Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 18316/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21706/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- e contro [OSCURATO:PERSONA] BERGAMO, -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4501/ 25/ 22 depositata i l 18/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 4501/25/22 del 18/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 159/01/20 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2014 - 2017, concernenti operazioni oggettivamente inesistenti. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE, facendo riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cartelle di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relative agli anni d’imposta 2014 e 2015, nonché alla detassazione concernente la legge cd.

“[OSCURATO:PERSONA]”. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.AE si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente nullità della sentenza impugnata, atteso che la stessa, al di là della correttezza dell’intestazione, riguarda altro procedimento. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Come ampiamente dimostrato da parte ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la sentenza impugnata riguarda effettivamente altra controversia, involgendo soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto del tutto diverse da quelle affrontate in primo grado, con conseguente nullità della stessa. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21706/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- e contro [OSCURATO:PERSONA] BERGAMO, -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4501/ 25/ 22 depositata i l 18/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 4501/25/22 del 18/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 159/01/20 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2014 - 2017, concernenti operazioni oggettivamente inesistenti. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE, facendo riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cartelle di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relative agli anni d’imposta 2014 e 2015, nonché alla detassazione concernente la legge cd. “[OSCURATO:PERSONA]”. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.AE si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente nullità della sentenza impugnata, atteso che la stessa, al di là della correttezza dell’intestazione, riguarda altro procedimento. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Come ampiamente dimostrato da parte ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la sentenza impugnata riguarda effettivamente altra controversia, involgendo soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto del tutto diverse da quelle affrontate in primo grado, con conseguente nullità della stessa. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le
Sentenza Cassazione n. 18316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris