CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 784-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2425/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2024 R.G.N. 2431/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lite R.G.N.784/2025 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese di lite nel presente giudizio dove l’Inps aveva pagato la prestazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione. Secondo la Corte d’appello, le gravi ed eccezionali ragioni a supporto della compensazione andavano rinvenute nel comportamento collaborativo dell’Inps. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92, 442 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è infondato. In cause analoghe alla presente, dove vi era stata cessazione della materia del contendere per avere l’Inps corrisposto la prestazione dopo il deposito del ricorso ma prima della sua notifica, questa Corte ha ritenuto la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione (Cass.803/21, Cass.4823/24, Cass.32592/24). Infatti, il giudice di merito può apprezzare, alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell’instaurazione del contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento della notifica dell’atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali. Il giudice valuta l'utilità della prosecuzione della lite e, valorizzando la «sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass.19598/23), può applicare l’art.91 c.p.c., ma può anche procedere alla compensazione per gravi edeccezionali ragioni. Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut