CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
preventivo, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] diIulio,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quale eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatocontroricorrenti e ricorrenti incidentali,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 89/2022 depositatail 27/01/2022.Numero registro generale 20231/2022Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 24609/2026Data pubblicazione 12/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Genova rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa in concordato preventivo e daLiquidazione di [OSCURATO:SOCIETA] in concordato preventivo avverso lasentenza del Tribunale di Genova che, in accoglimento della domandaproposta dagli attori, accertata l’intervenuta risoluzione di diritto delcontratto di cessione di quote società a responsabilità limitata del23/7/2010 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la soc. [OSCURATO:SOCIETA], avevacondannato la soc. [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione in favore dei cedentidelle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della societàOlechimica [OSCURATO:SOCIETA] in concordato preventivo.1.1 La Corte distrettuale confermava l’accertamento della risoluzione delcontratto di cessione delle quote societarie ma non per il decorso deltermine essenziale bensì per scadenza del termine di cui alla diffida adadempiere.1.2 Riteneva che, conformemente a quanto statuito dal giudice di primogrado, l’art 168 l.fall. impedisce esclusivamente le azioni esecutive ecautelari ma non le azioni cognitive di accertamento e di condanna allerestituzioni.2 [OSCURATO:SOCIETA] in concordato preventivo e [OSCURATO:PERSONA] dicassazione della sentenza affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e ParodiAndrea, anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno svolto difese eproposto ricorso incidentale.Numero registro generale 20231/2022Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 24609/2026Data pubblicazione 12/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 45,168 ,184 l.fall, e 1458, comma 2, e 2741 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenutoammissibile l’esercizio dell’azione di restituzione, conseguente allarisoluzione di diritto di un contratto, nei confronti di una società inconcordato preventivo liquidatorio: ciò in quanto, a seguito dipresentazione di una domanda di concordato preventivo, si viene adeterminare la cristallizzazione del patrimonio a tutela della massa deicreditori, che acquista diritti sul patrimonio del debitore tali da consentirealla procedure concordataria di bloccare ogni pretesa restitutoriadipendente dalla risoluzione contrattuale.2 Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. costituito dall’incidenza delvincolo di destinazione sul patrimonio del debitore in concordatopreventivo che viene leso dalla pronuncia restitutoria conseguente allarisoluzione del contratto la cui domanda era stata proposta dopo l’aperturadella procedura di concordato preventivo.3 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi, sono infondati.3.1 La questione posta dalla controversia è se l’azione di accertamentodella risoluzione del contratto e la conseguente domanda restitutoria sonoammissibili anche se la controparte ha avuto accesso alla procedura diconcordato preventivo.3.2 Come risulta letteralmente dalla disposizione normativa, il divietoprevisto dall’art 168 l.fall. si riferisce alle soli azioni esecutive e cautelari,e la domanda restitutoria conseguente a una risoluzione su diffida hanatura cognitiva.Numero registro generale 20231/2022Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 24609/2026Data pubblicazione 12/08/20263.3 L’art. 1458, comma 2 ,c.c. prevede che la risoluzione « non pregiudicai diritti acquistati dai terzi »: la ratio va individuata nella salvaguardiadella certezza della circolazione dei traffici; i ricorrenti, di riflesso a certadottrina, sostengono che l’effetto della segregazione del patrimonio alsoddisfacimento dei creditori concorsuali, che è l’effetto proprio dellaprocedura di concordato preventivo di natura liquidatoria, può essereequiparato a un diritto acquistato da terzi nel senso voluto dall’art. 1458comma 2 , tale da paralizzare la pretesa restitutoria da risoluzione.3.4 Orbene tale ricostruzione giuridica non è decisiva, in quanto lacristallizzazione della massa passiva, operante anche nel concordatopreventivo, stante il richiamo dell’art. 169 l.fall. agli artt. 55 e 59 l.fall,non impedisce il ricorso a strumenti processuali volti ad accertare unasituazione giuridica controversia come accade per l’azione di risoluzionedel contratto.3.5 Naturalmente la statuizione di condanna del contraente in concordatopreventivo alla restituzione della res dedotta nel contratto dichiaratorisolto non potrà essere eseguita coattivamente, ostandovi lasegregazione del patrimonio del debitore vincolato al soddisfacimentodella massa dei creditori, dovendo tale pretesa essere eventualmenteconvertita in un credito concorsuale da soddisfarsi in monetaconcordataria.Ma non ciò non toglie che l’azione diretta a precostituire il titolo restaammissibile.4 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4: sisostiene che la Corte nel pronunciare la risoluzione del contratto ex art.1454, comma 3, c.c (su diffida ad adempiere) anziché per scadenza deltermine essenziale, avrebbe valorizzato circostanze allegatedall’appellante solo in fase di appello, e quindi tardive, ed esaminato unadiversa, nuova ed incompatibile prospettazione di fatto.Numero registro generale 20231/2022Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 24609/2026Data pubblicazione 12/08/20265 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1457,1453, 1454 e 1456c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corteerrato, appurata l’essenzialità del termine per l’adempimento delcontratto, a reputare che la notifica della diffida ad adempierecomportasse una rinuncia ad avvalersi degli effetti della scadenza deltermine essenziale.6 I motivi del ricorso incidentale rimangono assorbiti dal rigetto del ricorsoprincipale.Le spese del presente giudizio in relazione alla novità della questionegiuridica trattata vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 giugno 2026Il Presidente