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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11118/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, rilevata l'inappellabilità, per essere stata accolta la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della sentenza emessa il 27/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. b), 2- sexies, 186-bis, commi 1 e 3, medesimo decreto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

In data 27/11/2024 è pervenuta memoria dei difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, sostenendo che la stessa abbia erroneamente qualificato l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato come ricorso per cassazione; in subordine, che il provvedimento impugnato sia annullato.

Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione dell'art. 133 cod. pen., erronea valutazione della gravità della condotta e della capacità a delinquere dell'imputato, eccessiva onerosità della pena, anche per l'eccessivo aumento della stessa per effetto dell'aggravante di cui all'art.186-bis, comma 3, cod. strada; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva durata della sospensione della patente di guida rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1-3 sent. impugnata); quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in dodici mesi, la motivazione, per quanto stringata, appare tuttavia sufficiente perché richiama la gravità della condotta di cui dà conto la sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, rilevata l'inappellabilità, per essere stata accolta la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della sentenza emessa il 27/06/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. b), 2- sexies, 186-bis, commi 1 e 3, medesimo decreto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. In data 27/11/2024 è pervenuta memoria dei difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, sostenendo che la stessa abbia erroneamente qualificato l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato come ricorso per cassazione; in subordine, che il provvedimento impugnato sia annullato. Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione dell'art. 133 cod. pen., erronea valutazione della gravità della condotta e della capacità a delinquere dell'imputato, eccessiva onerosità della pena, anche per l'eccessivo aumento della stessa per effetto dell'aggravante di cui all'art.186-bis, comma 3, cod. strada; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva durata della sospensione della patente di guida rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1-3 sent. impugnata); quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in dodici mesi, la motivazione, per quanto stringata, appare tuttavia sufficiente perché richiama la gravità della condotta di cui dà conto la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere este
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