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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17607/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Messinail 10/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 7475/2025Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 17607/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza, per le ragioni giàillustrate nella proposta di definizione anticipata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Messinail 10/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 7475/2025Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 17607/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza, per le ragioni giàillustrate nella proposta di definizione anticipata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]