dallo stesso nel periodo agosto 2011-dicembre 2013.

Il Tribunale aveva ritenuto che nulla fosse dovuto in più rispetto alla somma di euro1.858,13 mensilmente corrisposta al lavoratore in ragione della sentenza n. 243/2011 con cui il tribunale di Savona aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato e ordinato la reintegrazione del lavoratore con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.858,13 dal giorno del recesso a quello della effettiva reintegrazione.

Il tribunale aveva infatti valutato che il passaggio in giudicato della originaria sentenza indicativa di quella retribuzione globale di fatto, non lasciasse spazi per ulteriori domande dirette al riconoscimento di altre voci retributive quali EDR, scatti stipendiali, adeguamenti etc.

La corte territoriale confermava le valutazioni del tribunale anche rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore, non fosse in atti la prova del suo reinserimento nella compagine aziendale e, dunque non fosse qualificabile, la domanda svolta, quale integrazione delle retribuzioni rispetto alla somma indennitaria riconosciuta, non essendovi stata la effettiva reintegrazione del lavoratore Neppure ammissibile era ritenuta la domanda di ridefinizione del risarcimento del danno conseguente al licenziamento, in quanto eventuali distonie rispetto al liquidato, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione di quella sentenza ( n. 243/2011), invece passata in giudicato.

Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 2 motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; art. 18 legge n. 300/1970 ; artt. 2094 e 2099 cod. civ.

Parte ricorrente assume l’errata valutazione della Corte territoriale con riguardo alla circostanza che il Pizzorno non fosse stato reintegrato nel posto di lavoro atteso che, come risultato dagli atti di causa, egli era stato avviato e collocato dalla società in cassa integrazione.

Anche errata viene ritenuta la affermazione della Corte d'appello circa la mancata specificazione, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, della natura delle somme richieste, quali differenze retributive e non risarcimento del danno (quale è quello oggetto del decisum della citata sentenza numero 243/2011).

Il motivo deve essere disatteso perché censura una valutazione di merito della corte territoriale, peraltro ispirata a principi della cui correttezza non si dubita.

Deve rilevarsi che il concetto di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro si rende operativo con l’effettivo ripristino del rapporto, ovvero con l’attribuzione delle mansioni, e piu’ in generale con la funzionalità del rapporto.

Al riguardo questa Corte ha precisato che “ A seguito della reintegrazione eseguita in adempimento dell'ordine giudiziale, il datore, nell'ambito di un ininterrotto rapporto di lavoro, ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte” ( Cass. n. 7536/2006, Cass.n.19837/2004) Rispetto alla esemplificazione di cosa debba intendersi per reintegrazione nel posto di lavoro, non risulta che nel caso in esame vi sia prova della effettiva reintegrazione, tale non potendo qualificarsi la destinazione alla cassa integrazione che solo è indicativa della presenza del lavoratore nella compagine amministrativa del datore di lavoro ma non dell’effettiva reintegrazione. 2)-Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 cod. proc.civ, dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art.18 della legge n. 300/70,, degli artt. 1206 e 1207 nonché degli artt. 2094 e 2099 cod. civ.

Parte ricorrente rileva l'erronea statuizione della Corte territoriale sulla mancata reintegrazione del lavoratore presso la società; partendo da tale presupposto evidenzia che la domanda proposta non era rivolta a ottenere le retribuzioni nella loro complessiva considerazione, ma la domanda risarcitoria.

A ciò fa conseguire che il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale n.243/2011, diversa nella sua statuizione, non può in alcun modo impedire il riconoscimento delle somme a lui dovute, anche in considerazione della possibilità di aggiornare la base retributiva lì riconosciuta con gli aggiornamenti dovuti .

Per quanto già evidenziato con riguardo al precedente motivo, la censura deve essere disattesa, poiché carente il presupposto su cui si fonda, ovvero l’avvenuta reintegrazione del ricorrente.

Giova ribadire che la sentenza n. 243/2011, con cui era dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinata lareintegrazione del lavoratore con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto pari ad E 1.858,13 dal dì del recesso a quello della effettiva reintegrazione, è pacificamente passata in giudicato.

A fronte di tale giudicato e della mancata reintegrazione, devono ritenersi precluse domande che mirino a riproporre quanto già coperto dal giudicato in questione ( retribuzione dedotta e deducibile) e domande che abbiano quale indefettibile presupposto la effettiva reintegrazione del lavoratore.

Il ricorso, per quanto detto è da rigettare.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33681/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 169/2018,depositata il 22/05/2018 , R.G.N. 3/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova con la sentenzan. 169/2018 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Tribunale di Savona aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Pizzorno, relativo alle differenze retributive rispetto alla retribuzione globale di fatto maturata dallo stesso nel periodo agosto 2011-dicembre 2013. Il Tribunale aveva ritenuto che nulla fosse dovuto in più rispetto alla somma di euro1.858,13 mensilmente corrisposta al lavoratore in ragione della sentenza n. 243/2011 con cui il tribunale di Savona aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato e ordinato la reintegrazione del lavoratore con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.858,13 dal giorno del recesso a quello della effettiva reintegrazione. Il tribunale aveva infatti valutato che il passaggio in giudicato della originaria sentenza indicativa di quella retribuzione globale di fatto, non lasciasse spazi per ulteriori domande dirette al riconoscimento di altre voci retributive quali EDR, scatti stipendiali, adeguamenti etc. La corte territoriale confermava le valutazioni del tribunale anche rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore, non fosse in atti la prova del suo reinserimento nella compagine aziendale e, dunque non fosse qualificabile, la domanda svolta, quale integrazione delle retribuzioni rispetto alla somma indennitaria riconosciuta, non essendovi stata la effettiva reintegrazione del lavoratore Neppure ammissibile era ritenuta la domanda di ridefinizione del risarcimento del danno conseguente al licenziamento, in quanto eventuali distonie rispetto al liquidato, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione di quella sentenza ( n. 243/2011), invece passata in giudicato. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 2 motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; art. 18 legge n. 300/1970 ; artt. 2094 e 2099 cod. civ. Parte ricorrente assume l’errata valutazione della Corte territoriale con riguardo alla circostanza che il Pizzorno non fosse stato reintegrato nel posto di lavoro atteso che, come risultato dagli atti di causa, egli era stato avviato e collocato dalla società in cassa integrazione. Anche errata viene ritenuta la affermazione della Corte d'appello circa la mancata specificazione, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, della natura delle somme richieste, quali differenze retributive e non risarcimento del danno (quale è quello oggetto del decisum della citata sentenza numero 243/2011). Il motivo deve essere disatteso perché censura una valutazione di merito della corte territoriale, peraltro ispirata a principi della cui correttezza non si dubita. Deve rilevarsi che il concetto di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro si rende operativo con l’effettivo ripristino del rapporto, ovvero con l’attribuzione delle mansioni, e piu’ in generale con la funzionalità del rapporto. Al riguardo questa Corte ha precisato che “ A seguito della reintegrazione eseguita in adempimento dell'ordine giudiziale, il datore, nell'ambito di un ininterrotto rapporto di lavoro, ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte” ( Cass. n. 7536/2006, Cass.n.19837/2004) Rispetto alla esemplificazione di cosa debba intendersi per reintegrazione nel posto di lavoro, non risulta che nel caso in esame vi sia prova della effettiva reintegrazione, tale non potendo qualificarsi la destinazione alla cassa integrazione che solo è indicativa della presenza del lavoratore nella compagine amministrativa del datore di lavoro ma non dell’effettiva reintegrazione. 2)-Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 cod. proc.civ, dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art.18 della legge n. 300/70,, degli artt. 1206 e 1207 nonché degli artt. 2094 e 2099 cod. civ. Parte ricorrente rileva l'erronea statuizione della Corte territoriale sulla mancata reintegrazione del lavoratore presso la società; partendo da tale presupposto evidenzia che la domanda proposta non era rivolta a ottenere le retribuzioni nella loro complessiva considerazione, ma la domanda risarcitoria. A ciò fa conseguire che il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale n.243/2011, diversa nella sua statuizione, non può in alcun modo impedire il riconoscimento delle somme a lui dovute, anche in considerazione della possibilità di aggiornare la base retributiva lì riconosciuta con gli aggiornamenti dovuti . Per quanto già evidenziato con riguardo al precedente motivo, la censura deve essere disattesa, poiché carente il presupposto su cui si fonda, ovvero l’avvenuta reintegrazione del ricorrente. Giova ribadire che la sentenza n. 243/2011, con cui era dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinata lareintegrazione del lavoratore con condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto pari ad E 1.858,13 dal dì del recesso a quello della effettiva reintegrazione, è pacificamente passata in giudicato. A fronte di tale giudicato e della mancata reintegrazione, devono ritenersi precluse domande che mirino a riproporre quanto già coperto dal giudicato in questione ( retribuzione dedotta e deducibile) e domande che abbiano quale indefettibile presupposto la effettiva reintegrazione del lavoratore. Il ricorso, per quanto detto è da rigettare. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quel
Decreto Cassazione n. 08773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris