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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:C:2026:734
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 16 – Nomina dei procuratori europei – Nomina di uno dei candidati designati dalla Repubblica ellenica – Regole applicabili alla nomina dei procuratori europei – Ricorso di annullamento – Motivo vertente sull’illegittimità della proposta di nomina proveniente dallo Stato membro interessato – Incompetenza del Tribunale » Nella causa C‑507/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 luglio 2024, YS, rappresentato da A. Pappas, D.‑A.

Pappa e S. Pappas, dikigoroi, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Balta, E. Rebasti e A. Ştefănuc, in qualità di agenti, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da T. Adamopoulos, J. [OSCURATO:PERSONA] e F. Blanc, in qualità di agenti, convenuti in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, YS chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, YS/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑411/23, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:310), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto, in sostanza, da un lato, all’annullamento della decisione (UE) 2023/1335 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2023, L 166, pag. 116; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro lato, a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] europea si è illegittimamente astenuta dall’avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento (UE) 2017/1939 2 L’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1), intitolato «Nomina e rimozione del procuratore capo europeo», al paragrafo 3 dispone quanto segue: «La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , a seguito del quale un comitato di selezione [(in prosieguo: il “comitato di selezione”)] stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea].

Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza.

Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo.

Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della [OSCURATO:PERSONA]». 3 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Nomina e rimozione dei procuratori europei», dispone quanto segue: «1.

Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:

a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;

b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e

c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del [comitato di selezione], seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione.

Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. (…)».

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 4 Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2018, L 282, pag. 8). 5 L’allegato di tale decisione, intitolato «Regole di funzionamento del comitato di selezione» (in prosieguo: le «regole di funzionamento del comitato di selezione»), al punto VI, 2, primo comma, prevede quanto segue: «Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939].

Il comitato di selezione sente i candidati designati.

Le audizioni si svolgono di persona». 6 Il punto VII, 2, delle regole di funzionamento del comitato di selezione dispone quanto segue: «In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell’esame delle candidature e dell’audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939].

Il comitato di selezione motiva il suo parere.

Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939], il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.

Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza.

La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio».

Decisione controversa 7 I considerando 3, 6, 7, 11 e 13 della decisione controversa enunciano quanto segue: «(3) I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 [del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18),] scadono il 28 luglio 2023.

Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023. (…) (6) La [Repubblica ellenica], [la Repubblica italiana], [la Repubblica di Cipro], la [Repubblica di Lituania] e [la Repubblica d’Austria] hanno designato i candidati per i posti che diventeranno vacanti a decorrere dal 29 luglio 2023. (7) Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai suddetti [OSCURATO:PERSONA] membri che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939] e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 2 maggio 2023. (…) (11) Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione. (…) (13) A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da[lla Repubblica ellenica], [dalla Repubblica di] Cipro, [dalla Repubblica di] Lituania e [dalla Repubblica d’]Austria». 8 L’articolo 1 della decisione controversa enuncia i cinque candidati nominati procuratori europei della Procura europea per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2023.

Il candidato designato dalla Repubblica ellenica compare in tale elenco.

Diritto greco 9 [OSCURATO:PERSONA] 4786/2021 Efarmogi diataxeon tou Kanonismou (EE) 2017/1939 tou Symvouliou tis 12is Oktovriou 2017 schetika me tin efarmogi enischymenis synergasias gia ti systasi tis [OSCURATO:PERSONA], rythmiseis gia ti leitourgia ton dikastirion kai alles diataxeis tou [OSCURATO:PERSONA] [legge 4786/2021, per il recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, l’organizzazione del funzionamento degli organi giurisdizionali e l’applicazione di altre disposizioni del Ministero della giustizia] (FEK A’ 43), nella versione applicabile ai fatti del caso di specie (in prosieguo: la «legge 4786/2021»), attuando il regolamento 2017/1939, all’articolo 4, paragrafo 1, prevede quanto segue: «1.

Ogni candidato al posto di procuratore europeo deve, al momento della sua candidatura e al momento della sua nomina:

a) avere almeno il grado di procuratore presso un tribunale ordinario e non più del grado di procuratore presso una corte d’appello. Il procuratore presso un tribunale ordinario deve aver svolto almeno cinque (5) anni in tale grado;

b) essere ammissibile alla Procura nazionale per almeno nove (9) anni fino alla data del pensionamento (…)».

Fatti 10 Ai fini del procedimento d’impugnazione, i fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 2 a 12 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue. 11 Il 27 settembre 2022 le autorità elleniche hanno pubblicato un invito a presentare candidature al fine di designare tre candidati al posto di procuratore europeo in nome della Repubblica ellenica.

Il 17 ottobre 2022 il ricorrente, che svolge le funzioni di giudice presso una corte d’appello, ha depositato la propria candidatura nell’ambito di tale procedura. 12 Con decisione del 20 dicembre 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale, Grecia) (in prosieguo: il «CSM») ha respinto la candidatura del ricorrente in quanto irricevibile poiché, non essendo un procuratore, egli non soddisfaceva la condizione prevista dalla legge 4786/2021. 13 Con tale decisione, il CSM ha designato, in nome della Repubblica ellenica, tre candidati per il posto di procuratore europeo. 14 Il 22 marzo 2023 il ricorrente ha proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) un ricorso di annullamento contro detta decisione. 15 Considerando le candidature presentate dalle autorità nazionali, il comitato di selezione ha elaborato un parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati da tali autorità e li ha trasmessi al Consiglio. 16 Con la decisione controversa, il Consiglio ha nominato cinque procuratori europei della Procura europea tra i candidati presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, compreso in particolare il procuratore designato dalla Repubblica ellenica.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso volto, in sostanza, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, all’annullamento della decisione controversa e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 265 TFUE, a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è illegittimamente astenuta dall’avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica. 18 Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 e il 29 settembre 2023, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno, rispettivamente, sollevato eccezioni di irricevibilità di tale ricorso. 19 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto irricevibile. 20 Ai punti da 25 a 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle conclusioni del ricorrente volte a far constatare una presunta inerzia di tale istituzione rispetto agli inadempimenti che sarebbero stati commessi dalla Repubblica ellenica.

Esso ha in particolare ricordato, al punto 27 di tale ordinanza, che, secondo una giurisprudenza costante, le persone fisiche e giuridiche non sono ammesse a proporre un ricorso per carenza per far constatare che, non avviando un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di decidere, in violazione del Trattato FUE. 21 Ai punti da 33 a 41 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio ritenendo, a titolo principale, che non gli spettasse, conformemente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 45 e 46), pronunciarsi sulla censura del ricorrente vertente sulla presunta illegittimità della decisione del CSM di rigetto della sua candidatura, il cui controllo spetterebbe ai giudici nazionali, e constatando che il ricorrente non aveva presentato nessun’altra censura volta a dimostrare l’illegittimità della decisione controversa. 22 In subordine, il Tribunale ha ritenuto, con la motivazione esposta ai punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non avesse neppure dimostrato l’esistenza di un interesse attuale o certo all’annullamento della decisione controversa.

Esso ha quindi concluso che occorreva respingere le conclusioni formulate a titolo dell’articolo 263 TFUE anche per tali motivi.

Domande delle parti in sede di impugnazione 23 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – annullare la decisione controversa, in tutto o almeno nella parte relativa alla nomina del candidato della Repubblica ellenica al posto di procuratore europeo; e – condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese da lui sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione. 24 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e – condannare il ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell ’ impugnazione 26 Il Consiglio sostiene che l’impugnazione non soddisfa le condizioni di ricevibilità poiché il ricorrente non presenterebbe alcun argomento specifico volto a individuare gli errori di diritto da cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata, bensì si limiterebbe a riprendere o a riformulare gli argomenti già presentati in primo grado. 27 Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti criticati nella sentenza o nell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, C‑328/24 P, EU:C:2026:302, punto 38 e giurisprudenza citata). 28 Non risponde all’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni un’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi.

Un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, C‑328/24 P, EU:C:2026:302, punto 39 e giurisprudenza citata). 29 Per contro, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione.

Infatti, se un ricorrente non potesse, in tal maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, C‑328/24 P, EU:C:2026:302, punto 40 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, il ricorrente, nella sua impugnazione, ha sollevato due motivi volti a mettere in discussione i punti della motivazione del Tribunale relativi alla sua propria competenza e all’interesse ad agire del ricorrente, ovvero, rispettivamente, i punti da 33 a 41 e i punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, sostenendo, in modo chiaro, specifico e motivato, che essi sono viziati da errori di diritto. 31 Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.

Nel merito 32 A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente solleva due motivi.

Sul primo motivo – Argomenti delle parti 33 Con il suo primo motivo il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di essere incorso, ai punti da 37 a 41 dell’ordinanza impugnata, in un errore di diritto ritenendo di non essere competente a esaminare la legittimità della decisione del CSM nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa. 34 Il ricorrente rammenta che, dinanzi al Tribunale, ha sostenuto che la decisione controversa era illegittima poiché fondata sulla decisione del CSM, la quale doveva essere qualificata come atto preparatorio adottato in violazione dell’articolo 16 del regolamento 2017/1939.

L’illegittimità della decisione del CSM deriverebbe dalla circostanza che la legge 4786/2021, sulla quale essa è fondata, esclude, contrariamente all’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, i membri della magistratura giudicante dalla procedura di designazione dei candidati al posto di procuratore europeo. 35 A tal riguardo, il ricorrente sostiene che il Tribunale è il solo giudice competente a verificare la legittimità della decisione controversa.

Infatti, la nomina dei procuratori europei rientrerebbe in una procedura amministrativa complessa comprensiva, in particolare, di una proposta preliminare proveniente dallo Stato membro interessato e si concluderebbe con l’adozione dell’atto finale di nomina da parte del Consiglio.

In tale contesto, tale istituzione avrebbe, essa sola, il potere decisionale finale e non sarebbe vincolata ad atti preparatori o a proposte avanzate dalle autorità nazionali.

Pertanto, spetterebbe al Tribunale, a titolo della sua competenza esclusiva, verificare la legittimità della decisione controversa, sulla base dell’articolo 263 TFUE. 36 Il ricorrente ritiene, in particolare, che il Tribunale non abbia correttamente applicato gli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023).

A tal riguardo, egli afferma che il Consiglio ha la competenza a respingere una proposta manifestamente illegittima delle autorità nazionali che designi i candidati alla nomina alla Procura europea, in particolare quando tale proposta sia fondata su criteri di selezione illegittimi.

Il Consiglio beneficerebbe di un margine discrezionale sufficiente a consentirgli di respingere una siffatta proposta, il che obbligherebbe lo Stato membro interessato a presentare altre candidature.

Pertanto, una siffatta proposta nazionale non vincolerebbe il Consiglio. 37 Tale conclusione sarebbe corroborata dagli ampi poteri di cui è investito il comitato di selezione, il quale beneficerebbe di un margine discrezionale sufficiente a valutare la proposta delle autorità nazionali.

Infatti, tale comitato dovrebbe, da un lato, garantire che il Consiglio scelga tra tre candidati che soddisfino, tutti, le condizioni per svolgere la funzione di procuratore europeo.

Nel caso in cui tali tre candidati non soddisfino tali condizioni, detto comitato incarica lo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.

Dall’altro lato, il medesimo comitato dovrebbe effettuare, «a titolo meramente consultivo», una comparazione dei meriti fra detti tre candidati.

Il ricorrente sottolinea che la graduatoria stabilita dal comitato di selezione esprime un ordine di preferenza e non è vincolante per il Consiglio.

Sarebbe dunque evidente che tale comitato e il Consiglio non sono vincolati dalle proposte provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 38 Pertanto, la competenza del Consiglio a verificare l’eleggibilità dei candidati proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri implicherebbe che tale istituzione sia altresì competente a verificare la legittimità della procedura nazionale di selezione dei candidati alla nomina alla Procura europea. 39 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. – Giudizio della Corte 40 Occorre ricordare che l’articolo 263 TFUE conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell’Unione, fra cui è compreso il Consiglio. 41 L’eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione di tali atti non può far dubitare della qualificazione dei medesimi come atti dell’Unione, quando gli atti adottati dalle autorità nazionali sono tappa di un procedimento nel quale un’istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 43 e giurisprudenza citata). 42 Infatti, in un tal caso di specie, in cui il diritto dell’Unione non intende instaurare una ripartizione di competenze, l’una nazionale, l’altra dell’Unione, che avrebbero oggetti distinti, bensì consacrare, al contrario, il potere decisionale esclusivo di un’istituzione dell’Unione, spetta al giudice dell’Unione, a titolo della sua competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE, statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall’istituzione dell’Unione di cui trattasi ed esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali di natura tale da inficiare la validità di detta decisione finale (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 44 e giurisprudenza citata). 43 Ciò posto, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, un atto emanato da un’autorità nazionale che si inserisca nell’ambito di un processo decisionale dell’Unione non rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’Unione se dalla ripartizione delle competenze, nella materia considerata, fra le autorità nazionali e le istituzioni dell’Unione emerge che l’atto emanato dall’autorità nazionale interessata è tappa necessaria di un procedimento di adozione di un atto dell’Unione in cui le istituzioni dell’Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato, se non nullo, tale che l’atto nazionale vincoli l’istituzione dell’Unione.

È allora compito degli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità da cui un tale atto nazionale sia eventualmente viziato, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, secondo le medesime modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio a terzi, e considerare del resto ricevibile, in nome del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso proposto a tal fine anche quando le norme di procedura nazionali non lo prevedano (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 44 Nel caso di specie, occorre ricordare che la decisione controversa, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento dinanzi al Tribunale poiché asseritamente basata su un atto preparatorio illegittimo proveniente dalle autorità nazionali, è fondata, in particolare, sull’articolo 16 del regolamento 2017/1939. 45 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che soddisfino le condizioni previste ai punti da a) a c) di tale disposizione. 46 Il rispetto di tali condizioni deve essere verificato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, dal comitato di selezione, che emette un parere motivato. 47 Infatti, non appena riceve le tre candidature presentate dallo Stato membro interessato, come previsto al punto VI, 2, primo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, quest’ultimo le esamina in relazione alle condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e sente i candidati designati. 48 Il punto VII, 2, primo comma, di tali regole prevede che, in base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell’esame delle candidature e delle audizioni, il comitato di selezione emetta un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indichi esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. 49 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.

In tale caso di specie, conformemente al punto VII, 2, secondo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, quest’ultimo chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati. 50 Come prevede il punto VII, 2, terzo comma, di tali regole, il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati che soddisfano le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo in base alle loro qualifiche ed esperienza, esprimendo un ordine di preferenza, che non è vincolante per il Consiglio. 51 Ricevuto tale parere motivato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, il Consiglio seleziona e nomina uno dei candidati menzionati in tale parere alla funzione di procuratore europeo dello Stato membro interessato. 52 Da tali disposizioni emerge che l’adozione della decisione del Consiglio vertente sulla nomina dei procuratori europei interviene al termine di una procedura amministrativa complessa, basata su una condivisione di competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 53 La prima tappa di tale procedura consiste nella designazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, di tre candidati alla funzione di procuratore europeo. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono a tal fine di un potere esclusivo di proposta che vincola il Consiglio, nel senso che né tale istituzione né, peraltro, il comitato di selezione dispongono di un qualsiasi potere o di un qualsiasi margine discrezionale che consenta loro di selezionare e, se del caso, di nominare candidati diversi da quelli proposti dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] membri.

Essi non hanno neppure il potere di prendere posizione sui motivi che hanno condotto lo Stato membro interessato a respingere candidature nell’ambito di tale prima tappa, la quale si svolge esclusivamente a livello nazionale. 54 Ne consegue che, durante la prima tappa, né il comitato di selezione né il Consiglio sono legittimati a sostituire la loro valutazione a quella delle autorità nazionali. 55 Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, in sostanza, ai punti 38 e 39 dell’ordinanza impugnata, il potere discrezionale di cui dispone il Consiglio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 è limitato alla sola verifica delle candidature proposte dallo Stato membro interessato sulla base delle condizioni richieste per svolgere le funzioni di procuratore europeo.

Di conseguenza, l’atto con cui si designano i candidati ai fini della nomina alla Procura europea, adottato dall’autorità nazionale competente, vincola il Consiglio e definisce i termini della sua decisione, nel senso che quest’ultima non può fare riferimento a candidature diverse da quelle presentate in tale atto. 56 Tale conclusione non è inficiata dall’argomento invocato dal ricorrente secondo il quale, nell’ambito della seconda tappa della procedura di nomina dei procuratori europei, il comitato di selezione dispone di una competenza propria per procedere a un esame delle candidature presentate dallo Stato membro, che può concludersi con il rigetto di tali candidature e la conseguente designazione, da parte di tale Stato membro, di un numero corrispondente di nuovi candidati. 57 Infatti, da un lato, le valutazioni svolte dal comitato di selezione possono riguardare soltanto i candidati proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e non possono in alcun caso fare riferimento ad altri candidati né tantomeno ai motivi per i quali siffatti altri candidati non sono stati proposti da tali [OSCURATO:PERSONA] membri.

Dall’altro lato, anche nell’ipotesi in cui uno o più candidati designati da uno Stato membro siano scartati dal comitato di selezione poiché non soddisfano i criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, spetta esclusivamente allo Stato membro interessato proporre nuovi candidati.

Ne consegue che, in ogni ipotesi, il comitato di selezione rimane vincolato alla decisione di proposta proveniente dalle autorità nazionali, nella misura in cui il parere motivato che tale comitato adotta non può vertere su candidature diverse da quelle che gli sono presentate dallo Stato membro interessato. 58 È certamente vero che, nell’ambito di tale seconda tappa della procedura di nomina dei procuratori europei, il comitato di selezione, e in seguito il Consiglio, dispongono di un determinato margine discrezionale nella valutazione e nella comparazione dei meriti dei candidati al posto di procuratore europeo di uno Stato membro, nella misura in cui, per un verso, il comitato di selezione stabilisce, secondo un ordine di preferenza, una graduatoria dei candidati in funzione delle loro qualifiche ed esperienza e, per altro verso, tale ordine non vincola il Consiglio. 59 Tuttavia, come già rilevato al punto 53 della presente sentenza, tale margine discrezionale fa riferimento soltanto alle tre candidature proposte dallo Stato membro interessato.

Di contro, il comitato di selezione e il Consiglio non dispongono di alcun margine discrezionale per intervenire nell’ambito della prima tappa della procedura di nomina dei procuratori europei. 60 Occorre perciò respingere l’argomento del ricorrente secondo cui il fatto che il Consiglio è competente a verificare l’eleggibilità dei candidati proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri implica che esso sia anche competente a verificare la legittimità delle procedure nazionali di designazione dei candidati ai posti di procuratore europeo. 61 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza ricordata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza e che esso non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che non gli spettava esaminare la censura vertente sulla presunta illegittimità della decisione del CSM di rigetto della candidatura del ricorrente, il cui controllo spetta agli organi giurisdizionali nazionali alle condizioni ricordate al punto 43 della presente sentenza. 62 Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo – Argomenti delle parti 63 Con il suo secondo motivo il ricorrente contesta la valutazione svolta dal Tribunale, ai punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, relativa all’assenza del suo interesse ad agire.

Nella misura in cui egli ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) avverso la decisione del CSM di rigetto della sua candidatura, egli ritiene di avere un interesse attuale e certo ad agire finché tale organo giurisdizionale si pronunci sul suo ricorso.

Inoltre, l’annullamento che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere pronunciato sulla base del primo motivo causerebbe necessariamente l’annullamento dei punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, poiché implicherebbe che il Tribunale sia competente a riesaminare la decisione controversa.

Orbene, l’annullamento di tale decisione obbligherebbe le autorità greche a ripetere la procedura nazionale di designazione dei candidati e a esaminare nuovamente la sua candidatura; la legittimazione attiva del ricorrente e il suo interesse ad agire risiederebbero quindi nella possibilità di partecipare a tale procedura.

Peraltro, l’interpretazione adottata dal Tribunale, ai punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, priverebbe il ricorrente del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 64 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. – Giudizio della Corte 65 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, le censure mosse contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale formulati ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale sentenza e devono, pertanto, essere respinte in quanto inoperanti (sentenza del 18 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] & Seed/[OSCURATO:PERSONA], C‑272/25 P, EU:C:2025:1025, punto 38). 66 Nel caso di specie, come emerge dal punto 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato, in via subordinata, con la motivazione esposta nei punti da 42 a 46 di quest’ultima, che il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un interesse attuale o certo all’annullamento della decisione controversa.

Occorre dunque constatare che il secondo motivo verte su una motivazione dell’ordinanza impugnata formulata ad abundantiam . 67 In tali circostanze, nella misura in cui il primo motivo, diretto contro valutazioni svolte a titolo principale dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, è respinto, il secondo motivo, vertendo su punti della motivazione di tale ordinanza formulati ad abundantiam , non può causare l’annullamento di quest’ultima e deve, pertanto, essere respinto in quanto inoperante. 68 Tenuto conto di quanto precede, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese 69 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 70 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 71 Poiché il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per la condanna del ricorrente alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) YS è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme * Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 16 – Nomina dei procuratori europei – Nomina di uno dei candidati designati dalla Repubblica ellenica – Regole applicabili alla nomina dei procuratori europei – Ricorso di annullamento – Motivo vertente sull’illegittimità della proposta di nomina proveniente dallo Stato membro interessato – Incompetenza del Tribunale » Nella causa C‑507/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 luglio 2024, YS, rappresentato da A. Pappas, D.‑A. Pappa e S. Pappas, dikigoroi, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Balta, E. Rebasti e A. Ştefănuc, in qualità di agenti, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da T. Adamopoulos, J. [OSCURATO:PERSONA] e F. Blanc, in qualità di agenti, convenuti in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, YS chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, YS/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑411/23, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:310), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto, in sostanza, da un lato, all’annullamento della decisione (UE) 2023/1335 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2023, L 166, pag. 116; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro lato, a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] europea si è illegittimamente astenuta dall’avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento (UE) 2017/1939 2 L’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1), intitolato «Nomina e rimozione del procuratore capo europeo», al paragrafo 3 dispone quanto segue: «La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , a seguito del quale un comitato di selezione [(in prosieguo: il “comitato di selezione”)] stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea]. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della [OSCURATO:PERSONA]». 3 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Nomina e rimozione dei procuratori europei», dispone quanto segue: «1.      Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che: a)      sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; b)      offrono tutte le garanzie di indipendenza; e c)      possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. 2.      Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del [comitato di selezione], seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. (…)». Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 4 Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2018, L 282, pag. 8). 5 L’allegato di tale decisione, intitolato «Regole di funzionamento del comitato di selezione» (in prosieguo: le «regole di funzionamento del comitato di selezione»), al punto VI, 2, primo comma, prevede quanto segue: «Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939]. Il comitato di selezione sente i candidati designati. Le audizioni si svolgono di persona». 6 Il punto VII, 2, delle regole di funzionamento del comitato di selezione dispone quanto segue: «In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell’esame delle candidature e dell’audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939]. Il comitato di selezione motiva il suo parere. Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939], il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati. Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio». Decisione controversa 7 I considerando 3, 6, 7, 11 e 13 della decisione controversa enunciano quanto segue: «(3)      I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 [del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18),] scadono il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023. (…) (6)      La [Repubblica ellenica], [la Repubblica italiana], [la Repubblica di Cipro], la [Repubblica di Lituania] e [la Repubblica d’Austria] hanno designato i candidati per i posti che diventeranno vacanti a decorrere dal 29 luglio 2023. (7)      Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai suddetti [OSCURATO:PERSONA] membri che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [2017/1939] e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 2 maggio 2023. (…) (11)      Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione. (…) (13)      A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da[lla Repubblica ellenica], [dalla Repubblica di] Cipro, [dalla Repubblica di] Lituania e [dalla Repubblica d’]Austria». 8 L’articolo 1 della decisione controversa enuncia i cinque candidati nominati procuratori europei della Procura europea per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2023. Il candidato designato dalla Repubblica ellenica compare in tale elenco. Diritto greco 9 [OSCURATO:PERSONA] 4786/2021 Efarmogi diataxeon tou Kanonismou (EE) 2017/1939 tou Symvouliou tis 12is Oktovriou 2017 schetika me tin efarmogi enischymenis synergasias gia ti systasi tis [OSCURATO:PERSONA], rythmiseis gia ti leitourgia ton dikastirion kai alles diataxeis tou [OSCURATO:PERSONA] [legge 4786/2021, per il recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, l’organizzazione del funzionamento degli organi giurisdizionali e l’applicazione di altre disposizioni del Ministero della giustizia] (FEK A’ 43), nella versione applicabile ai fatti del caso di specie (in prosieguo: la «legge 4786/2021»), attuando il regolamento 2017/1939, all’articolo 4, paragrafo 1, prevede quanto segue: «1.      Ogni candidato al posto di procuratore europeo deve, al momento della sua candidatura e al momento della sua nomina: a)      avere almeno il grado di procuratore presso un tribunale ordinario e non più del grado di procuratore presso una corte d’appello. Il procuratore presso un tribunale ordinario deve aver svolto almeno cinque (5) anni in tale grado; b)      essere ammissibile alla Procura nazionale per almeno nove (9) anni fino alla data del pensionamento (…)». Fatti 10 Ai fini del procedimento d’impugnazione, i fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 2 a 12 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue. 11 Il 27 settembre 2022 le autorità elleniche hanno pubblicato un invito a presentare candidature al fine di designare tre candidati al posto di procuratore europeo in nome della Repubblica ellenica. Il 17 ottobre 2022 il ricorrente, che svolge le funzioni di giudice presso una corte d’appello, ha depositato la propria candidatura nell’ambito di tale procedura. 12 Con decisione del 20 dicembre 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale, Grecia) (in prosieguo: il «CSM») ha respinto la candidatura del ricorrente in quanto irricevibile poiché, non essendo un procuratore, egli non soddisfaceva la condizione prevista dalla legge 4786/2021. 13 Con tale decisione, il CSM ha designato, in nome della Repubblica ellenica, tre candidati per il posto di procuratore europeo. 14 Il 22 marzo 2023 il ricorrente ha proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) un ricorso di annullamento contro detta decisione. 15 Considerando le candidature presentate dalle autorità nazionali, il comitato di selezione ha elaborato un parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati da tali autorità e li ha trasmessi al Consiglio. 16 Con la decisione controversa, il Consiglio ha nominato cinque procuratori europei della Procura europea tra i candidati presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, compreso in particolare il procuratore designato dalla Repubblica ellenica. Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso volto, in sostanza, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, all’annullamento della decisione controversa e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 265 TFUE, a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è illegittimamente astenuta dall’avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica. 18 Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 e il 29 settembre 2023, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno, rispettivamente, sollevato eccezioni di irricevibilità di tale ricorso. 19 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto irricevibile. 20 Ai punti da 25 a 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle conclusioni del ricorrente volte a far constatare una presunta inerzia di tale istituzione rispetto agli inadempimenti che sarebbero stati commessi dalla Repubblica ellenica. Esso ha in particolare ricordato, al punto 27 di tale ordinanza, che, secondo una giurisprudenza costante, le persone fisiche e giuridiche non sono ammesse a proporre un ricorso per carenza per far constatare che, non avviando un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di decidere, in violazione del Trattato FUE. 21 Ai punti da 33 a 41 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio ritenendo, a titolo principale, che non gli spettasse, conformemente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 45 e 46), pronunciarsi sulla censura del ricorrente vertente sulla presunta illegittimità della decisione del CSM di rigetto della sua candidatura, il cui controllo spetterebbe ai giudici nazionali, e constatando che il ricorrente non aveva presentato nessun’altra censura volta a dimostrare l’illegittimità della decisione controversa. 22 In subordine, il Tribunale ha ritenuto, con la motivazione esposta ai punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non avesse neppure dimostrato l’esistenza di un interesse attuale o certo all’annullamento della decisione controversa. Esso ha quindi concluso che occorreva respingere le conclusioni formulate a titolo dell’articolo 263 TFUE anche per tali motivi. Domande delle parti in sede di impugnazione 23 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: –        annullare l’ordinanza impugnata; –        annullare la decisione controversa, in tutto o almeno nella parte relativa alla nomina del candidato della Repubblica ellenica al posto di procuratore europeo; e –        condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese da lui sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione. 24 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione e –        condannare il ricorrente alle spese. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e –        condannare il ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell ’ impugnazione 26 Il Consiglio sostiene che l’impugnazione non soddisfa le condizioni di ricevibilità poiché il ricorrente non presenterebbe alcun argomento specifico volto a individuare gli errori di diritto da cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata, bensì si limiterebbe a riprendere o a riformulare gli argomenti già presentati in primo grado. 27 Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti criticati nella sentenza o nell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, C‑328/24 P, EU:C:2026:302, punto 38 e giurisprudenza citata). 28 Non risponde all’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni un’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, C‑328/24 P, EU:C:2026:302, punto 39 e giurisprudenza citata). 29 Per contro, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tal maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, C‑328/24 P, EU:C:2026:302, punto 40 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, il ricorrente, nella sua impugnazione, ha sollevato due motivi volti a mettere in discussione i punti della motivazione del Tribunale relativi alla sua propria competenza e all’interesse ad agire del ricorrente, ovvero, rispettivamente, i punti da 33 a 41 e i punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, sostenendo, in modo chiaro, specifico e motivato, che essi sono viziati da errori di diritto. 31 Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile. Nel merito 32 A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente solleva due motivi. Sul primo motivo – Argomenti delle parti 33 Con il suo primo motivo il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di essere incorso, ai punti da 37 a 41 dell’ordinanza impugnata, in un errore di diritto ritenendo di non essere competente a esaminare la legittimità della decisione del CSM nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa. 34 Il ricorrente rammenta che, dinanzi al Tribunale, ha sostenuto che la decisione controversa era illegittima poiché fondata sulla decisione del CSM, la quale doveva essere qualificata come atto preparatorio adottato in violazione dell’articolo 16 del regolamento 2017/1939. L’illegittimità della decisione del CSM deriverebbe dalla circostanza che la legge 4786/2021, sulla quale essa è fondata, esclude, contrariamente all’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, i membri della magistratura giudicante dalla procedura di designazione dei candidati al posto di procuratore europeo. 35 A tal riguardo, il ricorrente sostiene che il Tribunale è il solo giudice competente a verificare la legittimità della decisione controversa. Infatti, la nomina dei procuratori europei rientrerebbe in una procedura amministrativa complessa comprensiva, in particolare, di una proposta preliminare proveniente dallo Stato membro interessato e si concluderebbe con l’adozione dell’atto finale di nomina da parte del Consiglio. In tale contesto, tale istituzione avrebbe, essa sola, il potere decisionale finale e non sarebbe vincolata ad atti preparatori o a proposte avanzate dalle autorità nazionali. Pertanto, spetterebbe al Tribunale, a titolo della sua competenza esclusiva, verificare la legittimità della decisione controversa, sulla base dell’articolo 263 TFUE. 36 Il ricorrente ritiene, in particolare, che il Tribunale non abbia correttamente applicato gli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023). A tal riguardo, egli afferma che il Consiglio ha la competenza a respingere una proposta manifestamente illegittima delle autorità nazionali che designi i candidati alla nomina alla Procura europea, in particolare quando tale proposta sia fondata su criteri di selezione illegittimi. Il Consiglio beneficerebbe di un margine discrezionale sufficiente a consentirgli di respingere una siffatta proposta, il che obbligherebbe lo Stato membro interessato a presentare altre candidature. Pertanto, una siffatta proposta nazionale non vincolerebbe il Consiglio. 37 Tale conclusione sarebbe corroborata dagli ampi poteri di cui è investito il comitato di selezione, il quale beneficerebbe di un margine discrezionale sufficiente a valutare la proposta delle autorità nazionali. Infatti, tale comitato dovrebbe, da un lato, garantire che il Consiglio scelga tra tre candidati che soddisfino, tutti, le condizioni per svolgere la funzione di procuratore europeo. Nel caso in cui tali tre candidati non soddisfino tali condizioni, detto comitato incarica lo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati. Dall’altro lato, il medesimo comitato dovrebbe effettuare, «a titolo meramente consultivo», una comparazione dei meriti fra detti tre candidati. Il ricorrente sottolinea che la graduatoria stabilita dal comitato di selezione esprime un ordine di preferenza e non è vincolante per il Consiglio. Sarebbe dunque evidente che tale comitato e il Consiglio non sono vincolati dalle proposte provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 38 Pertanto, la competenza del Consiglio a verificare l’eleggibilità dei candidati proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri implicherebbe che tale istituzione sia altresì competente a verificare la legittimità della procedura nazionale di selezione dei candidati alla nomina alla Procura europea. 39 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. – Giudizio della Corte 40 Occorre ricordare che l’articolo 263 TFUE conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell’Unione, fra cui è compreso il Consiglio. 41 L’eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione di tali atti non può far dubitare della qualificazione dei medesimi come atti dell’Unione, quando gli atti adottati dalle autorità nazionali sono tappa di un procedimento nel quale un’istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 43 e giurisprudenza citata). 42 Infatti, in un tal caso di specie, in cui il diritto dell’Unione non intende instaurare una ripartizione di competenze, l’una nazionale, l’altra dell’Unione, che avrebbero oggetti distinti, bensì consacrare, al contrario, il potere decisionale esclusivo di un’istituzione dell’Unione, spetta al giudice dell’Unione, a titolo della sua competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE, statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall’istituzione dell’Unione di cui trattasi ed esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali di natura tale da inficiare la validità di detta decisione finale (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 44 e giurisprudenza citata). 43 Ciò posto, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, un atto emanato da un’autorità nazionale che si inserisca nell’ambito di un processo decisionale dell’Unione non rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’Unione se dalla ripartizione delle competenze, nella materia considerata, fra le autorità nazionali e le istituzioni dell’Unione emerge che l’atto emanato dall’autorità nazionale interessata è tappa necessaria di un procedimento di adozione di un atto dell’Unione in cui le istituzioni dell’Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato, se non nullo, tale che l’atto nazionale vincoli l’istituzione dell’Unione. È allora compito degli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità da cui un tale atto nazionale sia eventualmente viziato, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, secondo le medesime modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio a terzi, e considerare del resto ricevibile, in nome del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso proposto a tal fine anche quando le norme di procedura nazionali non lo prevedano (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata). 44 Nel caso di specie, occorre ricordare che la decisione controversa, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento dinanzi al Tribunale poiché asseritamente basata su un atto preparatorio illegittimo proveniente dalle autorità nazionali, è fondata, in particolare, sull’articolo 16 del regolamento 2017/1939. 45 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che soddisfino le condizioni previste ai punti da a) a c) di tale disposizione. 46 Il rispetto di tali condizioni deve essere verificato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, dal comitato di selezione, che emette un parere motivato. 47 Infatti, non appena riceve le tre candidature presentate dallo Stato membro interessato, come previsto al punto VI, 2, primo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, quest’ultimo le esamina in relazione alle condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e sente i candidati designati. 48 Il punto VII, 2, primo comma, di tali regole prevede che, in base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell’esame delle candidature e delle audizioni, il comitato di selezione emetta un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indichi esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. 49 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. In tale caso di specie, conformemente al punto VII, 2, secondo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, quest’ultimo chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati. 50 Come prevede il punto VII, 2, terzo comma, di tali regole, il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati che soddisfano le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo in base alle loro qualifiche ed esperienza, esprimendo un ordine di preferenza, che non è vincolante per il Consiglio. 51 Ricevuto tale parere motivato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, il Consiglio seleziona e nomina uno dei candidati menzionati in tale parere alla funzione di procuratore europeo dello Stato membro interessato. 52 Da tali disposizioni emerge che l’adozione della decisione del Consiglio vertente sulla nomina dei procuratori europei interviene al termine di una procedura amministrativa complessa, basata su una condivisione di competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 53 La prima tappa di tale procedura consiste nella designazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, di tre candidati alla funzione di procuratore europeo. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono a tal fine di un potere esclusivo di proposta che vincola il Consiglio, nel senso che né tale istituzione né, peraltro, il comitato di selezione dispongono di un qualsiasi potere o di un qualsiasi margine discrezionale che consenta loro di selezionare e, se del caso, di nominare candidati diversi da quelli proposti dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] membri. Essi non hanno neppure il potere di prendere posizione sui motivi che hanno condotto lo Stato membro interessato a respingere candidature nell’ambito di tale prima tappa, la quale si svolge esclusivamente a livello nazionale. 54 Ne consegue che, durante la prima tappa, né il comitato di selezione né il Consiglio sono legittimati a sostituire la loro valutazione a quella delle autorità nazionali. 55 Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, in sostanza, ai punti 38 e 39 dell’ordinanza impugnata, il potere discrezionale di cui dispone il Consiglio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 è limitato alla sola verifica delle candidature proposte dallo Stato membro interessato sulla base delle condizioni richieste per svolgere le funzioni di procuratore europeo. Di conseguenza, l’atto con cui si designano i candidati ai fini della nomina alla Procura europea, adottato dall’autorità nazionale competente, vincola il Consiglio e definisce i termini della sua decisione, nel senso che quest’ultima non può fare riferimento a candidature diverse da quelle presentate in tale atto. 56 Tale conclusione non è inficiata dall’argomento invocato dal ricorrente secondo il quale, nell’ambito della seconda tappa della procedura di nomina dei procuratori europei, il comitato di selezione dispone di una competenza propria per procedere a un esame delle candidature presentate dallo Stato membro, che può concludersi con il rigetto di tali candidature e la conseguente designazione, da parte di tale Stato membro, di un numero corrispondente di nuovi candidati. 57 Infatti, da un lato, le valutazioni svolte dal comitato di selezione possono riguardare soltanto i candidati proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e non possono in alcun caso fare riferimento ad altri candidati né tantomeno ai motivi per i quali siffatti altri candidati non sono stati proposti da tali [OSCURATO:PERSONA] membri. Dall’altro lato, anche nell’ipotesi in cui uno o più candidati designati da uno Stato membro siano scartati dal comitato di selezione poiché non soddisfano i criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, spetta esclusivamente allo Stato membro interessato proporre nuovi candidati. Ne consegue che, in ogni ipotesi, il comitato di selezione rimane vincolato alla decisione di proposta proveniente dalle autorità nazionali, nella misura in cui il parere motivato che tale comitato adotta non può vertere su candidature diverse da quelle che gli sono presentate dallo Stato membro interessato. 58 È certamente vero che, nell’ambito di tale seconda tappa della procedura di nomina dei procuratori europei, il comitato di selezione, e in seguito il Consiglio, dispongono di un determinato margine discrezionale nella valutazione e nella comparazione dei meriti dei candidati al posto di procuratore europeo di uno Stato membro, nella misura in cui, per un verso, il comitato di selezione stabilisce, secondo un ordine di preferenza, una graduatoria dei candidati in funzione delle loro qualifiche ed esperienza e, per altro verso, tale ordine non vincola il Consiglio. 59 Tuttavia, come già rilevato al punto 53 della presente sentenza, tale margine discrezionale fa riferimento soltanto alle tre candidature proposte dallo Stato membro interessato. Di contro, il comitato di selezione e il Consiglio non dispongono di alcun margine discrezionale per intervenire nell’ambito della prima tappa della procedura di nomina dei procuratori europei. 60 Occorre perciò respingere l’argomento del ricorrente secondo cui il fatto che il Consiglio è competente a verificare l’eleggibilità dei candidati proposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri implica che esso sia anche competente a verificare la legittimità delle procedure nazionali di designazione dei candidati ai posti di procuratore europeo. 61 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza ricordata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza e che esso non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che non gli spettava esaminare la censura vertente sulla presunta illegittimità della decisione del CSM di rigetto della candidatura del ricorrente, il cui controllo spetta agli organi giurisdizionali nazionali alle condizioni ricordate al punto 43 della presente sentenza. 62 Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo – Argomenti delle parti 63 Con il suo secondo motivo il ricorrente contesta la valutazione svolta dal Tribunale, ai punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, relativa all’assenza del suo interesse ad agire. Nella misura in cui egli ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) avverso la decisione del CSM di rigetto della sua candidatura, egli ritiene di avere un interesse attuale e certo ad agire finché tale organo giurisdizionale si pronunci sul suo ricorso. Inoltre, l’annullamento che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere pronunciato sulla base del primo motivo causerebbe necessariamente l’annullamento dei punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, poiché implicherebbe che il Tribunale sia competente a riesaminare la decisione controversa. Orbene, l’annullamento di tale decisione obbligherebbe le autorità greche a ripetere la procedura nazionale di designazione dei candidati e a esaminare nuovamente la sua candidatura; la legittimazione attiva del ricorrente e il suo interesse ad agire risiederebbero quindi nella possibilità di partecipare a tale procedura. Peraltro, l’interpretazione adottata dal Tribunale, ai punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata, priverebbe il ricorrente del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 64 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. – Giudizio della Corte 65 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, le censure mosse contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale formulati ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale sentenza e devono, pertanto, essere respinte in quanto inoperanti (sentenza del 18 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] & Seed/[OSCURATO:PERSONA], C‑272/25 P, EU:C:2025:1025, punto 38). 66 Nel caso di specie, come emerge dal punto 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato, in via subordinata, con la motivazione esposta nei punti da 42 a 46 di quest’ultima, che il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un interesse attuale o certo all’annullamento della decisione controversa. Occorre dunque constatare che il secondo motivo verte su una motivazione dell’ordinanza impugnata formulata ad abundantiam . 67 In tali circostanze, nella misura in cui il primo motivo, diretto contro valutazioni svolte a titolo principale dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, è respinto, il secondo motivo, vertendo su punti della motivazione di tale ordinanza formulati ad abundantiam , non può causare l’annullamento di quest’ultima e deve, pertanto, essere respinto in quanto inoperante. 68 Tenuto conto di quanto precede, l’impugnazione deve essere integralmente respinta. Sulle spese 69 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 70 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 71 Poiché il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per la condanna del ricorrente alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) YS è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme * Lingua processuale: il greco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris