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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 50429/2023

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la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] - considerato che nel dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 9 novembre 2023, riportato sul ruolo di udienza, per mero errore materiale è stata omessa la eliminazione della pena relativa alla truffa per la quale è intervenuta remissione di querela ed è stata altresì erroneamente disposta la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - visto l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 09/11/2023, riportato sul ruolo d'udienza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso di aggiungere, dopo la parola "querela" l'inciso "ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa e per l'effetto indica la pena da eseguire in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa" e dopo la parola "processuali" sopprime la dicitura: "e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende".

Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto.

Così deciso il 14 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] - considerato che nel dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 9 novembre 2023, riportato sul ruolo di udienza, per mero errore materiale è stata omessa la eliminazione della pena relativa alla truffa per la quale è intervenuta remissione di querela ed è stata altresì erroneamente disposta la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - visto l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 09/11/2023, riportato sul ruolo d'udienza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso di aggiungere, dopo la parola "querela" l'inciso "ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa e per l'effetto indica la pena da eseguire in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa" e dopo la parola "processuali" sopprime la dicitura: "e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 14 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 50429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris