CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle -751 -dn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Cassino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato, in rubrica alle medesime ascritto. 2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso le imputate, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle aggravanti. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti fuori dei casi previsti dalla legge. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2. Nel caso in esame, le censure svolte dalla imputate - in astratto deducibili - s'appalesano, all'evidenza, del tutto generiche ed assertive e sono, in ogni caso, manifestamente infondate, avendo il giudice riservato adeguata disamina al profilo delle aggravanti. 4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbiano proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il