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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 00543/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con sentenza resa in data 21 giugno 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 4 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5.

D.P.R. 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza:

1. violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere i giudici di merito riconosciuto la destinazione a terzi della sostanza in assenza di elementi univoci comprovanti il fine di vendita e cessione;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per avere i giudici di merito escluso la causa di non punibilità sulla base del solo principio attivo contenuto nella sostanza;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62, n. 4 cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

3. Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'asserita mancanza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, che la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, non censurabile in questa sede, ponendo in evidenza il quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, la suddivisione in dosi, le modalità di occultamento.

4. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di particolare tenuità.

5. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso che la motivazione offerta in sentenza è del tutto idonea a sostenere il decisum, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici da questi annoverati ed in considerazione della commissione del fatto durante la detenzione domiciliare.

6. Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che, con argomentare del tutto logico, i giudici di merito hanno escluso la speciale tenuità, chiarendo la mancanza dei presupposti della disposizione (speciale tenuità dell'offesa ovvero del profitto) in ragione del quantitativo caduto in sequestro e del grado di purezza della sostanza,

7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 21 giugno 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 4 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1. violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere i giudici di merito riconosciuto la destinazione a terzi della sostanza in assenza di elementi univoci comprovanti il fine di vendita e cessione; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per avere i giudici di merito escluso la causa di non punibilità sulla base del solo principio attivo contenuto nella sostanza; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62, n. 4 cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'asserita mancanza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, che la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, non censurabile in questa sede, ponendo in evidenza il quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, la suddivisione in dosi, le modalità di occultamento. 4. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di particolare tenuità. 5. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso che la motivazione offerta in sentenza è del tutto idonea a sostenere il decisum, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici da questi annoverati ed in considerazione della commissione del fatto durante la detenzione domiciliare. 6. Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che, con argomentare del tutto logico, i giudici di merito hanno escluso la speciale tenuità, chiarendo la mancanza dei presupposti della disposizione (speciale tenuità dell'offesa ovvero del profitto) in ragione del quantitativo caduto in sequestro e del grado di purezza della sostanza, 7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estens
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