CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte d'appello di Brescia ha convertito l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2022, con la quale è stata applicata al medesimo la pena concordata 1l tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod, proc. pen. 2. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui, «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che il rimedio esperibile avverso la sentenza di applicazione concordata della pena è il ricorso per cassazione e, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'atto di appello, ha trasmesso gli atti a questa Corte. 3. L'impugnazione è inammissibile. L'atto è stato, invero, proposto dal difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01: «la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello»; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto»; V. pure Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01 e Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). 24. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MIl Consigliere estensore Ir/p' enteAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] R na Miccoli • L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la .1tlantegna 3