CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1968
Cassazione n. 04900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 01 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa in data 30 novembre 2022 dal Tribunale di Agrigento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 11.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989, accertato in Racalmuto in data 08/10/2021, per aver esercitato abusivamente, in qualità di titolare della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", l'organizzazione di scommesse, poiché privo della concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'autorizzazione di P.S. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sostanzialmente volti a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privi di critiche concrete al percorso argonnentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno adeguatamente ricostruito la vicenda: si vedano, in particolare, le pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come nell'esercizio commerciale di cui era titolare l'imputato si era svolta una vera e propria attività di intermediazione delle scommesse effettuate, erano state pagate le vincite, era stato messo a disposizione dei clienti un conto-gioco, le cui credenziali in possesso dell'imputato erano state da quest'ultimo messe a disposizione di un suo dipendente deputato a svolgere le materiali operazioni di gioco, sottolineando i seguenti convergenti elementi: a) l'esito dell'attività di perquisizione e sequestro; b) le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che, quale addetto operatore dei computer e dipendente dal ricorrente con regolare contratto di lavoro, aveva ricevuto dall'imputato disposizioni sull'utilizzo del conto madre; c) il ricorrente, oltre che titolare dell'attività, era anche titolare del contratto di locazione dell'immobile in cui si svolgeva l'attività abusiva; d) l'imputato era stato destinatario della restituzione della somma di denaro in contanti di euro 1.730,00, rinvenuta al momento del controllo nella cassetta di sicurezza ubicata sotto la scrivania nella disponibilità dell'imputato stesso. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 11), avendo, al riguardo, la Corte territoriale confermato, in maniera non irragionevole, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado in misura pari al minimo edittale, nonché il giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata ascritta, sottolineando, in proposito, la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, in ragione delle condanne riportate per violazione della normativa in materia di diritto di autore, furto ed altro; valutazione che, avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), e che, comunque, il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gannbardella, Rv. 248501). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.