CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 31906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale di Foggia, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento emesso in data 18.11.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dei locali del circolo "Quelli della notte". A ragione della decisione, riteneva sussistente il fumus del reato di cui all'art. 681 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare del circolo, oltre che a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di gestori dello stesso, per avere organizzato eventi senza munirsi di apposita licenza e senza rispettare le prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività tra cui il parere della Commissione di vigilanza di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.; specificava che dagli atti di indagine era risultato che nel circolo privato "Quelli della notte" venivano svolti eventi musicali, aperti a tutti e pubblicizzati, in maniera diffusa, sui profili social degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e Uva; che,. inoltre, dai video postati sul profilo facebook delle serate organizzate si era potuto appurare che vi erano state esibizioni di cantanti con la partecipazione di numeroso pubblico e di questo la polizia giudiziaria aveva avuto conferma durante il sopralluogo effettuato il 9.10.2021, nel corso del quale era stata rilevata la presenza nel parcheggio del circolo di circa cento auto, oltre che di un'ambulanza. Aggiungeva il Tribunale che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (presidente del suddetto circolo e anche titolare della licenza che lo autorizzava a svolgere nei locali la sola vendita e somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci, nonché proprietario del locale), padre di Gianluca, non fosse formalmente indagato nel presente procedimento non era elemento di per sé ostativo alla legittimità del sequestro preventivo; che, nel caso di specie la disponibilità dei locali in capo agli indagati emergeva in maniera inequivocabile sia dal contratto di locazione prodotto dalla difesa, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso i locali del circolo ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Uva e sia dal fatto che il figlio Gianluca si era presentato come responsabile del circolo in quel periodo a causa dei problemi di salute del padre; che, sebbene il contratto in questione aveva riguardato solo tre date, elevata doveva ritenersi la probabilità che potessero seguire altri eventi per le successive serate in programmazione, già pubblicizzate Slli profilo facebook dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Uva. Infine, il suddetto Tribunale riteneva legittima la misura applicata anche sotto il profilo del periculum in mora, evidenziando che la libera disponibilità dei locali potesse consentire lo svolgimento di eventi senza l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità pubblica, atteso che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Uva avevano reso noto via facebook il 7.6.2021 un programma definito "tour 2021/2022", che contemplava ben dieci serate, con la conseguenza che sussisteva il rischio che, all'interno dei locali del circolo, continuasse a essere ospitato un numero indiscriminato di spettatori. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata sostenendo l'illegittimità del sequestro preventivo del bene appartenente a un soggetto non indagato, quale è [OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe stato consapevole del tipo di serate che venivano organizzate nei locali di sua proprietà, concessi in locazione, con contratto giornaliero, a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e ha sostenuto che l'accesso al locale nelle serate organizzate sarebbe stato consentito a una ristretta cerchia di soci, previo loro tesseramento, che non aveva mai superato le cento unità, e che prevedere il rilascio della tessera sino al giorno prima dell'evento risponderebbe a quanto previsto in genere dagli statuti dei circoli privati. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata per avere omesso di valutare se la misura cautelare disposta fosse proporzionata e adeguata al caso di specie e ciò al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica, che trova tutela anche nelle norme convenzionali. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad, 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, non è fondato il primo motivo, con il quale la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata sostenendo l'illegittimità del sequestro preventivo del bene appartenente a un soggetto non indagato, quale è [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, va osservato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca)" (Cass. Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691 - 01; conformi: Cass. Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Rv. 242262; Cass. Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Rv. 246358). 2. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, evidenziando, altresì, che la libera disponibilità del bene avrebbe consentito lo svolgimento di altri eventi già pubblicizzati senza l'osservanza delle norme in materia. 3. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di impugnazione. A tale proposito, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse da Tribunale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. peri, può essere proposto esclusivamente per "violazione di legge", secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 325 cod. proc. pen.,e che con questa espressione la norma, da un lato, esclude che oggetto dell'impugnazione,possa essere il merito e, dall'altro, si riferisce sia al vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (inosservanza o erronea applicazione della legge penale), sia a violazioni della legge processuale, tra cui l'art. 125, che prevede l'obbligo della motivazione delle ordinanze. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le censure contenute nel suddetto motivo non rientrino nel concetto di violazione di legge nel senso in precedenza esplicitato. A fronte di una motivazione che non può certamente considerarsi mancante ovvero meramente apparente quale quella svolta nell'ordinanza impugnata nei termini in precedenza riportati (e alla quale ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni), le censure dei ricorrenti sulla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, oltre a riproporre profili già adeguatamente valutati e disattesi, finiscono con il prospettare questioni in fatto, peraltro non consentite, in linea generale, in sede di legittimità. 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso per le medesime ragioni del precedente. La difesa, infatti, lungi dal denunciare vizi rilevanti nel presente scrutinio, finisce con il richiedere una diversa "lettura" dei dati procedimentali in relazione al ritenuto periculum in mora; il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha ritenuto che il sequestro rispondesse ai principi di proporzionalità e adeguatezza, applicabili alla misura in questione (cfr. pag. 6 della decisione impugnata), congruamente affermando che la libera disponibilità dei locali del circolo potesse consentire lo svolgimento di altri eventi senza l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità pubb ica e che, quindi, fosse necessario mantenere il vincolo in modo di evitare la reiterazione del reato. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle