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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11790/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 27825/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro 2)() ti' a i\ré• E AGENZIA DELLE `-ENTFUT in persona del Direttore pro tempore, rappreSentata e difesa dall'Avvocatura ener domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatur Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]_c_aturastata. - - con-troricorrente '- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 346/02/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tributi sui giochi e le lotterie relativo a operazioni poste in essere nel 2008; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] GMBH; con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; "resiste con controricor-g l'Agenzia delle Entrale) A 1'101,-7 '1.3 Considerato che: il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.

Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998; i motivi dedotti sono inammissibili; essi, infatti, non aggrediscono minimamente la ratio decidendi della sentenza della CTR, che si è limitata a dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata [OSCURATO:PERSONA]; fr7 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 p.q m. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente prrh-rcirafe, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello clobp'9er il ricorso pipa a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27825/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro 2)() ti' a i\ré• E AGENZIA DELLE `-ENTFUT in persona del Direttore pro tempore, rappreSentata e difesa dall'Avvocatura ener domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatur Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]_c_aturastata. - - con-troricorrente '- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 346/02/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tributi sui giochi e le lotterie relativo a operazioni poste in essere nel 2008; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] GMBH; con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; "resiste con controricor-g l'Agenzia delle Entrale) A 1'101,-7 '1.3 Considerato che: il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998; i motivi dedotti sono inammissibili; essi, infatti, non aggrediscono minimamente la ratio decidendi della sentenza della CTR, che si è limitata a dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992; come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata [OSCURATO:PERSONA]; fr7 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 p.q m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente prrh-rcirafe, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello clobp'9er il ricorso pipa a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, i
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