CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25901/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Oggetto: 11– 25901 - 2021 – 10/05 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, n. 6165/04/2020, pronunciata il 06 ottobre 2020e depositata il 10 novembre 2020, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, titolare di reddito da lavoro autonomo, presentava in data 30.11.2004 istanza di rimborso, in misura pari al 90 per cento, dell’Irpef già versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2.Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, ricorreva unitam ente a [OSCURATO:PERSONA] alla CTP di Siracusa che rigettava il gravame. I contribuenti insorgevano con appello avanti la CTR che lo accoglieva limitatamente alla posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai presentato istanza. 3.Propone la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso il contribuente SangiorgioFrancesco. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In particolare, il patrono erariale deduce di aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avente ad oggetto il contrasto del richiesto diritto al rimborso con il diritto euro unitario, instando altresì per la sospensione del giudizio. Evidenziava invero come le imposte di cui era stato chiesto il rimborso derivassero dall’esercizio di attività di lavoro autonomo e come, in siffatte ipotesi, le domande dovessero essere sospese in attesa della decisione della Commissione europea, poi pronunciatasi con la decisione del 4 agosto 2015 n. c(2015)5549 Final, che sanciva l’incompatibilità delle misure con il mercato interno. 11– 25901 - 2021 – 10/05 /2023 MMF Il motivo è infondato e va respinto. 2.È stato invero stabilito che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi» (Cfr. Cass., V, n. 7662/2020). 2.1 Nella fattispecie in esame la CTR ha esaminato il ricorso nel merito sicché, ancorché implicitamente, ha ritenuto infondata l’eccezione svoltain via preliminare dal patrono erariale. 3. Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 17, legge n. 289/2002, dell’art. 1, co. 665, L. 190/2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06 dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 3.1 Deduce in particolare il patrono erariale l’illegittimità della sentenza per non aver la CTR negato il rimborso in favore del contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercitando quest’ultimo attività di impresa secondo l’accezione euro unitaria. Infatti, nel caso in commento, si verterebbe in un’ipotesi di aiuto di stato incompatibile con il mercato interno, rispetto alla quale la disciplina prevederebbe la sola possibilità di verificare i presupposti per l’applicazione degli aiuti individuali che soddisfino tutte le condizioni previste dal 11– 25901 - 2021 – 10/05 /2023 MMF Regolamento de minimis n. 1407/2013 e del quale non sarebbe configurabile il superamento della soglia ivi prevista. Il motivo è fondato. 4.Questa Corte, in conformità a superiore diritto dell’Unione europea , ha già stabilito che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi, concessi nel quadro dello stesso regìme, non costituiscano di per sé aiuti di Stato, o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica, e che pertanto non possono essere considerate imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis o è stato concesso in conformità ad un regime di aiuto approvato o a un regolamento di esenzione)». Qualora il contribuente adduca a sostegno dell'istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione Europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l'aiuto individuale sia ìn linea con il regolamento «de minimis» applicabile, tenendo conto che la regola "de minimis", con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza… […]… non assumendo rilievo (trattandosi di quaestio iuris, non di questio facti) la ritualità o la tempestività dell'allegazione in giudizio. A tale apprezzamento provvederà il giudice» (Cfr. Cass., V, n. 21427/2021). 4.1 Nella fattispecie in esame la CTR non ha fatto buon governo dei suestesi principi, non avendo valutato l’applicabilità del regolamento de minimis n. 1407/2013,né la sussistenza dei relativi presupposti ai fini del richiesto rimborso, ed avendo al contrario concesso tout courtl’agevolazione richiesta. 11– 25901 - 2021 – 10/05 /2023 MMF 5. Con il terzo motivo l’Avvocatura generale dello Stato prospetta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, co.1, c.c. e dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sintesi critica la sentenza nella parte in cui ha violato i principi applicabili in materia di onere della prova giacché, in assenza di produzione documentale attestante il versamento delle imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mancata contestazione da parte dell’Ufficio. Anche il terzo motivo è fondato e merita accoglimento. 6. In materia questa Corte ha già stabilito che in «una causa di rimborso sull'impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sulla relativa istanza, in cui il contribuente ha veste di attore anche in senso sostanziale, incombe pertanto su di lui l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, a ciò conseguendo che l'Amministrazione non ha l'onere di contestare tempestivamente ed espressamente i fatti affermati dal contribuente» (cfr. Cass., V, n. 18882/2020). 7. In conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo, mentre viene rigettato il primo. La sentenza va cassata con rinvio alla competente Corte di merito per un nuovo esame della fattispecie. PQM La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, mentre rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, in diversa composizione , che provvederà a nuova valutazione