CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre e sollecitarne l'applicazione, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P idente