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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 27247/2021

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ORDINANZA sul ricorso 447-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza pubblicata in data 11.6.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ., avverso la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 443/2017, resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con la quale erano state rigettate tutte le domande del lavoratore - e, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice, ha condannato la società al pagamento, in favore del Romani, della somma di Euro 18.783,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, riposo settimanale, ferie, festività e permessi non goduti, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR.

2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «dall'esame complessivo delle emergenze testimoniali, è possibile ricavare che la giornata lavorativa si suddivideva in tre fasce orarie che, però, impegnavano il Romani per più di otto ore al giorno e, in particolare, per un tempo, in media, di undici ore giornaliere.

Dalle testimonianze si ricava altresì che i camerieri lavoravano quotidianamente, senza fruire di riposi settimanali, ferie, festività e permessi, se non sporadicamente e in via del tutto straordinaria, il che appare compatibile con la circostanza che l'attività lavorativa si svolgesse soltanto nel periodo estivo»; che, ritenuto pertanto «fondato l'an della pretesa, occorre determinarne il quantum»; e che «La somma pari ad Euro 49.188,18 richiesta dal Romani assumendo di aver lavorato dodici ore giornaliere (quattro ore in più di quelle pattuite e retribuite), va ridotta proporzionalmente alle undici ore giornaliere di cui l'appellante ha fornito la prova (tre ore in più di quelle pattuite e retribuite) e, quindi, determinata in Euro 36.891,13, pari a tre quarti di quella originariamente richiesta.

Onde evitare indebite locupletazioni, da tale somma occorre detrarre le poste retributive già percepite dal Romani a titolo di straordinari, indennità per ferie e festività non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni festive e domenicali, e TFR, per come risultanti dai prospetti di buste paga in atti (doc. 4 appellante), che sommate fra loro sono pari ad Euro 18.107,18 (Euro 2.864,52 per l'anno 2008; Euro 3.224,88 per l'anno 2009; Euro 3.785,92 per l'anno 2010; euro 3,935,08 per l'anno 2011; Euro 4.296,78 per l'anno 2012)».

3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo, contenente più censure, ulteriormente illustrato da memoria; la SE.TR.AL .

S.r.l. ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. Con il motivo di ricorso articolato si denunzia la «manifesta illogicità e irriducibile contraddittorietà della motivazione;violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 Disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.» e si deduce che «posto che il ricorrente ritiene corretto quanto accertato dalla Corte di Appello in riferimento all'an della domanda, ciò che si censura in questa sede è la manifesta illogicità del percorso motivazionale che porta alle determinazioni dei giudici di appello circa il quantum della pretesa e l'irriducibile contraddittorietà tra quanto dichiarato ed accertato, da un lato correttamente, in punto di an, e, dall'altro, appunto, l'impianto motivazionale su cui si fonda la determinazione del quantum stesso che risulta quindi errato».

6. Il motivo è fondato nei limiti di seguito specificati.

E' da premettere che la Corte territoriale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha condivisibilmente reputato fondata la pretesa del ricorrente tesa ad ottenere le differenze retributive per lavoro straordinario, riposi settimanali, ferie, festività, permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima e TFR, per il lavoro prestato alle dipendenze della società datrice, con contratti a tempo determinato, per le stagioni estive dal 2008 al 2012 ed inquadramento nel terzo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Ed ha sottolineato che inequivocabilmente dalle testimonianze assunte emerge che i camerieri «lavoravano quotidianamente, senza fruire di riposi settimanali, ferie, festività e permessi, se non sporadicamente e in via del tutto straordinaria».

7. Fatte queste premesse ed osservato, altresì, che «tali testimonianze sono particolarmente significative per la loro coerenza, logicità ed attendibilità», i giudici di seconda istanza hanno correttamente affermato - nel momento della determinazione del "quantum" - che la somma di Euro 49.188,18, inizialmente richiesta dal Romani, assumendo di avere lavorato dodici ore durante la giornata, dovesse essere ridotta proporzionalmente alle undici ore giornaliere, di cui il medesimo ha fornito la prova e che, quindi, dovesse essere determinata in Euro 36.891,13.

8. Non appare, invece condivisibile l'operazione successiva effettuata nella sentenza impugnata, in cui, inspiegabilmente, dopo l'individuazione della predetta somma cui il lavoratore ha diritto in base agli elementi delibatori acquisiti, si afferma che «onde evitare indebite locupletazioni, da tale somma occorre detrarre le poste retributive già percepite dal Romani a titolo di straordinari, indennità per ferie e festività non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni festive e domenicali, e TFR, per come risultanti dai prospetti di buste paga in atti (doc. 4 appellante), che sommate fra loro sono pari ad Euro 18.107,18 (Euro 2.864,52 per l'anno 2008; Euro 3.224,88 per l'anno 2009; Euro 3.785,92 per l'anno 2010; euro 3,935,08 per l'anno 2011; Euro 4.296,78 per l'anno 2012).

Ed invero, con tale ulteriore operazione, viene effettuata una sottrazione di somme, peraltro motivatamente riconosciute dagli stessi giudici di appello come spettanti al ricorrente (v. pag. 6 della sentenza impugnata), senza una plausibile giustificazione, che sfocia in una errata decurtazione della somma che il Romani ha diritto di percepire, avendo altresì il medesimo fornito documentazione a sostegno del fatto che «le somme già percepite a titolo di straordinari e ad altro espresso titolo erano già state conteggiate e detratte dalla domanda principale» (v., in particolare, pagg. 9 e 10 del ricorso).

9. Per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione al profilo evidenziato, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà nella decisione a quanto innanzi esplicitato, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 447-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza pubblicata in data 11.6.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ., avverso la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 443/2017, resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con la quale erano state rigettate tutte le domande del lavoratore - e, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice, ha condannato la società al pagamento, in favore del Romani, della somma di Euro 18.783,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, riposo settimanale, ferie, festività e permessi non goduti, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR. 2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «dall'esame complessivo delle emergenze testimoniali, è possibile ricavare che la giornata lavorativa si suddivideva in tre fasce orarie che, però, impegnavano il Romani per più di otto ore al giorno e, in particolare, per un tempo, in media, di undici ore giornaliere. Dalle testimonianze si ricava altresì che i camerieri lavoravano quotidianamente, senza fruire di riposi settimanali, ferie, festività e permessi, se non sporadicamente e in via del tutto straordinaria, il che appare compatibile con la circostanza che l'attività lavorativa si svolgesse soltanto nel periodo estivo»; che, ritenuto pertanto «fondato l'an della pretesa, occorre determinarne il quantum»; e che «La somma pari ad Euro 49.188,18 richiesta dal Romani assumendo di aver lavorato dodici ore giornaliere (quattro ore in più di quelle pattuite e retribuite), va ridotta proporzionalmente alle undici ore giornaliere di cui l'appellante ha fornito la prova (tre ore in più di quelle pattuite e retribuite) e, quindi, determinata in Euro 36.891,13, pari a tre quarti di quella originariamente richiesta. Onde evitare indebite locupletazioni, da tale somma occorre detrarre le poste retributive già percepite dal Romani a titolo di straordinari, indennità per ferie e festività non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni festive e domenicali, e TFR, per come risultanti dai prospetti di buste paga in atti (doc. 4 appellante), che sommate fra loro sono pari ad Euro 18.107,18 (Euro 2.864,52 per l'anno 2008; Euro 3.224,88 per l'anno 2009; Euro 3.785,92 per l'anno 2010; euro 3,935,08 per l'anno 2011; Euro 4.296,78 per l'anno 2012)». 3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo, contenente più censure, ulteriormente illustrato da memoria; la SE.TR.AL . S.r.l. ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. Con il motivo di ricorso articolato si denunzia la «manifesta illogicità e irriducibile contraddittorietà della motivazione;violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 Disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.» e si deduce che «posto che il ricorrente ritiene corretto quanto accertato dalla Corte di Appello in riferimento all'an della domanda, ciò che si censura in questa sede è la manifesta illogicità del percorso motivazionale che porta alle determinazioni dei giudici di appello circa il quantum della pretesa e l'irriducibile contraddittorietà tra quanto dichiarato ed accertato, da un lato correttamente, in punto di an, e, dall'altro, appunto, l'impianto motivazionale su cui si fonda la determinazione del quantum stesso che risulta quindi errato». 6. Il motivo è fondato nei limiti di seguito specificati. E' da premettere che la Corte territoriale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha condivisibilmente reputato fondata la pretesa del ricorrente tesa ad ottenere le differenze retributive per lavoro straordinario, riposi settimanali, ferie, festività, permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima e TFR, per il lavoro prestato alle dipendenze della società datrice, con contratti a tempo determinato, per le stagioni estive dal 2008 al 2012 ed inquadramento nel terzo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Ed ha sottolineato che inequivocabilmente dalle testimonianze assunte emerge che i camerieri «lavoravano quotidianamente, senza fruire di riposi settimanali, ferie, festività e permessi, se non sporadicamente e in via del tutto straordinaria». 7. Fatte queste premesse ed osservato, altresì, che «tali testimonianze sono particolarmente significative per la loro coerenza, logicità ed attendibilità», i giudici di seconda istanza hanno correttamente affermato - nel momento della determinazione del "quantum" - che la somma di Euro 49.188,18, inizialmente richiesta dal Romani, assumendo di avere lavorato dodici ore durante la giornata, dovesse essere ridotta proporzionalmente alle undici ore giornaliere, di cui il medesimo ha fornito la prova e che, quindi, dovesse essere determinata in Euro 36.891,13. 8. Non appare, invece condivisibile l'operazione successiva effettuata nella sentenza impugnata, in cui, inspiegabilmente, dopo l'individuazione della predetta somma cui il lavoratore ha diritto in base agli elementi delibatori acquisiti, si afferma che «onde evitare indebite locupletazioni, da tale somma occorre detrarre le poste retributive già percepite dal Romani a titolo di straordinari, indennità per ferie e festività non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni festive e domenicali, e TFR, per come risultanti dai prospetti di buste paga in atti (doc. 4 appellante), che sommate fra loro sono pari ad Euro 18.107,18 (Euro 2.864,52 per l'anno 2008; Euro 3.224,88 per l'anno 2009; Euro 3.785,92 per l'anno 2010; euro 3,935,08 per l'anno 2011; Euro 4.296,78 per l'anno 2012). Ed invero, con tale ulteriore operazione, viene effettuata una sottrazione di somme, peraltro motivatamente riconosciute dagli stessi giudici di appello come spettanti al ricorrente (v. pag. 6 della sentenza impugnata), senza una plausibile giustificazione, che sfocia in una errata decurtazione della somma che il Romani ha diritto di percepire, avendo altresì il medesimo fornito documentazione a sostegno del fatto che «le somme già percepite a titolo di straordinari e ad altro espresso titolo erano già state conteggiate e detratte dalla domanda principale» (v., in particolare, pagg. 9 e 10 del ricorso). 9. Per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione al profilo evidenziato, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà nella decisione a quanto innanzi esplicitato, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti
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