CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43298/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG r U v- e-ra= L'Itt 4J2 J'i [OSCURATO:PERSONA] 1. Per una migliore comprensione della vicenda, occorre prendere le mosse dall'istanza originariamente indirizzata da ROMANO Angelo al Magistrato di sorveglianza di Catania, con la quale, dopo aver esposto di aver ricevuto un'intimazione di pagamento di spese processuali derivanti dalla sentenza emessa in data 7 dicembre 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, evidenziava che le suddette spese, distinte alle partite di credito 1033 e 1034 e riconducibili al medesimo procedimento penale n. 5330/01 R.G.N.R, erano già state oggetto di remissione di debito con precedente provvedimento adottato dal medesimo Magistrato di sorveglianza in data 30 dicembre 2013; chiedeva, pertanto, estendersi la remissione anche alle due partite di credito ancora aperte presso l'ufficio campione penale della Corte distrettuale etnea. 2. Con ordinanza del 28 febbraio 2020 il Magistrato adìto rigettava l'istanza, osservando: a) che difettava il requisito della 'regolare condotta', per essere risultati, a carico dell'interessato, "procedimenti disciplinari", per come segnalato nella nota inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" in data 8 ottobre 2019; b) che difettava anche il requisito delle 'disagiate condizioni economiche', risultando il condannato, in base a nota della Guardia di Finanza datata 25 febbraio 2019, comproprietario di unità immobiliare e dedito ad attività di lavoro. 3. Il ROMANO proponeva opposizione contro il provvedimento reiettivo, insistendo nel rappresentare che gli elementi sulla base dei quali il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente concesso il beneficio erano gli stessi che, al contrario, erano stati posti a fondamento dell'ordinanza opposta. Aggiungeva, sul tema della regolarità della condotta, che in un periodo di 14 anni di detenzione, egli aveva subìto un solo rapporto disciplinare, addirittura risalente al 22 agosto 1996 (ossia poco dopo l'inizio della sua carcerazione), per poi osservare un comportamento ineccepibile sino al termine della detenzione medesima (con la concessione di permessi premio e di periodi di liberazione anticipata). Obiettava che l'immobile di cui era comproprietario al 50% non concorreva a formare reddito e, in ogni caso, aveva una bassissima rendita catastale. Infine, quanto al lavoro nel negozio di fruttivendolo del figlio, sottolineava che percepire circa 200,00 euro a settimana significava essere al di sotto della soglia di povertà assoluta. 4. Con ordinanza resa in data 13 agosto 2020, il Magistrato catanese rigettava l'opposizione, affermando che i motivi addotti dall'opponente non risultavano "adeguatamente supportati da adeguati elementi". Ribadiva il Giudicante che, essendo l'opponente proprietario di unità immobiliare descritta nella relazione e svolgendo attività lavorativa, si trovava nella condizione di poter provvedere al pagamento di quanto dovuto, eventualmente in forma rateale. 5. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.Denunciava, in primo luogo, l'insanabile contraddittorietà dell'ordinanza impugnata con il precedente provvedimento che aveva concesso la remissione del debito, adottato sulla base degli stessi elementi e in relazione allo stesso procedimento penale. Reiterava, poi, i rilievi critici formulati nell'atto di opposizione sotto il profilo della illogicità della motivazione in relazione ai temi della regolarità della condotta e delle condizioni economiche. 6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, giudicato non rispettoso del principio di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, preliminarmente, escludersi che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, come richiesto dal Procuratore generale, in quanto l'ordinanza concessiva di remissione del debito del 30 dicembre 2013, la cartella esattoriale e l'estratto di partite di credito del campione penale risultano allegate dallo stesso interessato all'istanza introduttiva, mentre la documentazione su proprietà e lavoro è scaturita dall'attività istruttoria del Giudice. 2. Ciò premesso, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. Incontestati i dati di fatto, ricostruiti e individuati in base alle evidenze del fascicolo processuale, osserva il Collegio come l'ordinanza impugnata abbia respinto l'opposizione proposta dall'interessato con motivazione apparente ed elusiva. 2.1. Ed invero, nell'affermare che i motivi addotti dall'opponente non risultavano "adeguatamente supportati da adeguati elementi", il giudice di merito, da un lato, non ha precisato di quali "elementi" si trattasse, dall'altro, non ha spiegato perché essi non sarebbero stati "adeguati". 2.2. Neppure nel provvedimento in esame, così come nella precedente ordinanza reiettiva, il giudicante si è misurato con il tema centrale prospettato dall'interessato sin dall'istanza originaria, costituito dalla dedotta contraddittorietà delle due decisioni di rigetto con il precedente provvedimento che aveva, invece, concesso la remissione del debito sulla base della stessa situazione di fatto esaminata. 2.3. Infine, altrettanto carente è la motivazione dell'ordinanza censurata, laddove ribadisce le stesse affermazioni già rese nel provvedimento opposto con riguardo ai requisiti della regolarità della condotta e delle condizioni economiche del ricorrente, senza misurarsi con le specifiche obiezioni sviluppate dal predetto in sede di opposizione. 3. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania, che provvederà a sanare le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 16 set