CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 25703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto» Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al manc:ato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto, peraltro generiche. E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio disposto dal primo Giudice, evidenzia, oltre alla gravità del fatto, che l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali, espressione di una personalità incline alla commissione di reati di notevole allarme sociale, e che la violazione del presente procedimento è l'ultima manifestazione di una proclività criminale. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si duole del mancato approfondimento della personalità di Bencivenni e si insiste sull'eccessività della pena, che, quindi, ne vanificherebbe la funzione rieducativa - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023