CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 50429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] - considerato che nel dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 9 novembre 2023, riportato sul ruolo di udienza, per mero errore materiale è stata omessa la eliminazione della pena relativa alla truffa per la quale è intervenuta remissione di querela ed è stata altresì erroneamente disposta la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - visto l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 09/11/2023, riportato sul ruolo d'udienza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso di aggiungere, dopo la parola "querela" l'inciso "ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa e per l'effetto indica la pena da eseguire in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa" e dopo la parola "processuali" sopprime la dicitura: "e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 14 dicembre 2023