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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 32260/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto, in relazione alla posizione dell4Hostiuc, l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 3), 7), 9), 12), con rigetto nel resto e, quanto al Napoleon, l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello de L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara, dichiarato non doversi procedere, in relazione ai reati di cui ai capi n. 3, 7, 9 e 12, perché estinti per prescrizione e ha, in conseguenza, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 330 di multa e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi cinque ed euro 290 di multa.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso Napoleon 3.1.

Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta eccezione di incompetenza territoriale, atteso che gli ascritti delitti di furto sarebbero stati commessi in località afferenti alla competenza del Tribunale di Bologna, presso il quale il procedimento avrebbe dovuto radicarsi in applicazione delle regole di cui agli art. 8 e 9 cod. proc. pen. 3.2.

Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della dedotta indeterminatezza del capo d'imputazione.

3.3. Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità formulato dalla Corte territoriale, pur in assenza di sufficienti elementi probatori.

La Corte d'appello avrebbe infatti valorizzato unicamente la sola presenza di un'utenza telefonica intestata ad altro soggetto, ma in uso, secondo gli inquirenti, all'imputato, per effetto del riconoscimento della sua voce, e le intercettazioni, il cui contenuto è stato definito assertivamente 'autoevidente' dalla sentenza impugnata.

4. Ricorso Hostiuc

4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per avere la Corte d'appello ravvisato la responsabilità dell'imputato sull'unica base di due intercettazioni, peraltro indirette, che, sempre ammesso che l'utenza fosse in uso esclusivo del ricorrente, nulla direbbero a proposito del coinvolgimento nei fatti ascritti.

Anche i dati della collocazione topografica dell'imputato sarebbero insuscettibili di lettura univoca.

4.2. Col secondo motivo, si censura la totale assenza di replica, da parte della Corte territoriale, rispetto all'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.5.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto, in relazione alla posizione dell'Hostiuc, l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 3), 7), 9), 12), con rigetto nel resto e, quanto al Napoleon, l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Ricorso Napoleon 1.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che non indica elementi fattuali idonei a scardinare il presupposto della decisione dei giudici di merito, i quali, a fronte della pari gravità dei reati, hanno valorizzato il criterio attributivo della competenza di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., fondato sul momento di commissione del primo reato.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

A tacere dell'assoluta genericità della formulazione della doglianza che afferma l'esistenza di un vizio senza nulla argomentare di specifico, si osserva che i capi di imputazione descrivono con esattezza le modalità della condotta, l'oggetto dei reati e il contesto spazio-temporale di realizzazione degli illeciti da parte degli imputati.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché esprime una serie di critiche di carattere generale che non si confrontano in termini specifici con l'apparato argomentativo che, nella decisione dei giudici di merito, sostiene l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, quanto all'identificazione di quest'ultimo, aspirano, nella sostanza, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede.

2. Ricorso Hostiuc

2.1. Il primo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che, attraverso proposizioni di carattere generale, elude il confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01).Nel caso di specie, l'entità dei fatti è quella che emerge dalla motivazione della sentenza, il comportamento processuale dell'imputato non è neppure in ricorso ulteriormente specificato, mentre la necessità di adeguamento della pena al caso concreto è criterio privo di efficacia dimostrativa, dal momento che si tratta piuttosto di enucleare quali siano i tratti del caso concreto che giustificherebbero la riduzione della pena.

Al riguardo, va ribadito che, secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d'essere dell'art. 62-bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto, in relazione alla posizione dell4Hostiuc, l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 3), 7), 9), 12), con rigetto nel resto e, quanto al Napoleon, l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello de L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara, dichiarato non doversi procedere, in relazione ai reati di cui ai capi n. 3, 7, 9 e 12, perché estinti per prescrizione e ha, in conseguenza, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 330 di multa e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi cinque ed euro 290 di multa. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Napoleon 3.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta eccezione di incompetenza territoriale, atteso che gli ascritti delitti di furto sarebbero stati commessi in località afferenti alla competenza del Tribunale di Bologna, presso il quale il procedimento avrebbe dovuto radicarsi in applicazione delle regole di cui agli art. 8 e 9 cod. proc. pen. 3.2. Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della dedotta indeterminatezza del capo d'imputazione. 3.3. Col terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità formulato dalla Corte territoriale, pur in assenza di sufficienti elementi probatori. La Corte d'appello avrebbe infatti valorizzato unicamente la sola presenza di un'utenza telefonica intestata ad altro soggetto, ma in uso, secondo gli inquirenti, all'imputato, per effetto del riconoscimento della sua voce, e le intercettazioni, il cui contenuto è stato definito assertivamente 'autoevidente' dalla sentenza impugnata. 4. Ricorso Hostiuc 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per avere la Corte d'appello ravvisato la responsabilità dell'imputato sull'unica base di due intercettazioni, peraltro indirette, che, sempre ammesso che l'utenza fosse in uso esclusivo del ricorrente, nulla direbbero a proposito del coinvolgimento nei fatti ascritti. Anche i dati della collocazione topografica dell'imputato sarebbero insuscettibili di lettura univoca. 4.2. Col secondo motivo, si censura la totale assenza di replica, da parte della Corte territoriale, rispetto all'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto, in relazione alla posizione dell'Hostiuc, l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 3), 7), 9), 12), con rigetto nel resto e, quanto al Napoleon, l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Ricorso Napoleon 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che non indica elementi fattuali idonei a scardinare il presupposto della decisione dei giudici di merito, i quali, a fronte della pari gravità dei reati, hanno valorizzato il criterio attributivo della competenza di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., fondato sul momento di commissione del primo reato. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. A tacere dell'assoluta genericità della formulazione della doglianza che afferma l'esistenza di un vizio senza nulla argomentare di specifico, si osserva che i capi di imputazione descrivono con esattezza le modalità della condotta, l'oggetto dei reati e il contesto spazio-temporale di realizzazione degli illeciti da parte degli imputati. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché esprime una serie di critiche di carattere generale che non si confrontano in termini specifici con l'apparato argomentativo che, nella decisione dei giudici di merito, sostiene l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, quanto all'identificazione di quest'ultimo, aspirano, nella sostanza, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. 2. Ricorso Hostiuc 2.1. Il primo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che, attraverso proposizioni di carattere generale, elude il confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01).Nel caso di specie, l'entità dei fatti è quella che emerge dalla motivazione della sentenza, il comportamento processuale dell'imputato non è neppure in ricorso ulteriormente specificato, mentre la necessità di adeguamento della pena al caso concreto è criterio privo di efficacia dimostrativa, dal momento che si tratta piuttosto di enucleare quali siano i tratti del caso concreto che giustificherebbero la riduzione della pena. Al riguardo, va ribadito che, secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d'essere dell'art. 62-bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell
Sentenza Cassazione n. 32260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris