CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 35078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1282/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 2573 / 25 / 20 1 7 , depositata in data 8 giugno2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dice mbre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla propria istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate dalla datrice di lavoro Philips sulle somme a lui corrisposte nel 2008 a titolo di TFR, con errata Ricorso per cassazione - Mancato deposito cartolina CAD - Conseguenze - Inammissibilità applicazione dell’aliquota del 32,51%. Il ricorrente sosteneva che, avendo risieduto all’estero (Taiwan) dal 2003 al 2008, ai sensi dell’art. 19, comma 1bis, d.P.R. n. 917/1986, andava applicata l’aliquota del 23% ed aveva, quindi, diritto al rimborso di Euro 82.218,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bergamo rigettava il ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dal contribuente, ritenendo che, ai sensi degli artt. 19, comma 1bis, e 23 t.u.i.r., nella specie il TFR corrisposto a soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] residente andasse tassato con l’aliquota del 23% (prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a) del t.u.i.r., cui rinvia l’art. 19, comma 1 bis), in assenza di redditi imponibili nel quinquennio precedente all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR; l’appellante, infatti, in detto quinquennio era iscritto all’AIRE ed aveva lavorato all’estero. 3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , affidato ad un unico motivo. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione presso il difensore dell’intimato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata, è avvenuta a mezzo del servizio postale, secondo le forme della cd. irreperibilità relativa, con immissione dell’avviso nella cassetta della corrispondenza nello stabile in indirizzo, il deposito del plico presso l’ufficio e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD) con annotazione del numero del la relativa raccomandata. Risulta, altresì, che l’atto non è stato ritirato.2. La ricorrente non ha versato in atti (in formato cartaceo o telematico) la ricevuta di ritorno della CAD. Il funzionario di cancelleria ha attestato, in data 12 dicembre 2024, che nel fascicolo non è presente, in quanto mai depositata, la cartolina di avviso deposito (cd. CAD) relativa alla notifica del ricorso per cassazione (cfr. attestazione inserita nel fascicolo d’ufficio). La Corte, a sezioni unite, sul punto ha chiarito che in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell’art. 8 legge n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012). 3. Né la ricorrente, volendo ipotizzare che la notifica non sia andata a buon fine,ha riattivato il processo notificatorio mediante il compimento degli atti necessari al suo perfezionamento onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte (a partire da Sez. U. 15/07/2016, n. 14594; conf. Cass. 11/05/2018, n. 11485; Cass.07/09/2018, n. 21782 e Cass. 18/10/2018, n. 26318). 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.Nulla va disposto sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammiss