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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 18132/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdat-o-avvisG-,e31-le-paFt-i* udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 73 comma 1, D.P.R. 309/90 e di cui agli artt. 2 e 7

I. 895/1967; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere estenpore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdat-o-avvisG-,e31-le-paFt-i* udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 73 comma 1, D.P.R. 309/90 e di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere estenpore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris