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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05303/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5437/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3429/2015depositata il 21/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 10 dicembre 2013, VERGA Gianluigi riceveva lettera raccomandata con cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli comunicava l’avvenuto affidamento, per la riscossione, da parte dell’Agenzia delle entrate, del complessivo importo di euro 86.849,93, per tributi, interessi e sanzioni, derivanti dall’avviso di accertamento n.

T9K010301121/2013, resosi definitivo per omessa impugnazione.

In data 4 febbraio 2014 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), proponeva impugnazione il contribuente, deducendo l’illegittimità derivata della pretesa (sotto il profilo della violazione degli artt. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973), non essendogli mai stato notificato, nelle forme di legge, alcun avviso di accertamento.

In data 9 aprile 2014, il medesimo integrava i motivi di ricorso, - deducendo la violaz ione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 e la nullità e/o inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, con conseguente nullità dell’atto di riscossione, per violazione delle regole sulla notificazione a mezzo del servizio postale; - f ormulando richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.; - contestando nel merito la pretesa, siccome incentrata sull’indeducibilità dal reddito d’impresa di costi invece documentati.

2. Con sentenza n. 326/01/2014, laCTP dichiarava inammissibile il ricorso, siccome tardivamente proposto.

3. Su appello del contribuente, la CTR, con la sentenza impugnata, di cui in epigrafe, respingeva il gravame.

3.1. Osservava la CTR: -“con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza ribadendo la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento (del quale ribadisce di avere avuto conoscenza solo in data 10/12/2013, in occasione del ricevimento della raccomandata inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] […])”; - “[il motivo] è infondato e correttamente la Commissione Tributaria di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento […]”. - “dalla verifica della docum entazione versata in atti, risulta inequivocabilmente che la notifica dell'avviso di accertamento contestato si è ritualmente perfezionata ‘per compiuta giacenza’ presso l'indirizzo di residenza del Verga […] in data 24/06/2013: l'Ufficio ha notificato l'avviso con raccomandata […]; il 03/06/2013 l'agente del servizio postale, rilevata la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico presso l'ufficio immettendo l'avviso nella cassetta della corrispondenza del Verga; in data 14/06/2013 è stata spedita la seconda raccomandata […], l'atto non è stato ritirato e, decorsi 10 giorni, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza”. - la Corte di cassazione ha chiarito che in caso di notificazione a mezzo della posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati; -“nel caso di specie il Verga non ha fornito alcuna prova in ordine alla incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell'atto; tanto più che ancora oggi - come desumibile dall'atto di appello - risulta residente presso lo stesso indirizzo ove si è perfezionata la notifica in questione”; - “anche con riferimento alla gradata richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione”, “non solo non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di cause non imputabili che abbiano impedito al Verga di rispettare il termine di 60 giorni […]; ma, a dire il vero, neppure risulta che il Verga si sia tempestivamente attivato per formalizzare la relativa istanza di rimessione in termini, una volta ricevuta la raccomandata da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, per sua stessa ammissione, la raccomandata […] è stata ricevuta il 10/12/2013; il ricorso avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Como, con il quale è stata anche avanzata la suddetta richiesta di rimessione in termini, è stato depositato solo il 26/02/2014, e quindi addirittura oltre 60 giorni dopo l'avvenuta conoscenza dell'avviso di accertamento […]”.

4. Propone ricorso per cassazione ilcontribuente con un motivo.

Si costituisce l’Agenzia delle entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 28 d.l. n. 78 del 2010, 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 14 l. n. 146 del 1998 (anche con riferimento agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. e 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992.

1.1. Dalla lettura delle norme in epigrafe si evince che il legislatore, nel consentire agli Uffici finanziari la possibilità di notificare direttamente gli atti, avvalendosi del servizio postale, ha fatto salvo l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, contenente la disciplina specifica applicabile alla notificazione dell'avviso di accertamento.

Detto articolo non prevede la possibilità per l'Ufficio di procedere autonomamente alla notificazione, ma attribuisce ai messi notificatori o ai messi speciali autorizzati la competenza ad eseguirla, avvalendosi, eventualmente, del servizio postale, che non esclude l'applicazione dell'art. 149 cod. proc. civ.

Analoghe conclusioni si impongono anche alla luce dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010.

Il comma 1 di quest’ultimo articolo, infatti, “pur senza espressa menzione del dato di riferimento, riconduce la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento nell'ambito dell'art. 60 d.P.R. n. 600/73”.

Di conseguenza, “la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente dovrà avvenire secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., le quali, modificate dalle specifiche norme in tema di notificazione tributaria (art. 60 d.P.R. n. 600/73), prevedono: a) che la notifica sia eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio; b) che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso […]”.

“Ne deriva” – prosegue il motivo – “che gli atti impositivi cd. originari devono essere necessariamente notificati per il tramite dei messi notificatori di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/73”.

Nella specie, “posto che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta irritualmente senza il tramite dei messi, il vizio integra una ipotesi di inesistenza della notificazione ex art. 160 c.p.c. in quanto l'amministrazione finanziaria - senza l'obbligatoria intermediazione di un pubblico ufficiale […] - ha curato la notifica dell'atto [per il] tramite [de]l servizio postale”.

Talché “la CTR […] avrebbe dovuto rilevare [la inesistenza della notificazione [e], avendo il ricorrente proposto ricorso nel termine di 60 giorni dalla avvenuta conoscenza della esistenza dell'avviso di accertamento (in conseguenza della ricezione della comunicazione di presa [in] carico ricevuta il 10 dicembre 2013)[,] con successiva integrazione, in data 9 aprile 2014, dei motivi di ricorso avente per oggetto la pretesa tributaria nel merito […], rimettere in termini di contribuente e non dichiarare la inammissibilità del ricorso per tardività”.

2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

2.1. Costituisce orientamento costante in giurisprudenza (infine ribadito da Sez. 5, n. 21797 del 2020) quello a termini del quale, “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo [della] posta ed in modo diretto” – senza cioè l’intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori – “degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente” (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019).

Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 contenuta nel ridetto articolo è da intendersi nel senso che l’amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell’intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui – come reiteratamente affermato da questa Suprema Corte – “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01).

2.2. Conseguentemente, alla stregua di un insegnamento attagliantesi alla fattispecie che ne occupa, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario[,] che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Sez. 5, n. 10131 del 2020, Rv. 657732-01).

3. In ragione di quanto precede, il ricorso introduttivo del giudizio, come correttamente rilevato da entrambi i giudici di merito, è da ritenersi tardivo.

4. Fermo quanto precede, quanto all’istanza di rimessione in termini, di cui all’ultima parte del motivo, il motivo stesso pretermette alcun confronto con l’osservazione della sentenza impugnata, secondo cui detta istanza è stata formulata al giudice, del pari tardivamente, solo il 26 febbraio 2014 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), già spirato, dunque, il prescritto termine di sessanta giorni a decorrere dal 10 dicembre 2013 (data in cui il ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza dell’avviso).

Rispetto a tale decisivo, e non contrastato, argomento della CTR, mette conto, - da un lato, di precisare che, per vero, la data di formulazione dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. parrebbe finanche essere posticipata al 9 aprile 2014, allorquando, stando alla stessa narrativa del ricorso percassazione [cfr. in part. la lett. c) a p. 3], l’istanza è stata formalizzata in sede di integrazione dei motivi dell’originario ricorso; -dall’altro lato, di soggiungere che, pur a prescindere da ciò, non allega il ricorrente di aver fornito la dimostrazione, già dinanzi ai giudici di merito, “di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto” – come richiesto dalla citata giurisprudenza – “per causa a lui non imputabile”, tanto più in quanto – come di contro rilevato dalla CTR nella sentenza impugnata –consta egli aver sempre mantenuto il suo recapito nel luogo di effettuazione della notificazione.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla è statuirsi sulle spese, stante la mancanza di attività processuale dell’Agenzia delle entrate.

Sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l'iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5437/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3429/2015depositata il 21/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 10 dicembre 2013, VERGA Gianluigi riceveva lettera raccomandata con cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli comunicava l’avvenuto affidamento, per la riscossione, da parte dell’Agenzia delle entrate, del complessivo importo di euro 86.849,93, per tributi, interessi e sanzioni, derivanti dall’avviso di accertamento n. T9K010301121/2013, resosi definitivo per omessa impugnazione. In data 4 febbraio 2014 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), proponeva impugnazione il contribuente, deducendo l’illegittimità derivata della pretesa (sotto il profilo della violazione degli artt. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973), non essendogli mai stato notificato, nelle forme di legge, alcun avviso di accertamento. In data 9 aprile 2014, il medesimo integrava i motivi di ricorso, - deducendo la violaz ione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 e la nullità e/o inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, con conseguente nullità dell’atto di riscossione, per violazione delle regole sulla notificazione a mezzo del servizio postale; - f ormulando richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.; - contestando nel merito la pretesa, siccome incentrata sull’indeducibilità dal reddito d’impresa di costi invece documentati. 2. Con sentenza n. 326/01/2014, laCTP dichiarava inammissibile il ricorso, siccome tardivamente proposto. 3. Su appello del contribuente, la CTR, con la sentenza impugnata, di cui in epigrafe, respingeva il gravame. 3.1. Osservava la CTR: -“con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza ribadendo la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento (del quale ribadisce di avere avuto conoscenza solo in data 10/12/2013, in occasione del ricevimento della raccomandata inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] […])”; - “[il motivo] è infondato e correttamente la Commissione Tributaria di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento […]”. - “dalla verifica della docum entazione versata in atti, risulta inequivocabilmente che la notifica dell'avviso di accertamento contestato si è ritualmente perfezionata ‘per compiuta giacenza’ presso l'indirizzo di residenza del Verga […] in data 24/06/2013: l'Ufficio ha notificato l'avviso con raccomandata […]; il 03/06/2013 l'agente del servizio postale, rilevata la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico presso l'ufficio immettendo l'avviso nella cassetta della corrispondenza del Verga; in data 14/06/2013 è stata spedita la seconda raccomandata […], l'atto non è stato ritirato e, decorsi 10 giorni, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza”. - la Corte di cassazione ha chiarito che in caso di notificazione a mezzo della posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati; -“nel caso di specie il Verga non ha fornito alcuna prova in ordine alla incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell'atto; tanto più che ancora oggi - come desumibile dall'atto di appello - risulta residente presso lo stesso indirizzo ove si è perfezionata la notifica in questione”; - “anche con riferimento alla gradata richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione”, “non solo non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di cause non imputabili che abbiano impedito al Verga di rispettare il termine di 60 giorni […]; ma, a dire il vero, neppure risulta che il Verga si sia tempestivamente attivato per formalizzare la relativa istanza di rimessione in termini, una volta ricevuta la raccomandata da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, per sua stessa ammissione, la raccomandata […] è stata ricevuta il 10/12/2013; il ricorso avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Como, con il quale è stata anche avanzata la suddetta richiesta di rimessione in termini, è stato depositato solo il 26/02/2014, e quindi addirittura oltre 60 giorni dopo l'avvenuta conoscenza dell'avviso di accertamento […]”. 4. Propone ricorso per cassazione ilcontribuente con un motivo. Si costituisce l’Agenzia delle entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 28 d.l. n. 78 del 2010, 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 14 l. n. 146 del 1998 (anche con riferimento agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. e 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Dalla lettura delle norme in epigrafe si evince che il legislatore, nel consentire agli Uffici finanziari la possibilità di notificare direttamente gli atti, avvalendosi del servizio postale, ha fatto salvo l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, contenente la disciplina specifica applicabile alla notificazione dell'avviso di accertamento. Detto articolo non prevede la possibilità per l'Ufficio di procedere autonomamente alla notificazione, ma attribuisce ai messi notificatori o ai messi speciali autorizzati la competenza ad eseguirla, avvalendosi, eventualmente, del servizio postale, che non esclude l'applicazione dell'art. 149 cod. proc. civ. Analoghe conclusioni si impongono anche alla luce dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010. Il comma 1 di quest’ultimo articolo, infatti, “pur senza espressa menzione del dato di riferimento, riconduce la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento nell'ambito dell'art. 60 d.P.R. n. 600/73”. Di conseguenza, “la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente dovrà avvenire secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., le quali, modificate dalle specifiche norme in tema di notificazione tributaria (art. 60 d.P.R. n. 600/73), prevedono: a) che la notifica sia eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio; b) che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso […]”. “Ne deriva” – prosegue il motivo – “che gli atti impositivi cd. originari devono essere necessariamente notificati per il tramite dei messi notificatori di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/73”. Nella specie, “posto che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta irritualmente senza il tramite dei messi, il vizio integra una ipotesi di inesistenza della notificazione ex art. 160 c.p.c. in quanto l'amministrazione finanziaria - senza l'obbligatoria intermediazione di un pubblico ufficiale […] - ha curato la notifica dell'atto [per il] tramite [de]l servizio postale”. Talché “la CTR […] avrebbe dovuto rilevare [la inesistenza della notificazione [e], avendo il ricorrente proposto ricorso nel termine di 60 giorni dalla avvenuta conoscenza della esistenza dell'avviso di accertamento (in conseguenza della ricezione della comunicazione di presa [in] carico ricevuta il 10 dicembre 2013)[,] con successiva integrazione, in data 9 aprile 2014, dei motivi di ricorso avente per oggetto la pretesa tributaria nel merito […], rimettere in termini di contribuente e non dichiarare la inammissibilità del ricorso per tardività”. 2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 2.1. Costituisce orientamento costante in giurisprudenza (infine ribadito da Sez. 5, n. 21797 del 2020) quello a termini del quale, “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo [della] posta ed in modo diretto” – senza cioè l’intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori – “degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente” (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 contenuta nel ridetto articolo è da intendersi nel senso che l’amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell’intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui – come reiteratamente affermato da questa Suprema Corte – “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01). 2.2. Conseguentemente, alla stregua di un insegnamento attagliantesi alla fattispecie che ne occupa, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario[,] che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Sez. 5, n. 10131 del 2020, Rv. 657732-01). 3. In ragione di quanto precede, il ricorso introduttivo del giudizio, come correttamente rilevato da entrambi i giudici di merito, è da ritenersi tardivo. 4. Fermo quanto precede, quanto all’istanza di rimessione in termini, di cui all’ultima parte del motivo, il motivo stesso pretermette alcun confronto con l’osservazione della sentenza impugnata, secondo cui detta istanza è stata formulata al giudice, del pari tardivamente, solo il 26 febbraio 2014 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), già spirato, dunque, il prescritto termine di sessanta giorni a decorrere dal 10 dicembre 2013 (data in cui il ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza dell’avviso). Rispetto a tale decisivo, e non contrastato, argomento della CTR, mette conto, - da un lato, di precisare che, per vero, la data di formulazione dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. parrebbe finanche essere posticipata al 9 aprile 2014, allorquando, stando alla stessa narrativa del ricorso percassazione [cfr. in part. la lett. c) a p. 3], l’istanza è stata formalizzata in sede di integrazione dei motivi dell’originario ricorso; -dall’altro lato, di soggiungere che, pur a prescindere da ciò, non allega il ricorrente di aver fornito la dimostrazione, già dinanzi ai giudici di merito, “di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto” – come richiesto dalla citata giurisprudenza – “per causa a lui non imputabile”, tanto più in quanto – come di contro rilevato dalla CTR nella sentenza impugnata –consta egli aver sempre mantenuto il suo recapito nel luogo di effettuazione della notificazione. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla è statuirsi sulle spese, stante la mancanza di attività processuale dell’Agenzia delle entrate. Sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l'iscrizione a ruolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
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