CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore del cittadino egiziano indicato in epigrafe propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della Corte d'Appello di Roma con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento, emesso dalla medesima Corte d'Appello, che aveva respinto l'istanza volta all'ottenimento del patrocinio a spese dello stato. 2. A sostegno del ricorso deduce violazione di legge riguardo alla ritenuta insussistenza della impossibilità di produrre la certificazione consolare. Era stata infatti ritualmente depositata la richiesta di certificazione consolare avanzata alla Ambasciata d'Italia in Egitto e del tutto illogicamente il provvedimento aveva considerato indimostrata l'oggettiva impossibilità di munirsi della certificazione. Deduce, inoltre, che erroneamente il Presidente della Corte aveva considerato irrilevante la produzione della documentazione reddituale riferita all'anno 2018, perché non riferita all'ultima dichiarazione dei redditi. Invero, poiché la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio era stata depositata nel maggio 2019, la dichiarazione da prendersi a riferimento era quella dell'anno 2018, essendo già disponibile (ad aprile 2019) i mod. 730 "precompilato", pur non essendo scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.- La Corte di appello di Roma ha precisato che l'Ambasciata italiana in Egitto, in relazione alla richiesta di rilascio di certificazione sulle condizioni reddituali, ha riscontrato detta richiesta facendo presente di non avere accesso ai dati dei cittadini egiziani e invitando il difensore a contattare l'Ambasciata della Repubblica araba d'Egitto a Roma. Il giudice di merito ha puntualmente evidenziato che l'interessato non aveva documentato alcuna ulteriore richiesta rivolta all'Ambasciata d'Egitto a Roma, a seguito della precisa indicazione ottenuta. Di conseguenza, del tutto correttamente il provvedimento impugnato considera indimostrata l'attivazione dei necessari adempimenti ai fini dell'ottenimento della certificazione consolare dei redditi prodotti in Egitto, con conseguente inconfigurabilità della "impossibilità" legittimante il ricorso alla autocertificazione sostitutiva. 3. A fronte di dette puntuali argomentazioni, il proposto ricorso denuncia motivazione illogica e contraddittoria poiché " la gravata ordinanza da un lato sembrerebbe riconoscere la dichiarazione in data 28 maggio 2019 dell'Ambasciata Italiana in Egitto a seguito di richiesta della presente difesa (vedi allegato), dall'altro assume mancante la documentazione attestante una tale richiesta all'Ambasciata della Repubblica araba d'Egitto a Roma, come invece fatto". Orbene, il ricorrente contesta che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare una documentazione asseritamente prodotta, ma trascura di allegare la documentazione in questione (ossia, la richiesta avanzata alla Ambasciata egiziana a Roma: anzi, risultano allegate le diverse e ininfluenti richieste inviate alla Ambasciata Italiana in Egitto). Va allora ricordato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, la proposizione di motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale allegazione(Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 ,Rv. 270071,Sez. 4, Sentenza n. 469 79 del 10/11/2015, Rv. 265053 - 01). 4. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso, restando assorbito l'esame dell'ulteriore motivo proposto. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 Il