CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38713/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; [OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle violazioni (furto di energia elettrica), il lasso temporale intercorso tra i fatti (il primo commesso il 12/04/2013 ed il secondo il 28/09/2017) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; [OSCURATO:PERSONA] che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario. Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che la ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, intervenute ad una distanza di svariati anni (oltre quattro) l'una dall'altra, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell