CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembre 1976; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 ottobre 1945; avverso la sentenza del 16 maggio 2022 del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria depositata il 12 giugno 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, UnipolSai, che si rimette per ogni determinazione in ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti (di cessazione della materia del contendere) e per la quantificazione delle spese sostenute; lette le memorie depositate il 9 e il 12 giugno 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, con le quali si dà atto dell'avvenuta restituzione delle somme alla UnipolSai e si richiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 9 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina emetteva decreto di sequestro preventivo, anche ai fini della successiva confisca, del libretto di deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] e del relativo saldo pari a euro 24.052,69, nonché la conversione del sequestro da probatorio in preventivo, anche ai fini della confisca, della somma di euro 420.000 accreditata sul conto corrente postale intestato ad [OSCURATO:PERSONA], entrambi, all'epoca, indagati per i reati di cui agli artt. 642, 476 e 479 cod. pen. per aver falsamente denunciato un sinistro, in realtà mai avvenuto, ed ottenuto fraudolentemente il relativo risarcimento dalla compagnia assicurativa. Disposto il rinvio a giudizio, nel corso dell'udienza preliminare, la difesa, con il consenso del Pubblico Ministero, chiedeva la definizione del giudizio mediante il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., associandosi alla richiesta di restituzione della somma in sequestro avanzata dalla compagnia di assicurazione (costituitasi parte civile). Il Tribunale, aderendo alla richiesta delle parti, applicava agli odierni ricorrenti la pena di anni due di reclusione ciascuno, ma disponeva, contestualmente, la confisca della somma in sequestro. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati articolando due motivi di impugnazione. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice avrebbe rigettato la concorde richiesta di restituzione omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, deduce che il denaro non si sarebbe potuto confiscare in quanto di proprietà dell'assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno comunicato l'avvenuta restituzione delle somme e tanto dà conto del sopravvenuto difetto d'interesse alla definizione del giudizio. Occorre, quindi, prendere atto di ciò é dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse. La non imputabilità al ricorrente della sopravvenuta carenza d'interesse esclude la possibilità di una condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi configurare, in questa caso, un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549). In ultimo, nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile, priva di legittimazione ad interioquire sulla confisca penale, oggetto del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili. Così deciso il 16 giugno 2023 I